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59 thoughts on “Domanda alla Redazione”
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Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.
REGIONE LOMBARDIA
Buongiorno.
Se si è in possesso di una concessione cimiteriale perpetua del 1982, ma i loculi concessi non sono mai stati utilizzati. Si può fare una rinuncia chiedendo un rimborso?
grazie
X Giusy Celauro
Si può chiedere di rinunciare ad una concessione cimiteriale. Se il Comune è d’accordo, accetta la retrocessione alle condizioni economiche previste nel regolamento.
Pertanto la risposta è si, se il Comune è d’accordo.
Lei però dice una cosa che a noi non risulta. Per norma di legge (precisamente il DPR 285/1990, entrato in vigore il 10 febbraio 1076) dal 10 febbario 1976 non è più consentita alcuna nuova concessione perpetua.
X Giusy,
Si, può chiedere al Comune se è+ disponibile alla retrocessione, a titolo oneroso. Ma occorre che il Comune sia favorevole. Tenga presente che l’istituto della “concessione cimiteriale” palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.
Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.
La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari).
Accantonando, per un attimo, questi dibattiti un po’ sofistici, una volta che sia intervenuta la decadenza, non essendovi più concessione, il manufatto edificato sull’area, a suo tempo concessa, rientra, per accessione, ex art. 934 e ss. Cod. Civile, nel demanio del Comune, che procede ad assegnazione a terzi, all’abbattimento, o ad ogni altra modalità di utilizzo che ritenga, nel singolo caso, utile.
Di norma i materiali (lapidei e d’arredo) di cui consti il sepolcro possono essere avviati ad impieghi di vario ordine (molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, ne prevedono (quando possibile) un riciclo sempre in ambiente cimiteriale, anche ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n.254/2003.
redazione da Giuseppe
Gentilissimi
senza nulla togliere agli operatori del settore, le dico francamente che non lo sono nè aspiro ad esserlo senza nessuna offesa per gli operatori del settore, i quali dovevano loro risolvere la questione.
Mi sono solo documentato in quanto ex consigliere di minoranza di un consiglio comunale e sempre alla ricerca delle verità (nascoste). Capisco anche la vostra politica e non la discuto, ma non posso spendere la somma che mi richiedete
in quanto svolgo attività di difesa dei cittadini e vi posso assicurare a costo zero anzi forse rimettendoci qualcosa.
grazie lo stesso cmq
x Giuseppe
E’ utile che come ex consigliere comunale sappia cosa può fare il consiglio comunale nelle sue funzioni. Infatti l’istituzione ex novo di una tariffa o diritto è compito del consiglio comunale. L’aggiornamento è compito di Giunta comunale.
Il Comune ha titolo (ma è una scelta) a stabilire nel caso di arrivo di urne cinerarie nel suo territorio un diritto oneroso per il controllo della documentazione di accompagno e se l’urna corrisponde a quanto stabilito dalla norma (quanto a sigilli, targhetta riportante estremi identificativi), infrangibilità.
Cioé il Comune ha titolo ha svolgere una azione di sorveglianza al momento dell’arrivo dell’urna nel territorio e, in caso di difformità della documentazione o del contenitore di ceneri ad irrogare le sanzioni corrispondenti.
Ha altresì titolo, il Comune, a stabilire un diritto nel caso di sepoltura dell’urna in un luogo cimiteriale nel proprio territorio, sia per il controllo che il defunto avesse titolo ad entrare in quella sepoltura, sia per l’operazione di inserimento (tumulazione).
Potrebbe se vuole, il Comune, stabilire differenti tariffe in relazione ai diversi compiti. Ad es. se una urna cineraria arriva al cimitero per la sepoltura potrebbe conglobare tutte le operazioni e le tariffe corrispondenti in una sola.
Ma se l’urna viene affidata ad un familiare, ad es. nella sua residenza, c’è una autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria in assenza di sepoltura in cimitero.
Senza quella autorizzazione, che in genere è rilasciata dal Comune del luogo in cui sussiste la residenza e dove si ha la permanenza dell’urna cineraria affidata, l’affidamento non è consentito.
Difatti si ha una autorizzazione al trasporto dal luogo di partenza, ma mancherebbe l’autorizzazione all’affido. Insomma, sono diverse le possibilità di tariffazione e di certo nessuna si può riferire all’articolo 19 del DPR 285/90.
Regione Calabria. Comune di Corigliano-Rossano. Realizzazione di una casa funeraria.
Il comune non fornisce specifiche nel prg e nell’adottato PSA circa la destinazione urbanistica dei terreni ove poter allestire e realizzare una casa funeraria.
é stato trovato una struttura di ca 700 mq in zona D.
quale è la procedura da seguire per l’esercizio della casa funeraria. è possibile ubicarla in zona D (artigianale)?
x Francesco
Lei dovrebbe studiare l’evoluzione delle leggi regionali in materia funebre in Calabria (ha avuto vari cambiamenti) e poi il regolamento di polizia mortuaria del comune in cui la casa funeraria dovrebbe essere realizzata.
Nel caso intendesse servirsi di servizi consulenziali offerti da nostri esperti a pagamento, in relazione al tempo che si impiegherà per analizzare il problema si farà un preventivo – che di sostanzierà in un certo numero di quesiti a cui dare riscontro. Le tariffe sono reperibili al seguente link: https://www.funerali.org/wp-content/Down/listino-servizi-funerali-org.pdf
Esistono delle concessioni di loculi che prevedono la tumulazione delle sole ceneri / resti senza la salma? se si, quanti resti / ceneri possono essere tumulati
x Giulia
di norma è il comune che in relazione alle necessità costruisce e rende disponibili alla concessione a privati quelli che sono chiamati “ossarietti” o “cellette ossario” o ancora “nicchie”.
Sono destinate ad ad accogliere urne cinerari e/o cassette di ossa.
Ma si possono inserire urne cinerarie e cassette di ossa cnhe in un loculo vuoto o in presenza di feretro (in quest’ultimo caso vi è anche un indirizzo ministeriale contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Ministro salute n. 24 del 24 giugno 1993 per ottimizzare gli spazi cimiteriali).
E’ poi possibile inserire urne cinerari e cassette di ossa nell'”ossario” previsto in ogni concessione familiare (in genere nelle cappelle o edicole funebri).
x Giulia
il numero di resti e ceneri che possono essere ospitati in un ossarietto è legato alla dimensione dello stesso. In un ossarietto in genere ci sta una sola cassetta di resti ossei. E pure in una nicchia cineraria. Ma esistono anche ossari e cinerari familiari pluriposto.
Tranen la Lombardia che ha proiprie misure minime leggermente diverse, la circolare Ministero salute n. 24/1993 detta una misura minima come ingombro netto interno, al paragrafo 13.2:
13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
x Redazione da Giusepe
Il comune nel RPMC definisce il trasporto funebre quello che si effettua con i mezzi di cui al art 20 dpr 285-90.
Poi con delibera fissa il diritto trasporto funebre entro il territorio, per fuori territorio, proveniente da fuori comune rifacendosi al art 19 dpr 285-90( diciamo per adesso tutto ok anche se sappiamo che non essendoci una legge che abolisce i diritti di cui prima, ma solo sentenze di vari TAR, i comuni non recepiscono l orientamento di giurisprudenza e continuano a fare cassa, ma questa è un altra storia.)
Ora assodato che il diritto art 19 dpr 285-90 parla sempre e solo di salme o cadavere quindi il diritto puo essere applicato sul trasporto di cadaveri Sia in arrivo che in partenza –dpr 285/90 infatti l’ art 19 dpr 285/90 recita il diritto ……. Puo essere applicato sempreche esso venga effettuato con gli automezzi di cui art 20- carro funebre-
A questo punto non si capisce xche il comune pretende il diritto di trasporto funebre proveniente da fuori comune non solo dalle salme che arrivano al cimitero comunale appunto da altro comune, ma anche dalle CENERI che non arrivano con carro funebre e che secondo me non fanno riferimento al art 19 dpr 285-90 che parla solo di diritti da applicare ai trasporti di cadavere . Gradirei un vostro parere grazie
x Giuseppe
dalle argomentazioni da Lei addotte nella sua ultima domanda odierna si presume che Lei sia un operatore professionale.
Per una risposta alle sue ultime considerazioni, veda il tariffario al seguente link:
https://www.funerali.org/wp-content/Down/listino-servizi-funerali-org.pdf
Tenga presente che però da domani vanno in onda le nuove tariffe.
è possibile che un Comune espropri un sepolcro (di quelli in proprietà, ante riforma del 1975) perché in stato di abbandono e i cui possibili titolari sono sconosciuti, irreperibili o si tratti di famiglia estinta?
X Paolo,
le concessioni anti riforma del DPR 803/1975, sono evidentemente quelle c.d. date in perpetuo. Esse sono comunque soggette a tutte le condizioni di asimmetria “contrattuale” tipiche del regime concessorio in favore di privati su un bene demaniale (Il cimitero).
Il buon governo del camposanto e la gestione dello spazio sepolcrale sono addirittura doveri del Comune, il quale avvalendosi di istituti come decadenza o abbandono amministrativo, tipici del regolamenti municipali di polizia mortuaria più evoluti, è persino obbligato ad intervenire, rientrando in pieno possesso del sepolcro, con provvedimento di natura ablativa, specie quando quest’ultimo versi in stato di grave fatiscenza anche a causa dell’estinzione della famiglia originaria titolare della concessione.
Vele sempre l’art. 63 DPR 285/1990, che recita:
ART. 63
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
Gli strumenti ci sono, vanno solo conosciuti, approfonditi e poi applicati correttamente e con molta diligenza.
Salve
vorrei porre una domanda grazie
Il trasporto di un urna deve esssere considerato ancora trasporto funebre??
Grazie
Si ai fini autorizzativi e di rispetto delle regole (verbali di consegna, ecc.)
No, se intende che debba essere effettuato con un carro funebre eda impresa funebre. Difatti, non essendoci controindicazioni igienico sanitarie, l’urna cineraria sigillata può essere portata da persona (anche familiare) e con una propria auto. L’importante è che sia in possesso della autorizzazione al singolo trasporto.
Buonasera,
la mia famiglia vorrebbe richiedere il trasporto di un feretro attualmente tumulato in tomba di famiglia per portarlo nel paese di origine del defunto stesso. Si tratterebbe lì di fare sepoltura a terra (inumazione).
Il decesso è recente, risale al 2021.
E’ possibile aprire l’attuale bara e “sostituire” il cofano funebre trasferendo la salma in uno adatto all’inumazione (senza zinco) ?
Per il trasporto oltre i 100 km so che è anche possibile usare uno zinco esterno alla bara stessa.
grazie per l’attenzione
X Luciano,
una volta saldato e sigillato con appositi suggelli di garanzia il feretro non può esser aperto, prima del tempo minimo di legge, salvo non incorrere in norme di natura penale.
E’inattuabile, per imprescindibili ragioni sanitarie e di sicurezza del personale necroforo il trasbordo del cadavere in cofano di diverso tipo.
Anzi, all’atto della partenza verso la nuova sepoltura il servizio cimiteriale DEVE necessariamente attestare la perfetta integrità ed impermeabilità della cassa, se così non fosse (feretro lesionato) bisognerebbe avvolgere l’originaria bara entro un nuovo cassone esterno di zinco. Sono quindi vietati tutti gli atti di manomissione sulla tenuta stagna della cassa. L’unica procedura legittima e quella dettata dall’art. 75 comma 2 del reg. nazionale di polizia mortuaria, secondo cui una volta giunto a destinazione (il luogo di definitiva inumazione) la cassa di metallo deve esser per il possibile NEUTRALIZZATA aprendo squarci e tagli sul nastro di zinco. Così la lenta penetrazione nel terreno delle acque meteoriche favorirà la naturale decomposizione cadaverica, altrimenti rallentata o addirittura inibita dalla presenza di un ambiente ermetico in cui il cadavere è stato racchiuso.
TOSCANA-SCALE CIMITERIALI A CASTELLO
Una mia conoscente è inciampata in una sporgenza alla base di una scala mobile a castello posizionata in mezzo a un passaggio pavimentato:
-le sporgenze delle scale mobili a castello (ruote, piedi, ecc) devono essere segnalate con dispositivi particolari (colorazioni, segnaletica, ecc.) per indicare il pericolo di inciampo ai fruitori del cimitero?
-c’è una regola per il posizionamento di tali scale all’interno del cimitero?
-l’utilizzo delle scale mobili a castello deve essere controllato/sorvegliato da qualcuno?
Grazie.
x Kiara
Non ci risulta che in Italia sia prevista norma per segnalare la presenza di scale mobili a castello cimiteriali. E tantomeno per le ruote e i piedi, che sono stabilmente annessi alla scala e permettono di posizionarla opportunamente.
Non esiste una regola di posizionamento, ma i frequentatori spostano la scala in relazione alle proprie esigenze di avvicinamento alla sepoltura che si trova ad certo livello da terra.
Non c’è alcun obbligo di legge per la sorveglianza dell ‘utilizzo di scale mobili a castello