Storia tecnico-giuridica del cofano funebre: tra forma e funzione – 2/3

L'articolo è parte 2 di 3 nella serie Storia del cofano funebre
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ANNO DI GRAZIA 1980
LA BARA, QUESTA SCONOSCIUTA, NEL SUO PERCORSO LUNGO E FATICOSO VERSO LA SEPOLTURA

Il comma 5 dell’art. 28 del D.P.R. n. 803 del 1975 così recitava: ” Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.30 (trenta millimetri ).”
In una relazione del Ministero della Sanità del 09 settembre 1980 al Consiglio di Stato si chiede (….omissis…) un parere per una proposta di modifica del suddetto 5 comma dell’art. 28, appunto.
Il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 25 marzo 1976 si espresse nel senso “che le tavole di legno di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 803/1975 non debba essere inferiore a mm. 30 anche nei punti nei quali siano stati eseguiti intagli, sagomature, modanature, etc.”
Dopo un incontro con il Ministro della Sanità onorevole Dal Falco,…, l’Associazione Nazionale Cofani Funebri, A.N.F.A.C., allora interprete del settore produttivo, con una nota in data 03 maggio 1976 proponeva di aggiungere nell’art. 28 le seguenti parole “sulle tavole dello spessore di mm 30 saranno consentite scorniciature e disegni incavati fino a una profondità massima di 7 mm.”

A riprova di questa richiesta, allegava una dichiarazione del Direttore dell’Istituto del legno del C.N.R. in cui si affermava “che eventuali intagli o modanature, fino alla profondità di 8 mm, eseguiti nelle pareti laterali e sul coperchio, non compromettono la resistenza meccanica dell’insieme”.
Questa dichiarazione metteva in evidenza un elemento importante e sempre trascurato. La differenza tra i vari componenti del cofano.
In aggiunta, venivano presentati i risultati di prove di carico e pressione idraulica interna eseguite a cura dell’Istituto di Scienze e Tecnica delle Costruzione del Politecnico di Milano, che confermavano la dichiarazione dell’Istituto del legno, e in particolare chiarivano la differenza tra le varie componenti della cassa.
Cominciava un esame più tecnico che dava l’input a quella …… (ricerca?) che dopo molti anni si sarebbe sviluppata in una norma UNI.
La documentazione fu inviata all’Istituto Superiore di Sanità.
Il predetto Istituto, il 18 agosto 1977, con la precisazione che il limite di 30 mm, in sostituzione dei 40 mm del precedente regolamento, sarebbe stato stato fissato nella prospettiva di contenere i costi senza che venisse meno la garanzia di solidità delle casse, nelle condizioni più generali di impiego, espresse il parere che i risultati delle prove tecniche eseguite si sarebbero potuti ritener sostanzialmente validi, per le particolari sollecitazioni su cui si basavano le verifiche medesime.
Il predetto parere fu oggetto di ulteriore richiesta di chiarimento da parte della Direzione generale competente, per accertare se l’evidenziata riduzione del margine di sicurezza fosse tale da rendere i manufatti ancora idonei alla destinazione d’uso.
L’Istituto superiore di Sanità, a seguito di ulteriori prove eseguite il 26 ottobre 1977, in presenza di un proprio funzionario (l’Ing. Casini), dall’Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni di Milano, comunicava che, pur essendoci effettivamente una differenza di solidità tra una parete intagliata e una piena, tuttavia questo scostamento di resistenza non influenza la robustezza del cofano nella sua completezza poiché altre parti (fondo in primis) cederebbero molto prima.
Le prove eseguite confermavano la differenza di solidità relativamente alla specie legnosa, variabile per la quale, invece, non ci sono prescrizioni.
La documentazione e il parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità fu inviato al Consiglio Superiore di Sanità affinché, alla luce dei nuovi elementi conoscitivi disponibili, volesse riesaminare la questione ed esprimere il proprio avviso, in ordine alla proposta dell’A.N.F.A.C.
Il predetto Alto Consesso, preso atto delle prove eseguite, e della dichiarazione del direttore dell’Istituto del legno del C.N.R., nonché del parere dell’Istituto Superiore di Sanità, nella seduta del 26 gennaio 1978 emetteva il parere “che sia consentito lo spessore minimo di 2,5 cm per tutta l’estensione delle tavole componenti la cassa, previa indagine della normativa e delle usanze degli altri Paesi Europei.”
Fu acquisita adeguata documentazione di normativa o di usanze di vari Paesi europei da cui risultò un utilizzo di spessore di tavole, con variabilità da 15 a 30 mm con intagli da 2.3 mm a 7 mm.
Il Consiglio Superiore di Sanità formulò, nella seduta del 12 giugno 1979, l’avviso che lo spessore delle tavole della cassa di legno non dovesse esser inferiore a mm 25.
Eventuali intagli sarebbero stati consentiti solo quando lo spessore iniziale delle tavole fosse tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Ottenuto il parere positivo/compiaciuto del Consiglio di Stato, il 25 settembre 1981 viene emanato il D.P.R. n. 627 contenente un articolo unico che così dispone: il quinto comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 è sostituito dal seguente comma: “Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra“.
Dopo solo 9 anni, 10 settembre 1990, viene emanato il nuovo, e soprattutto vigente ad oggi, regolamento di Polizia Mortuaria che, all’art. 30, recepisce quella sostanziale modifica sullo spessore.
Ma, dulcis in fundo, dopo tre anni, il Ministero della Sanità con la circolare del 24 giugno 1993 n. 24, chiarisce finalmente anche altri punti quali la forma, la cerchiatura, la distanza per il trasporto con doppia cassa.
Bene, si potrebbe esclamare, ma vedremo che ci sarà ancora molta strada da percorrere…

Si veda anche: www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/funerale/bara

Written by:

Carlo Ballotta

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