Premessa
L’art. 629 C.C. regola le disposizioni a favore dell’anima, cioè quelle disposizioni testamentarie, che prevedano l’esecuzione di taluni suffragi e/o atti di culto, subordinandone la validità quando siano individuati i beni o la somma con cui darvi esecuzione. Si tratta di un onere gravante l’erede o sul legatario, se vi sia. In altre parole, l’erede (o, il legatario) sono tenuti ad adempierle se e fin quando vi siano le “risorse” per farvi fronte.
Nel lontano passato, fin dai sec. XIII – XIV, era abbastanza diffusa la prassi di prevedere la celebrazione di messe per dati anniversari (o per dati defunti) “in perpetuo”.
Personalmente, si ha conoscenza di un fatto specifico: dopo la L. 20 maggio 1985, n. 222, un Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ha avuto modo di far valere (o, tentare di far valere) che un comune montano (tra l’altro, soppresso nel 1969), aveva deliberato, nel 1540, di corrispondere al clero una somma per la celebrazione annuale di una messa, a pro della protezione di una malga, celebrazione da farsi “in perpetuo”, deliberazione osservata fino a, circa, la metà del XIX secolo.
Rintracciando gli atti d’archivio (fortunatamente/fortunosamente conservatosi) è stato possibile rintracciare tale deliberazione (vergata su carta di notevole spessore, con rilegatura in pelle sottile), ma anche porre in evidenza come l’adempimento fosse cessato da tempo decisamente rilevante, cosa che non ha consentito la prosecuzione della rivendicazione.
In tali casi, vi è un elemento di durata nel tempo, mentre il sopra citato art. 629 C.C. non considera la durata, quanto la disponibilità delle risorse, oltretutto caratterizzate da una pre-determinazione della consistenza. In particolare, se si tratti di somma si è in presenza di un onere cui si applica l’art. 1277 C.C.
Come anticipato, vi è una detta differenza tra obbligazioni pecuniarie quali così regolate dal C.C. e il concetto di perpetuità, che considera sì una prestazione, ma – soprattutto – una durata nel tempo, durata, nella fattispecie, a tempo non determinato, indeterminato.
La perpetuità in ambito cimiteriale
Se sia largamente noto come, a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, entrato in vigore il 10 febbraio 1976, sia venuta meno l’ammissibilità di porre in essere concessioni cimiteriali “in perpetuo” [1] [2], le norme antecedenti le prevedevano.
Da ultimo, l’art. 70 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 [3], in vigore dal 1° luglio 1943, usava questo termine, mentre il suo predecessore, l’art. 10 R.D. 25 luglio 1892, n. 448 [4] usava una formulazione abbastanza simile, ma subordinandola (art. 97 [5]) alla disponibilità nel cimitero, cosa che andava “giustificata” al Prefetto (art. 99).
Altrettanto l’ancora precedente R.D. 11 gennaio 1891, n. 42. Va tenuto conto, in relazione alla “disponibilità nel cimitero”, di come l’art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 [6] escludesse dalla nozione di cimitero le aree destinate a sepolture private.
Mentre l’immediatamente precedente art. 58 dettava un preciso dimensionamento per la superficie cimiteriale, richiamando, in parte, l’attuale art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che se ne differenzia per alcuni aspetti:
a) si considerano le richieste di sepolture per inumazione, incluse quelle provenienti da estumulazioni,
b) si prevede una “maggiorazione” cautelare, in ragione di almeno la metà (50%),
c) si prevede un’ulteriore “maggiorazione” per l’eventualità di eventi eccezionali.
[1] Del tutto incidentalmente si fa cenno al fatto che, qui o là, l’illuminazione votiva è denominata “lux perpetua” anche per le concessioni cimiteriali a tempo … determinato.
[2] Curiosamente, il TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1970, parla di “inumazioni perpetue” precisando subito, tra parentesi, “99 anni”, precisazione che cozza con il concetto di perpetuità. E’ da presumere che tale termine, usato localmente, costituisca prassi terminologica risalente al passato.
[3] Se ne riporta il testo: “Art. 70. – Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente articolo 76.
Con l’atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
[4] Se ne riporta il testo: Art. 100. – Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità.
[5] Se ne riporta il testo: Art. 97. – Allorché l’estensione dell’area del cimitero lo permette, il comune può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.
[6] Se ne riportano i testi: Art. 58. – Il terreno destinato a cimitero deve essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti, che debbono esservi sepolti in ciascun anno, e dev’essere chiuso all’intorno da un muro.
Art. 59. – Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.