Alcune considerazioni sulla legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri

Il 3 maggio 2021 si è avuto il ventesimo anniversario dall’entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si potrebbe ricordare come per molto tempo, pur in presenza di norme di rango primario che lo prendevano in considerazione, l’accesso alla cremazione è stato marginale, nel senso che ben poche persone vi facevano ricorso.
Basti ricordare il dato del 1970, anno nel quale le cremazioni in Italia sono state 1.051 (pari allo 0,002017% dei defunti dell’anno), dato che, raffrontandolo a quello degli anni più recenti, consente di evidenziare quanto sia mutata la situazione.
Ormai, la cremazione ha conquistato una pari dignità con le altre pratiche funerarie.

L’importanza della L. 30 marzo 2001, n. 130
Anche se, come già ricordato, vi siano state norme di legge in proposito, la L. 30 marzo 2001, n. 130 ha teso a dare alla materia una regolazione abbastanza organica, ma anche da legittimare, attraverso un processo di depenalizzazione, la dispersione delle ceneri.
Per questo occorre sempre tenere presente che essa ha, in sostanza, due “oggetti”: la cremazione e la dispersione delle ceneri.
Accade abbastanza spesso che i due istituti vengano trattati come sovrapponibili, mentre andrebbero sempre tenuti separati, nel senso che regolazioni esplicite di uno non necessariamente possono applicarsi, magari per una qualche ritenuta analogia, all’altro.
Tuttavia, lo sforzo verso una regolazione abbastanza organica ha dovuto scontare la criticità che si ha con l’art. 3, dove l’attuazione di molti principi è stata rimessa a modifiche di rango regolamentare.
Non si tratta di una critica, quanto della constatazione che allora probabilmente non vi erano molte strade che potevano portare al raggiungimento degli obiettivi di chi l’ha promossa e sostenuta.

Al di là di questo, la legge non è esente da alcuni limiti. Non ci riferiamo solo alla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, ultimo periodo (quello che recita: “Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, dove è ben evidente l’incoerenza con la previsione precedente della lett. a)).
Piuttosto, un fattore di criticità si ha nel fatto che l’art. 2, quello che interviene sulle norme penali in materia di dispersione delle ceneri, aggiungendo due commi all’art. 411 C.P.(incidentalmente richiamando l’attenzione sul fatto che questa continua a costituire fattispecie di reato, quando non siano osservate queste disposizioni), individua si una competenza funzionale per quanto attiene alla titolarità dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ma non affronta minimamente la questione della competenza territoriale di quest’autorità, aspetto importante dato che appare abbastanza poco probabile che la dispersione delle ceneri possa prevedersi nel comune di decesso.
In proposito, non può evitarsi di ricordare la pronuncia del TAR Toscana, Sez. 2^, 9 dicembre 2009, n. 2583.

Altre difficoltà
Tra le difficoltà di attuazione della legge, si potrebbe ricordare la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. e) che – nel rispetto della volontà espressa dal defunto – le modalità di conservazione delle ceneri siano disciplinate prevedendo, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari.
Tra l’altro, il richiamo alla volontà espressa dal defunto solleva la questione delle forme cui cui debba, o possa, essere manifestata, e provata, aspetto per cui si fa rinvio alla pronuncia del TAR Sardegna, Sez. 2^, 5 febbraio 2014, n. 100, nonché, in via più generale, del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 2^-bis, 20 aprile 2021, n. 4597.
Si tratta di una previsione che vede, nella prassi operativa pratica, comportamenti non uniformi, nel senso che se le prime due (tumulazione, interramento) non richiedono in genere particolari modalità di accertamento (verifica, conoscenza, ecc.) di quella che sia stata la “espressa volontà del defunto”, mentre per la terza vi sono, qui o là, maggiori attenzioni, quasi condizionanti.

A queste prassi (tralasciamo ogni considerazione sulla loro coerenza con la legge), andrebbero poi aggiunti richiami all’”arlecchino” delle norme regionali (sia permesso di considerare come in questa materia, specie per gli aspetti pertinenti all’ordinamento civile, non sussisterebbe proprio potestà legislativa regionale, ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost., aspetto del tutto rimosso da molti), che, in alcuni casi (Toscana, con formulazioni poi mutuate da Basilicata e Campania) hanno previsto che l’affidatario sia individuato, in vita, dalla persona defunta, cosa che porterebbe a rendere inapplicabile l’affidamento ai familiari delle urne cinerarie, quando questo sia un’aspirazione in questo senso dei familiari, ma anche espone a opzioni che potrebbero presentare fattori di criticità (per non dire altro).

Il maggior limite
Comunque sia, il limite maggiore che si può individuare nella legge, sta, a modesto avviso, proprio nell’incipit dell’art. 3, laddove il comma 1 recita: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi: ….
Volutamente non si considera il rispetto o meno del termine, quanto l’elemento sostanziale, dal momento che molti dei “principi” sono talvolta abbastanza precisi da non lasciare molto spazio a norme attuative di rango secondario (regolamenti).
È già stato in precedenza considerato che questa rimessione a modifiche di rango regolamentare è stata, di fatto, una scelta per molti versi anche obbligata, dal momento che, se così non fosse fatto, l’approvazione delle legge avrebbe trovato in sede parlamentare resistenze rilevanti e tali, con buona probabilità, da ostacolarne l’approvazione.
Diciamo che, così, le posizioni ostili hanno avuto lo zuccherino di un alibi per non essere indotte ad esplicitare la propria posizione.

Per inciso, non va dimenticato come nel 2001 fossero ad abbastanza avanzati i lavori per una revisione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (anche se il relativo testo non teneva conto della L. 30 marzo 2001, n. 130, per il fatto che i relativi lavori ne erano del tutto antecedenti), al punto che il “testo finale” era già iscritto all’O.d.G. della Conferenza Unificata Stato-Regioni per l’11 luglio 2001, argomento “ritirato” dallo stesso Ministero, che mirava testi del tutto differenti.
Nel frattempo, si è anche avuta la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha portato ad ulteriori fattori di disorientamento e indecisione.

Tornando, per un momento, al rispetto o meno dei termini, occorre ricordare anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. 1^, n. 2597/2003 del 29 ottobre 2003, cui si è attenuto il D.P.R. 24 febbraio 2004 pronunciantesi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in materia di affidamento ai familiari dell’urna cineraria.
Il parere, forse, può anche non convincere del tutto e, per alcune conseguenze cui perviene, apparire anche leggermente forzato, in particolare sulle differenti soluzioni date alle questioni:
(a) affidamento ai familiari dell’urna cineraria e
(b) dispersione delle ceneri.

Ma esso tiene conto del fatto che il primo – affidamento ai familiari – costituisce pratica che potrebbe anche essere reversibile, potendosi sempre richiedere il conferimento dell’urna cineraria al cimitero, mentre il secondo – dispersione delle ceneri – è, per sua stessa natura, non più reversibile.
Purtroppo, si tratta di fattori (ve ne sarebbero anche altri) che hanno prodotto situazioni di dis-uniformità territoriale, che non paiono rispettose dei principi che comporterebbero parità di trattamento delle persone su aspetti riferibili a diritti soggettivi, in materia di ordinamento civile.

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Sereno Scolaro

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