Art. 100: Tre casi particolari – 3/3

L'articolo è parte 3 di 3 nella serie Tre casi particolari
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Caso 2: la seconda situazione da considerare è quella data dall’art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, che prevede:
Art. 25 (Cimiteri)
1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.
2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.
3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all’articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
4. L’inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.
5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.” In questa previsione si possono cogliere “assonanze” abbastanza strette con quelle viste a riguardo all’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, cioè al Caso 1, per cui consideriamo solo quando risulti differente.
In questo caso, gli oneri sepolcrali non considerano gli “interessati”, ma piuttosto la Chiesa, nella fattispecie la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (alcuni parlano di “mormoni”, in quanto il “libro” fondamentale è il “Libro di Mormon”).
Stanti queste “assonanze”, si può trarre la conclusione che sia nel Caso 1, che nel Caso 2, si abbiano alcune conseguenze:
(a) obbligo di adeguamento del piano regolatore cimiteriale;
(b) se vi sia richiesta;
(c) concessione di adeguata area;
(d) a titolo oneroso;
(e) perpetuità delle sepolture;
(f) obbligo di rinnovo 99ennale;
(g) differenti soggetti su cui gravano gli oneri.
Si tratta dei soli 2 casi in cui il rinnovo costituisce previsione obbligatoria.

Caso 3: la terza situazione da considerare è quella data dall’art. 13 L. 29 dicembre 2021, n. 240 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, il quale prevede:
1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d’Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.
Questa brevissima previsione si discosta pressoché totalmente rispetto a quelle considerate nel Caso 1 come nel Caso 2, sia per il fatto di non fare ricorso ad alcuna regolazione speciale, magari in tutto o parte derogatoria da quella generale, sia anche per il fatto di “proporre” la previsione di aree riservate …. ove possibile, quasi un auspicio, ma senza alcuna altra connotazione.
In precedenza, rispetto ai 2 “casi” precedentemente considerati non si è fatto cenno alle parti finali, in cui si prevede che l’inumazione avvenga, nel Caso 1, secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente e, nel caso 2, secondo un regolamento emanato dalla Chiesa stessa (qui, con l’aggiunta della conformità con la normativa italiana in materia), nonché la questione dell’osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche (Caso 1) oppure dei riti e delle cerimonie della Chiesa (Caso 2).
Nel Caso 3 nulla di questo è presente. Ma quest’ultima Intesa porta a ricordare come in più città siano presenti “Cimiteri degli Inglesi”, sorti laddove erano presenti comunità di cittadini del Regno Unito, che possono richiamare il concetto considerato dall’art. 100, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., anche laddove poi abbiano, magari nel tempo, subito una trasformazione in cimiteri destinati ad accogliere defunti di culto delle c.d. chiese riformate (non manca il caso di un cimitero così denominato, ma che in realtà è cimitero particolare (art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) nella titolarità della locale Chiesa evangelica riformata svizzera) o, via via, anche defunti semplicemente non cattolici o non professanti (estendendone l’accoglimento finanche ai non più professanti) il culto cattolico.

Written by:

Sereno Scolaro

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