E’ possibile effettuare la cremazione di una persona priva di parenti di qualsiasi grado e che abbia esternato solo verbalmente il desiderio di essere cremata ad un amico?
Se si come? e se no perchè?
Al momento cio’ non é possibile, dato che la prima (= principale modalità ) di manifestazione della volontà é quella del testamento, quale ne sia la forma (ovviamente, quando sia eseguibile).
In mancanza di volontà testamentaria (o, si aggiunge, dell’iscrizione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei propri soci), solo i familiari, nell’ordine di poziorità noto, possono esprimere la (propria?) volontà alla cremazione del cadavere del defunto.
Non si dimentichi che si tratta di diritti personalissimi, che non ammettono, in quanto tali, sostituzioni, surroghe o rappresentanza (la quale ha valore solo per i diritti di natura patrimoniale)
Anche se l’art. 3, lett. b), n. 3 L. 30/03/2001, n. 130 (quado potra’ essere applicabile) considera la volonta’ del defunto anche nei termini di “qualsiasi altra espressione di volonta’ da parte del defunto ‘ ne rinvia (rinvera’, quando effettivo) la manifestazione sempre ai familiari nell’ordine di poziorita’ noto.
Al piu’, potrebbe ipotizzarsi un solo rimedio, quello di una sentenza del tribunale ordinario che accertata, anche con ogni mezzo, la volonta’ del defunto alla cremazione, disponga in questo senso, divenuta la sentenza cosa passata in giudicato
L’elemento problematico sembra essere quello dell’individuazione della persona che sia qualificabile come titolare di un interesse, ancorché morale (nel senso di cui all’art. 100 CPC) a produrre ricorso per tale accertamento e, in subordine, le prove della volontà del defunto, compresa quella testimoniale.
ognuno deve essere libero della sua scelta di vita e di conseguenza disporre delle sue modalità finali di come e quando.
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