All’incirca una ventina di mesi addietro, su queste portale era stato pubblicato un intervento titolato: “Approfondire profondamente”, nel quale si prendevano in considerazione le disposizioni degli artt. 72 e 73 (si tratta di due tipologie di destinazione ben diverse) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., non senza qualche “collegamento” con il precedente art. 57, comma 5, in particolare riferendosi alla profondità delle fosse a sistema d’inumazione.
In quell’occasione, era stata – del tutto intenzionalmente – omessa un’indicazione, cioè il fatto che la regione Veneto (ma in sede locale, usano l’espressione: Regione del Veneto), era intervenuta con la D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014 (quasi un decennio addietro), aveva previsto nel proprio Allegato A “Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.” con la quale, in materia di “Terreno cimiteriale” e, di seguito, di “Sepolture per inumazioni”, si leggono tre periodi iniziali, che si riportano:
“Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.
Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00.
Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l’inumazione e per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.”.
Per notizia, a questi periodi seguono altri, tra cui uno (immediatamente successivo) che affronta la distanza tra una ed altra fossa, individuandola in “almeno 0,30 metri”, cioè prevedendo una distanza minima, ma che potrebbe anche essere maggiore.
Merita di ricordarsi come anche la regione Lombardia (Cfr.: infra), la provincia autonoma di Trento e la regione Marche abbiano ridotto la profondità delle fosse.
L’assenza di questa situazione, benché abbastanza risalente, era motivata dal fatto che si ha un orientamento per fare riferimento a norme di una certa portata generale, sottraendosi, per quanto possibile, da aspetti territorialmente delimitati, che non sarebbero d’interesse se non che per quanti operino in una data realtà territoriale dotata di precisi confini (anche per quanto riguardi l’efficacia).
Dato che la platea di chi utilizza il portale è oltremodo articolata e variegata, includendo sia persone che abbiano interessi contingenti e, spesso, del tutto occasionali, come operatori professionali, fino a figure di particolare interesse verso il settore, la possibilità che indicazioni troppo puntuali, di riferimento in ambiti territoriali predeterminati, espone a concreti rischi di fraintendimento, per cui da tempo si segue una policy, volta a prevenire questi rischi, in particolare assumendo a riferimento “fonti” quanto possibilmente il meno localistiche possano essere, dato che non sempre queste “specializzazioni” possono essere colte nella loro corretta portata, e limiti. Infatti, può essere diffuso il convincimento per cui vi siano regole comuni ed universali.
All’epoca della D.G.R. (Veneto) n. 433 del 4 aprile 2014, in verità era già intervenuto il reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, il quale all’art. 15 “Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo, interveniva sul tema, riportandone di seguito uno stralcio:
….. 5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all’inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. …
Questa fonte risulta costituita dal reg. reg. (Lombardia) 14 giugno 2022, n. 4, il quale, sul punto, all’art. 21 riprende, in parte, le precedenti impostazioni, anche qui riportandone il testo:
1. I campi destinati all’inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all’accoglimento dei feretri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
6. Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
Da questi atti non emerge se vi sia stata una qualche sperimentazione, un qualche studio circa gli effetti di una data profondità della fossa in funzione del verificarsi dei processi trasformativi cadaverici (ma anche le distanze tra una fossa ed altra meriterebbero approfondimenti), oppure se queste scelte abbiano trovato origine in altre cause, magari solo l’agevolazione delle operazioni di scavo, oppure norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri: e.g.: viene alla mente, ex plurimis, anche l’art. 119 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (anche se il suo comma 2 non sempre è … visibile, dato che il terreno dovrebbe essere “sciolto” …).
Ma se le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, cantieri inclusi, sono importanti, una dignitosa importanza meriterebbe proprio lo studio sugli effetti della profondità ai fini della funzione delle fosse, cioè di permettere il fisiologico svolgimento dei processi trasformativi cadaverici.