Venezia semplifica la procedura di affido urna cineraria a familiare

Il Comune di Venezia ha diffuso un comunicato col quale, per venire incontro alle richieste dei cittadini e per dar corso a semplificazione amministrativa, l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Polizia mortuaria di affidamento dell’urna cineraria a familiare ai sensi della L.R. n.18/2010 comprenderà anche l’autorizzazione al trasporto delle ceneri dal crematorio/cimitero all’abitazione.
Per tali motivi, a partire dal 31 marzo 2014, non sarà più necessario richiedere l’autorizzazione al trasporto delle ceneri se connessa all’affido ceneri dal giorno lunedì 31 marzo2014.

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2 thoughts on “Venezia semplifica la procedura di affido urna cineraria a familiare

  1. X Marco,

    Una considerazione viene spontanea: siamo dinanzi a diritti ‘intimi’ i quali riguardano la sfera del lutto e degli affetti, senz’altro qualificabili in termini di diritti civili e sociali che debbano essere garantiti a tutti, ma la situazione – attuale – e’ solo quella della confusione, di scelte condizionate da diversi fattori, affrontate in modo assolutamente disomogeneo e, qui o la’, volontaristico o velleitario. Cio’ contraddice con la natura stessa del problema. E’ assurdo…per non dire di peggio.

    In Regione Veneto, molto prima della promulgazione della Legge Regionale n. 18/2010 – “norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”- l’affido delle ceneri era già possibile dal 2005 quando, cioè è stata emanata laNota ai Comuni del Veneto 16 novembre 2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00 con cui l’Assessorato alle politiche sanitarie dichiarava immediatamente operativo l’istituto della conservazione delle ceneri presso un domicilio privato a cura di un famigliare del defunto.

    Si premette che la situazione è controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius.

    La situazione però deve essere normata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in questo ambito di regolazione si potrebbe prevedere anche l?’affido senza scritto del de cuius, con regole ben chiare e prestabilite, che potrebbero essere le seguenti: Prevale: – il volere del de cuius non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, non ha valore); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d?uno la totalità; – chi è individuato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l?’urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l?’affidamento familiare); – d’?accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe essere affidatario unico anche il nipote.

    Nel silenzio di Suo zio, quando l’affido fosse stato egualmente ammesso, avrebbe dovuto esser il coniuge superstite e non Lei, quale nipote, a divenire titolare dell’atto di affido, è un principio generale dellOrdinamento di Polizia Mortuaria, (i “tecnici” del diritto funerario lo chiamano criterio di poziorità) sancito dalla giurisprudenza, dalla dottrina ed in seguito anche dallo Jus Positum, proprio in tema di cremazione (Art. 79 comma 1 II Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 110 settembre 1990 n. 285).

    Se Lei risulta affidatario unico (individuato direttamente dal de cuius?) delle ceneri dall’atto di affido è Lei stesso ad avere titolo privilegiato per gli atti di disposizione sulle ceneri stesse, con annessi doveri di sorveglianza, mi spiego meglio: senza un suo formale atto di rinuncia il coniuge superstite del de cuius (Sua zia) non ha diritto a decidere sull’ulteriore destinazione (= luogo di conservazione) dell’urna cineraria,e NON può portarsela appresso, in quanto estromessa da tale potere di scelta, naturalmente quando dovesse sorgere aspra contesa sull’urna sarà il Giudice Ordinario (non quello amministrativo!) a doversi pronunciare, poiché si è in presenza di diritti soggettivi da tutelare, al fine di dirimere la controversia.

    Il problema posto, molto banalmente si sostanzia in questi termini: ha più diritto Lei o Sua zia, in quanto moglie del defunto, ad esser titolare dell’autorizzazione all’affido? Ossia: chi può esercitare pienamente lo Jus Sepulchri sull’urna, quando sia già stato perfezionato l’atto di affido. Quando l’urna può ritornare nella disponibilità dei parenti più stretti del de cuius nonostante che le ceneri siano già state affidate? A mio avviso (…ma io non sono il Tribunale!) prevale il volere dell’affidatario, soprattutto se scelto direttamente dal de cuius, in quanto questa precisa individuazione crea un legame non solo affettivo, ma anche giuridico tra il de cuius e la persona designata tale da far uscire le ceneri dal tradizionale circuito cimiteriale e da prevalere sugli ordinari vincoli di coniugio o consanguineità. Insomma è, pur sempre, sovrana la volontà del de cuius (da dimostrarsi, magari, pure in Giudizio), meglio se trasmessa con inoppugnabile disposizione testamentaria. Se Suo zio ha fermamente voluto Lei come affidatario e che le sue ceneri fossero deposte presso il Comune di Venezia la questione su chi abbia o meno diritto a custodire l’urna parrebbe quasi risolta, pure in modo semplice.

    Nota di carattere procedurale: La Regione Calabria non ha ancora reso operativo l’istituto dell’affido delle ceneri.

  2. Buongiorno, vi scrivo da Venezia. Alla morte di mio zio mi è stata affidata la custodia delle sue ceneri. Adesso, a distanza di anni, la moglie ha deciso di ritirarsi in una casa di cura in Calabria. La persona in questione ha 94 anni. Io, francamente per una forma di rispetto verso mio zio, non vorrei che l’urna andasse in una località così lontana. Posso oppormi alla richiesta di mia zia? Cordialità.

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