Nasce a Milano il "giardino del ricordo" per la conservazione delle urne cinerarie e delle memorie di chi non c’è più.
L’iniziativa è della Fondazione Memories.
Il servizio verrà aperto a partire dall’autunno del 2015, ma sarà possibile prenotare gli spazi anche prima.
Il costo di uno spazio familiare è di 6.500 euro per un massimo di otto urne.
Questo luogo di deposito di urne cinerarie potrebbe nascere in Via Castellammare e via Chiasserini, zona Bovisa.
Si tratta di una iniziativa privata, con la collaborazione del proprietario dell’area, Europamilano.
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Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.
Ma i cimiteri privati, ancorché di sole urne, non sono vietati dalla Legge, sia nazionale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934) sia Regionale (Art. 14 comma 8 ed Capo VII Reg. Reg. Lombardia n. 6/2004)?
In effetti, in Regione Lombardia, l’istituto dell’affido delle ceneri si configura come prettamente famigliare (e questa sua intima natura non è derogabile) ed il relativo regolamento statuisce tassativamente come la consegna delle urne, per la loro conservazione presso un domicilio privato, non possa dal luogo alla surrettizia costituzione di un sepolcro privato extra moenia, ossia fuori del perimetro cimiteriale. Tale ipotesi sarebbe sì ammessa, ma solo per cappelle private e, soprattutto GENTILIZIE (Art. 340 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934) L’affidatario deve solo realizzare un tumulo (ex Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 e DPR 24 febbraio 2004) ove le urne abbiano stabile e certa deposizione, al fine di evitare atti di profanazione su quest’ultime.
Certo: l’Art. 343 comma 2 del Regio Decreto n. 1265/1934 permette anche la conservazione delle urne in templi e colombari edificati da Enti Morali (anche una fondazione?), specificando che detti manufatti debbano necessariamente insistere entro il perimetro cimiteriale. Ma a questo punto bisognerebbe richiamare anche il paragrafo 14.3 della Circ. Min. n. 24/1993 (la quale, però, ragiona in termini di spazi dati in concessione) con cui il Legislatore affida al Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale, di vigilare, affinché le eventuali tariffe non integrino la fattispecie di lucro o speculazione, vietata ai sensi dell’Art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.