E’ on line il TG.fun 21 gennaio 2015, il videoquindicinale trasmesso da www.funerali.org. Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto.
Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento è dedicata a capire le modalità per cremare un cittadino straniero morto in Italia.
L’Art. 24 L. 31/5/1995, n. 218 prevede, molto prudentemente, che i diritti della personalità, tra i quali rientrano i diritti e gli atti di disposizione sul proprio corpo, anche per il post mortem siano disciplinati dalla legge nazionale della persona (nella specie, del defunto).
Conseguentemente, la liceita’ della cremazione, le modalita’ di autorizzazione (es.: forme della manifestazione di volontà, persone legittimate a manifestarla, ecc.) sono regolate dalla sola Legge Nazionale del defunto.
Le sole norme italiane che, comunque, si applicano, in materia, anche agli stranieri (cioè a prescindere dalla cittadinanza, ma con riferimento alle morti avvenute in Italia) sono quelle dell’art. 79 commi 4 e 5 dPR n.285/1990, in quanto di rilevanza “penale” (Art. 3 Cod. Penale).
Si tratta, allora, di fornire una prova delle legge nazionale applicabile e solo le Autorità competenti dello Stato di appartenenza del defunto solo titolate a produrla agli atti (con quest’ulteriore avvertenza: essa deve avere la forma dell’art. 2 comma 2 e 2.bis dPR 31/08/1999, n. 394). Che poi questa necessaria documentazione si chiami Nulla-osta, dichiarazione, attestazione o altro, poco importa.
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