Ma vi è stata la pandemia. La pandemia da Covid-19 ha determinato numerosi effetti, in ancor più numerosi ambiti, uno dei quali proprio nel contesto sin qui affrontato.
Infatti, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (operando ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” hanno legittimazione ad operare deroghe alle leggi vigenti) n. 664 del 18 aprile 2020 ha previsto, all’art. 1 [2], disposizioni che hanno “sconvolto” nettamente il quadro operativo di riferimento, introducendo procedure che vedevano un esteso ricorso a tecnologie telematiche, fino a trasformare le “dichiarazioni di morte” in “comunicazioni” (scritte e formate informaticamente e trasmesse telematicamente) destinate ad essere “trascritte”, anziché “iscritte”.
Non si fraintenda il fatto di avere parlato di “sconvolgimento” come un atteggiamento negativo, ma solo come un profondo e di forte incidenza cambiamento di prospettiva.
La sopra citata Ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020 è stata, di lì a poco, seguita dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 12 [3] sembra proprio essere in “risonanza” con l’art. 1 dell’Ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020 (non solo per il fatto di essere distanziati da circa 1 mese).
Peccato che l’Ordinanza abbia cessato di produrre effetti con la cessazione dello stato di emergenza, cosa che ha fatto ritornare a dover applicare le disposizioni da questa derogate, situazione che in alcune realtà non è stata percepita se non da chi sia stato maggiormente attento.
Sembrerebbe che vi siano state iniziative volte a “recuperare” queste modalità operative, sulla base del riconoscimento della loro funzionalità (e, si aggiunge: efficacia, economicità efficienza) puntando alla ricerca degli strumenti normativi possibili, meglio se “in accoppiata” con una oggettiva applicazione dell’art. 12 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77.
Rispetto a questo ultimo, non si può ignorare come il suo comma 4 preveda che con uno o più decreti del (A) Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il (B) Ministero della salute e con il (C) Ministero dell’interno, previo parere del (D) Garante per la protezione dei dati personali, siano definiti i dati di cui ad un tale articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione: questa previsione, anche in ragione della pluralità di soggetti coinvolti (non la si critica, si badi), nonché per l’assenza di termini attuativi, è esposta al rischio di non trovare concreta applicazione, non solo nel breve, ma altresì in periodi maggiormente dilatati, se non rimanere sterile.
Per altro, qualche cosa si è comunque messo in movimento: sarebbe un peccato ed una perdita di opportunità.
Anche se quanto già previsto, in fase emergenziale, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020 sono state di seguito re-iterate, pari pari, nell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della la Protezione Civile n. 892 del 16 maggio 2022, adottata in altro contesto emergenziale con “spinte” di ANCI ed un lavoro sotterraneo di altri, ordinanza aventi efficacia fino al 31 dicembre 2022, occorre dire che non si può proseguire all’infinito con queste tipologie di strumenti, ma è importante che il tempo che ci separa dal 31 dicembre 2022 venga proficuamente utilizzato per l’adozione dei provvedimenti di attuazione del sopra citato art. 12 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, in modo che prima di tale data, per ragioni di continuità, si possa contare su una normativa in materia che soddisfi, sostanzialmente, alle medesime funzioni, ed effetti, di quanto disposto dall’Ordinanza.
Per quanto poco risulti, sembra che l’iter del procedimento per l’adozione di tali provvedimenti attuativi sia avviato; si auspica solo che venga tempestivamente concluso e, altrettanto auspicabilmente, in termini … apprezzabili, senza arretramenti.
[2] – Ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 664 del 18 aprile 2020
Art. 1 (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
[3] – D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77
Art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.