Ancora sulla camera mortuaria

Vi possono essere occasioni o mutamenti di scenari che suggeriscono la ripresa di temi già affrontati in precedenza.
Il riferimento è ad un intervento pubblicato nella seconda metà di novembre 2021 relativamente all’”impianto” cimiteriale della camera mortuaria, che, alla luce dell’art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dovrebbe essere presente in ogni cimitero.
Alcune (n. 2) regioni l’hanno ri-denominato usando il termine di “deposito mortuario”, altre (Cfr.: L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19, art. 4, comma 5) hanno previsto che tale obbligo possa essere assolto anche in un solo dei cimiteri, per i comuni che ne abbiano più di uno.
In tal caso si pone la questione di razionalizzarne la funzione, anche sulla considerazione per cui nei cimiteri, anche di ridotte dimensioni (in cui non è neppure a volte presente, a parte l’obbligatorietà della disposizione) o dove la “domanda” risulta nettamente scarsa, tanto che spesso questo impianto può venire utilizzato, de facto per altro, spesso impropriamente, o esposto al degrado per il mancato utilizzo.

La funzione della camera mortuaria è individuata al comma 1 della disposizione che la prevede laddove si legge: “… per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento”.
Incidentalmente, e solo per il fatto che è presente il termine “sosta”, ricordiamo anche l’art. 22 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che prevede che vi sia una disciplina comunale circa alcune possibili situazioni, tra le quali: “… , nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito”.
L’indicazione della sosta, oltretutto eventuale, “prima del seppellimento” ha portato, almeno in alcune situazioni, a valutare la funzione quale limitata a questa fase, cioè considerando (o limitando in via interpretativa, la funzione come contenuta ai feretri già accolti nel cimitero e il cui seppellimento non venga eseguito immediatamente in conseguenza del ricevimento del cimitero.
Si tratta di situazioni che potrebbero verificarsi quando il feretro arrivi in orario più o meno tardivo, almeno rispetto alle operazioni di “sepoltura”, oppure per l’approntamento del luogo di “seppellimento”, che – a volte – potrebbe richiedere operazioni specifiche, ma non si ignorano anche prassi locali per cui il “seppellimento” venga eseguito il giorno successivo all’accoglimento del feretro nel cimitero.
Si tratta di un’impostazione riduttiva, dal momento che la fattispecie trova concretezza, anche nei casi in cui il feretro non sia propriamente destinato al “seppellimento” nel cimitero di accoglimento, ma sia destinato ad un eventuale successivo trasporto altrove (es.: altro comune, in tal caso comprendendo l’ipotesi di accesso ad impianto di cremazione non presente nel cimitero di “sosta”), oppure all’estero.

Il poco frequente uso della camera mortuaria ai fini suoi propri, porta, come già accennato, non solo ad utilizzi impropri, ma costituisce una delle cause, probabilmente la principale, per cui questi impianti (di cui la norma stabilisce anche caratteristiche più analitiche di quelle che riguardano i depositi di osservazione e/o gli obitori – Cfr.: art. 65, succ.) sono in modo diffuso degradati (ampiamente), con una netta perdita di … apprezzabilità: le critiche all’inadeguatezza (per essere gentili) e alla scadente qualità delle camere mortuarie sono, purtroppo, spesso fondate.
Ma il punto non è questo, o, meglio, non solo questo, dato che i feretri in sosta non possono che essere mantenuti in luoghi, in locali aventi specifica destinazione (oltre che adeguati alla funzione), in quanto l’”oggetto” della sosta non è un qualsiasi contenitore di “oggetti” più o meno indistinti, quanto un feretro contenente un corpo, cioè un “qualche cosa” carico di significati, di affetti, di relazioni, degno del massimo rispetto, che gli va riconosciuto (vi è anche il reato del vilipendio di cadavere), rispetto che non può che estendersi ai familiari o alle altre persone che abbiano avuto con la persona defunta relazioni significative.
Per questo la sosta del feretro non può avvenire in un luogo indeterminato, quanto in un luogo “specifico” (“specializzato”?), individuato dal comune ai sensi del richiamato art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., considerando (non è da sottovalutare) come per la camera mortuaria non operino le possibilità di individuazione di collocazioni plurime che l’art. 14 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. ipotizza per i depositi di osservazione e/o gli obitori.

La disciplina di questo luogo comporta che, laddove siano presenti altre individuazioni (come si ha nel caso dell’art. 70-bis, comma 7 T.U.LL.RR.SS. Lombardia), queste individuazioni richiedono pur sempre che l’atto che provvede alla disciplina del citato art. 22 tenga preventivamente conto di questa ammissibilità.
Rimanendo nel medesimo ambito territoriale non si può evitare di ricordare anche l’art. 7 reg.reg. (Lombardia) 14 giugno 2022, n. 4 con cui al comma 1 vi è un’impostazione coerente con il T.U.LL.RR.SS., con la precisazione, al comma 2, per cui sussiste il divieto di provvedere al trasporto funebre da parte di più imprese, con l’eccezione dei i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all’estero, per la cremazione, la tumulazione o l’inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria e in tali casi, sia la sosta che il cambio di impresa devono essere indicati (ovvio) nell’autorizzazione al trasporto.
Quest’ultima notazione, incentrata sul trasporto funebre, rischia di ridurre l’attenzione attorno al tema centrale, dato dalla sosta e sul luogo in cui questa possa avvenire.
L’elemento da considerare che il luogo, ferma l’imprescindibile disciplina del più volte citato art. 22, non può che essere se non un luogo a ciò destinato, per cui non rientra minimamente nell’ammissibilità prevista dalla normativa, sia essa statale oppure regionale (laddove la regione l’abbia considerata), ammissibilità che esclude ogni ipotesi di sosta in locali che (non solo non considerati dalla disciplina ricordata) non rientrano tra quelli in cui la funzione può essere lecitamente assolta (anche se giungano notizie che vi siano o vi siano state situazioni border line in cui i feretri siano stati accolti e custoditi in locali diversi dalla camera mortuaria o, laddove previsto, dalla casa funeraria).

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