Art. 100: Tre casi particolari – 1/3

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Il riferimento, nel titolo, è all’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Tale disposizione affronta due situazioni, al comma 1 considerando la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico e, al comma 2, le comunità straniere.
Soccorre la necessità, se si vuole l’opportunità, di rammentare che si tratta di due situazioni non sovrapponibili, anche se la professione di culto diverso da quello cattolico possa indurre, ad un osservatore superficiale, una certa quale “sovrapponibilità”, che non ha alcuna ragione di sussistere, dato che in Italia (comunità nazionale) sono sempre stati presenti comunità di persone professanti culti diversi da quello cattolico, il quale, per quanto fortemente maggioritario, non è mai stato “unico” e ciò anche quando il culto cattolico ha assunto, col Concordato del 1929, la qualificazione di “religione di Stato” (Cfr.: art. 1 del Trattato, approvato e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810), di seguito venuta meno con le modifiche al Concordato del 18 febbraio 1984 (Cfr.: L. 25 marzo 1985, n. 121).
Infatti, vi è una presenza storica di comunità professanti un “altro culto”, dalle comunità ebraiche, alle c.d. chiese riformate, fino alla presenza di culti anche di più recente conio.

In questa sede, poniamo l’attenzione su tre “situazioni” che hanno una specifica regolazione, specifica anche rispetto all’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., senza contraddirlo.
In altre parole, prevedendo disposizioni “specializzate”, “particolari” nell’ambito delle modalità, e procedure, di sua attuazione.
Queste specializzazioni hanno trovano origine dall’art. 8 Cost. (nel corso dei lavori preparatori all’approvazione della Costituzione alcuni costituenti avevano proposto di prendere in considerazione prima questo testo e, di seguito, quello che, successivamente, è divenuto l’art. 7, considerandolo “generale” e “specializzato” quello dell’art. 7, anche se alla fine è prevalso l’orientamento che oggi risulta nel testo costituzionale), che recita:
[I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
”.
Questa previsione costituzionale porterebbe a sostenere che il parlare di “culto diverso da quello cattolico” non sia, più, adeguato, anche se tale formulazione risale ad epoca risalente e, precisamente, alla L. 24 giugno 1929, n. 1159 “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”, legge che, per inciso, è stata emanata in connessione e conseguenza (una sorta di norma di “chiusura” e “completamento” rispetto alla situazione così sorta) all’intervenuto Concordato del 1929.

Attraverso lo strumento delle “Intese” di cui all’art. 8, comma 3 Cost., si sono avviati i percorsi che hanno portato a regolazioni ad hoc, per taluni culti: incidentalmente, si potrebbe ricordare come la prima, in ordine temporale, di queste Intese sia datata 21 febbraio 1984, cioè 3 giorni dopo la sottoscrizione dell’Accordo di modifica del Concordato, aspetto non secondario anche se, comprensibilmente, la “contrattazione” è stata precedente, ma, forse, temporalmente, più o meno, “parallela” a quella che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo sopra richiamato.

Alcune di queste Intese hanno preso in considerazione anche la questione dei cimiteri e, al loro interno, dei luoghi di sepoltura per le persone professanti i rispettivi culti, dando così origine ai tre casi particolari.
Per quanto, abbastanza spesso, le Intese presentino impostazioni simili, a volte anche sovrapponibili, per quanto riguarda la materia dei cimiteri e delle sepolture, vi sono differenziazioni.
Di seguito, faremo richiamo a questi tre casi secondo l’ordine cronologico delle Intese specifiche.

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Sereno Scolaro

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