UE emana provvedimento per contenere effetti del mercurio nell’ambiente. Interessati anche i crematori

Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato un provvedimento per limitare fortemente l’uso del mercurio e per contenerne gli effetti sull’ambiente.
La decisione più rilevante è quella del divieto di utilizzo di amalgama contenete mercurio nelle cure dentarie per taluni Paesi a partire dal 1/1/2025 e per altri, a specifiche condizioni, a partire dal 1° luglio 2026. Vengono inoltre previsti divieti per le lampade al mercurio.
Per i crematori, considerati una delle fonti di produzione di mercurio sia in aria, suolo che nelle acque, viene stabilito quanto segue:


(9) I crematori sono una fonte significativa di emissioni di mercurio nell’atmosfera e, nonostante l’eliminazione graduale dell’amalgama dentale prevista dal presente regolamento, i crematori continueranno a contribuire all’inquinamento da mercurio dell’aria, dell’acqua e del suolo. È necessario elaborare orientamenti sulle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotti dai crematori e raccogliere informazioni sulle misure attuate sulla base di tali orientamenti negli Stati membri, al fine di attuare un’adeguata prevenzione dell’inquinamento e mitigare l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.
(15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:
1) l’articolo 10 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:”
… omissis ..
b) è aggiunto il paragrafo seguente:”
… omissis … “
2) l’articolo 18 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:”
“… omissis ..
g) informazioni sulle misure attuate sulla base degli orientamenti della Commissione relativi alle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotte dai crematori di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, lettera a).”;

b) è inserito il paragrafo seguente:”
… omissis ..

3) l’articolo 19 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la data “31 dicembre 2024” è sostituita da “31 dicembre 2029”;
b) è inserito il paragrafo seguente:”
“2 bis. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a:
a) l’attuazione e l’impatto di tali orientamenti, elaborati dalla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2025, sulle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotte dai crematori applicate negli Stati membri;
… omissis …
e) la necessità di ampliare l’elenco delle fonti di rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11;
f) la necessità di ampliare l’elenco dei composti del mercurio di cui all’allegato I, aggiungendo, ad esempio, il cloruro azanide di mercurio (HgNH2Cl).”;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:”
“3. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le relazioni di cui al presente articolo.”;

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