Salve,
la mia famiglia ed io siamo incappati in un problema burocratico.
Mia nonna si e’ trasferita in italia da un altro paese europeo e quando si e’ trasferita ha portato con se’ a nostra insaputa le ceneri di mio nonno, suo defunto marito.
Nel paese di provenienza era ovviamente consentito tenere l’urna dentro casa.
Ora anche mia nonna e’ morta e noi vorremmo poter tumulare entrambe le urne cinerarie nello stesso loculo.
Il problema sta sorgendo perche’ non esiste documentazione dell’entrata in Italia dell’urna cineraria di mio nonno.
Secondo lei, cosa dovremmo fare?
L’ambasciata di riferimento al massimo scriverebbe una lettera dove si dichiara che non ci sono problemi alla tumulazione in cimitero italiano ma non un ufficiale nulla osta, di cui invece apparentemente abbisogna la ditta delle pompe funebri.
Quindi apparentemente il problema rimane, a chi secondo lei dovremmo rivolgerci per sanare il trasporto non effettuato secondo le regole?
Grazie mille in anticipo per il suo aiuto,
Cordiali saluti
E.L.
Premessa: la detenzione presso un domicilio privato di urna cineraria, quando non autorizzata dal comune costituisce una violazione al regolamento comunale di polizia mortuaria (se questo prevede l’istituto dell’affido) con conseguenti sanzioni ex Art 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3 o in alternativa all’Art. 80 comma 3 DPR 285/1990 ed è passibile della sanzione amministrativa residuale di cui all’Art 358 Regio Decreto n.1265/1934 quale modificato dall’art. 16 D. Lgs. 22/5/1999, n. 196, cioe’ comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 9.296,00 euro (se non è intervenuta prescrizione). Per brevità si tralasciano eventuali sistemi sanzionatori elaborati dalle singole regioni, in quanto di difficile applicazione.
Le ceneri presenti sul territorio italiano senza alcuna legittimità per la conservazione a domicilio debbono esser destinate al cinarario comune oppure ad una sepoltura dedicata in celletta ossario rigorosamente in cimitero. Nel frattempo saranno conservate nella camera mortuaria cimiteriale.
La soluzione più drastica e formalmente corretta (ancorchè impraticabile) sarebbe il rimpatrio delle ceneri sine titulo di accoglimento nel Paese di provenienza, perchè, poi, sia autorizzato un nuovo trasporto alla volta dell’Italia.
L’entrata in Italia di qualunque trasporto funebre internazionale non autorizzato è soggetta a sanzione amministrativa di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 quale modificato dall’art. 16 D. Lgs. 22/5/1999, n. 196, cioe’ comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 9.296,00 euro (se non è intervenuta prescrizione)
Non è richiesto il nulla osta del Consolato, l’Autorità preposta alla predisposizione del titolo di viaggio è quella di partenza del trasporto funebre, il NULLA OSTA consolare serve per l’estadizione di cadaveri, ossa, ceneri, resti mortali dal territorio italiano (Art. 29 comma 1 lettera a) DPR 285/1990.
Occorre quindi:
1) sanare ex post il trasporto privo di autorizzazione (anche dietro pagamento delle relative sanzioni)
2) dimostrare lo Jus Sepulchri per quelle determinate ceneri = titolo di accettazione in cimitero italiano.
In sintesi si suggeriscono questi passaggi:
- L’Autorità Estera perfeziona ex post ed in sanatoria un nuovo titolo di viaggio (1) ex Artt. 27 e 28 DPR 285/1990, per il comune dove le ceneri sono custodite a domicilio, verificandone lo Jus Sepulchi. (Tutti gli atti formati da consolati stranieri in Italia sono, di norma, soggetti alla legalizzazione (da parte della Prefettura-UTG), salvo non si tratti di Stato aderente a convenzioni che l’esentino (es.: Convenzione di Londra del 7/6/1968).
- Il comune dove le ceneri sono temporaneamente custodite a domicilio (o meglio ancora in cimitero) rilascia un nuovo decreto di trasporto verso il cimitero di nuova tumulazione dell’urna, previa la verifica dello Jus Sepulchri (cioè le ceneri debbono trovar titolo di accoglimento in quella determinata tomba)
- Il comune di sepoltura, valutata tutta la documentazione, autorizza la tumulazione.
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Si usa volutamente questa formula generale perchè non sappiamo se il Paese in questione aderisca o meno alla convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937.
Buonasera, avrei bisogno di conoscere i riferimenti normativi in relazione alla sanzione prevista per il trasferimento da un comune ad un altro, presso domicilio privato, di urna cineraria senza autorizzazione.
Vi ringrazio in anticipo
X Francesca,
se la presunta violazione è relativa alle norme generali sul trasporto funebre purchè intra-comunale (che deve sempre esser autorizzato in via amministrativa) dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la sanzione amministrativa pecuniaria sarà quella di cui all’art. 107 D.P.R. n. 285/1990, con espresso rinvio all’art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il cui importo è stato recentemente novellato dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, da tradurre, ovviamente in Euro ex D.Lgs n. 213/1998) oblabile entro 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore e da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981 implementata a sua volta dal D.P.R. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (anche nell’eventualità di opposizione all’irrogazione della sanzione stessa.)
Mancando il decreto di trasporto funebre per l’urna ed essendo effettuato egualmente il trasferimento delle ceneri, si incorre nella trasgressione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie, punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.
Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.
Ha titolarità ad intervenire con atti di sanzionatori. pure il personale dell’A.USL incaricato della vigilanza.
Se il trasporto sine titulo cioè illegittimo ed abusivo non ottempera alle norme del regolamento comunale di polizia mortuaria la sanzione è stabilita dall’art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento Enti Locali il quale fissa una forchetta, un range di riferimento.
Attenzione: sempre più spesso le Leggi Regionali sui servizi funebri, necroscopici o cimiteriali sono dotate di un proprio impianto di diritto punitivo, in concorrenza con la normativa statale, specie se il comportamento indebito ed antigiuridico riguarda un istituto come appunto l’affido delle ceneri non contemplato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ma previsto appunto dalla sola Legge Regionale.
La ringrazio per la risposta davvero esaustiva
Gli USA non aderiscono alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937. Si applica pertanto, per analogia l’Art. 28 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Provvederà l’Autorità Consolare Italiana ad informare le autorità locali del passaggio dell’urna cineraria.
Il trasporto dell’urna ex Art. 80 comma 5 DPR 285/1990 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme. Invece il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni, ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.
salve, la mia famiglia ed io,ma in primis mia madre,abbiamo una zia in america con cittadinanza italiana che è deceduta da poco,e le sue ultime volontà sono state di essere cremata negli U.S.A. e poi trasportata in italia per poi essere custodita al cimitero assieme a suo padre,mio nnonno,ora mia madre ha procurato tutta la documentazione per il trasporto delle ceneri dallo Stato della Florida qui in Italia,ma nn sappiamo a chi rivolgerci per la documentazione/autorizzazione che serve qui in italia per poter far entrare le ceneri alla dogana,o per comunque evitare di incappare in problemi burocratici e di natura sanzionatoria.Ringrazio anticipatamente per l’assistenza,cordiali saluti,Antonio
L’Autorità preposta per il rilascio, anche in sanatoria (“ora per allora”), delle autorizzazioni all’affido personale o famigliare è l’ufficio comunale della polizia mortuaria. Non è competenza dello stato civile (Lombardia esclusa)
L’eventuale sistema sanzionatorio può essere contenuto:
a) nello stesso atto di affido (vedasi DPR 24 febbraio 2004)
b) nel regolamento comunale di polizia mortuaria
c) nella legge regionale dove si regolamentano gli istituti di affido e dispersione delle ceneri.
Ad accertare l’infrazione può essere la Forza Pubblica, i vigili sanitari o lo stesso personale comunale preposto ai controlli sull’attività funebre.
Dopo innumerevoli e vane ricerche riguardo la documentazione idonea per la detenzione in casa delle ceneri di un defunto, mi chiedevo, in italia a chi bisogna rivolgersi per maggiori dettagli e/o chiarimenti riguardo l’argomento? la legge italiana in che modo e quali metodi sanzionatori adotta per chi detiene nel proprio domicilio privato le ceneri di un defunto senza alcuna autorizzazione? L’occasine è gradita per ringraziare anticipatamente dell’assistenza e porgere cordiali saluti.