All’atto o in concomitanza?

L’art. 53 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, così come il successivo art. 74 [1] D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 presentavano, nella sostanza, una disposizione conforme (per questo se ne riporta una sola).
Essa è stata ripresa nell’art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. il cui testo è notoriamente: “Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.”.
Più o meno simile, almeno nella sostanza, si aveva anche con l’art. 75 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, nell’art. 54 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 e nell’art. 54 R.D. 25 luglio 1892, n. 448.
Le due formulazioni, accanto a elementi comuni (infra) presentano una differenziazione sostanziale data dal fatto che nelle norme precedenti si considerava una sorta di contestualità della morte, se lo si voglia un caso specifico di commorienza (Cfr.: art. 4 C.C.), mentre quella attualmente vigente se ne discosta, andando a comprendere sia morti più o meno contemporanee e riportando alla medesima fattispecie regolata anche morti avvenute in tempi distinti, anche molto distinti, ma tra loro correlate, con un ampliamento dell’eccezione considerata.
Eccezione costituita dal principio per cui una cassa può contenere un unico corpo e che la “sepoltura” debba essere individuale e, si aggiunge, individuabile (art. 70 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.). Probabilmente questo ampliamento della fattispecie può anche essere considerato tardivo, ma quanto meno da atto al fatto che una diversa qualità nella gestione delle nascite ha comportato, non solo una riduzione della casistica, ma anche una maggiore possibilità di interventi volti a tentare, quando possibile, di prevenire una pluralità di morti.
Ovviamente la possibilità di utilizzo di un’unica cassa e di una “sepoltura” in unica fossa di questa ha dei limiti, anche temporali, dati dai tempi per far luogo alla “sepoltura”.
Le situazioni di criticità che possono aversi in occasione del parto, quali ne siano nei singoli casi le motivazioni, possono portare, ormai da tempo, ad avere che le due morti si verifichino distanziate, a volte di poco (ore o anche meno), altre volte anche in giorni distinti, purché tra loro correlate.
Tra le norme regolamentari precedenti e quella attuale vi è un elemento comune dato dal riferimento alla pratica funeraria dell’inumazione, cui abbastanza spesso viene poco tenuta in conto.
Non si comprende la ratio per la quale l’utilizzo di un’unica cassa, ricorrendo la condizione sostanziale delle morti avvenute in concomitanza del parto e il collocamento del feretro in un unico spazio a sistema di tumulazione non possa avvenire.
Infatti, se la questione porta a possibilità per l’inumazione, diventa ben difficile capire per quali motivazioni non possa aversi anche per la tumulazione, se non per mero approccio nominalistico.
Questa incomprensione, o incomprensibilità, porta alla diffusione de facto dei comportamenti che, in tali evenienze, si tenda a rimuovere l’irrazionale limite ad un’unica pratica funeraria.
Perché questa disposizione, accogliendo l’evoluzione avvenuta circa il momento delle morti, non è andata oltre in modo che quest’eccezione potesse applicarsi in modo indipendente dalla pratica funeraria scelta, cosa che consentirebbe di ricorrere all’unica cassa anche nei casi di accesso alla cremazione, pratica per la quale possono pienamente prendersi in considerazione le medesime osservazioni.
La formulazione “cadavere destinato all’inumazione” cela, senza avvedersene, un sostrato di una certa rilevanza, cioè il fatto che l’inumazione è, e rimane, la pratica di “sepoltura” ordinaria, normale, di default, mentre la tumulazione e, e rimane, una deroga, cosa che vale in misura ancora maggiore per la cremazione, subordinata ad una manifestazione di volontà della persona defunta o, in difetto, di quanti abbiano titolo ad esprimerla.
Questa ordinarietà emerge dalle numerose disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (Capo XIV), ma anche dall’art. 91 stesso Regolamento che subordina ad una programmazione, regolatoria, volta ad assicurare un’adeguata disponibilità di aree dimensionate in applicazione dell’art. 58 stesso D.P.R. (e con l’esclusione di quanto indicato al successivo art. 59), il quale definisce quello che è il fabbisogno cimiteriale.
Volendo si potrebbe ricordare, per quanto ormai serva, come l’art. 76 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica” iniziasse con le parole: “Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione in sepolture private ….”.
Questa mera ammissibilità della tumulazione emerge (emergeva) altresì dall’art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 “Regolamento per l’esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e della legge 22 giugno 1874, numero 1964” che prevedeva: “Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.”, che riporta la questione al concetto di “fabbisogno cimiteriale”, quale servizio (anzi e meglio, complesso di servizi) che i comuni sono tenuti ad assicurare alla comunità locale, tanto più che il riferimento alle “sepoltura private” (Cfr.: oggi Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., Capo che, si ricorda, da consistenza, e significato, alla previsione dei “colombari privati” presente nell’art. 343, comma 2 T.U.LL..SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., aspetto questo ultimo che non può trovare altri significati).
Di qui il fatto che ancora oggi l’art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. presenti la formulazione di “cadavere destinato alla inumazione”.


[1] – D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 – Art. 74
Ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

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Sereno Scolaro

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