Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, in vigore dal 30 marzo 2001 (di seguito: R.S.C.), ha sostituito il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e s.m. “Ordinamento dello stato civile, fonte ha costituiva fonte normativa di rango primario (Cfr.: art. 449 C.C.), inserendosi in quella linea di produzione normativa che ha teso alla riduzione del rango normativo delle fonti del diritto, privilegiando il ricorso a fonti di rango secondario.
In realtà, questa sostituzione non è avvenuta immediatamente, in quanto l’art. 109 R.S.C., presentava, al comma 2, una previsione transitoria, cioè la persistenza in vigore (o, meglio, in applicazione) di alcune disposizioni pre-vigenti fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi (D.P.C.M., che dovevano, sulla carta, essere emanati entro 12 dalla pubblicazione del R.S.C., avvenuta il 30 dicembre 2000, cosa non avvenuta (ma sono passati solo … 21 anni); per inciso, qualche cenno, insoddisfacente e non esaustivo rispetto alla previsione dell’art. 10, comma 2 R.S.C., si è avuto con una delle modifiche all’art. 62 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”).
Il Titolo IX R.S.C. è rubricato: “Delle registrazioni degli atti di morte/”, comprendendo agli articoli da 71 ad 83. Il primo (art. 71 [1]) è utile per la distinzione tra iscrizioni e trascrizioni, cioè per 2 dei 3 procedimenti tipici del servizio dello stato civile (il 3° è quello delle annotazioni).
Tale distinzione era presente negli artt. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e s.m. dove le “iscrizioni” erano regolate dal primo e le “trascrizioni” dal secondo: si tratta di disposizioni incluse nell’elenco delle disposizioni che “transitoriamente” l’art. 109, comma 2 R.S.C. dichiarava ancora applicabili fino alla data da stabilire nei D.P.C.M. previsti dall’art. 10, comma 2 R.S.C.
Confrontando l’appena ricordato art. 136 con l’art. 71, comma 1 R.S.C. si nota un deciso ampliamento dei procedimenti di iscrizione, per quanto nella pratica (proprio come una delle conseguenze dell’art. 109, comma 2 R.S.C.) continua ad aversi la distinzione (in termini di “destinazioni”), tra la Parte 1^ dei registri di stato civile per gli atti di morte e la Parte 2^, a sua volta distinta in Serie (A, B, C), ciascuna delle quali destinata ad accogliere, e registrare, diverse tipologie di atti.
Sulle modalità di attuazione di questi disposizioni va richiamato il D.M. (Interno) 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in vigore in funzione degli archivi informatici”, il cui Titolo V reca: “Norme in materia di registri di morte i cui articoli da 16 a 18 poco aggiungono, osservando unicamente come l’art. 17 e, soprattutto, l’art. 18 presentino disposizioni confermative dei sopra citati art. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e s.m.
[1] – D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.
Art. 71 (Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10, si iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all’ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l’ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall’estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.