Quanti litri deve contenere un’urna cineraria?

Ma…alla fine: quanto deve esser capiente un’urna cineraria? C’è chi dice qua…c’è chi dice là (citazione vascorossiana d’obbligo!)

Bel dilemma, infatti c’è proprio un “BUG” nell’ordinamento funerario, passiamo in rassegna le fonti del diritto, almeno quelle statali, tanto per cominciare:

  • Art. 343 T.U. leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934: gli esiti da COMPLETA cremazione di un cadavere (uno ed uno solo, sembra perfino lapalissiano, ma è meglio ribadire il concetto!), ossia ossa calcinate e poi polverizzate, debbono esser raccolte in una ed una sola urna, per un duplice motivo:

1) il legislatore riconosce alle ceneri la stessa dignità giuridica di una spoglia mortale, appartenuta ad un’unica ed inscindibile unità psicofisica (nna persona umana).

2) il legislatore, di epoca fascista, muovendo dalla motivazione anche filosofica della disposizione di cui al punto 1), vieta e punisce lo sparpagliamento delle ceneri, perchè sarebbe come smembrare, accanirsi con spregio, e volatilizzare in micro-particelle il caro estinto, già ridotto in polvere finissima; ovviamente tutto ciò ante L. 30 marzo 2001 n. 130, la quale, poi, aggiungendo alcuni commi all’art. 411 Cod. Penale, non permette certo una dispersione “libertina e selvaggia”, senza limiti o regole, tutt’al più dichiara non più penalmente sanzionabile uno sversamento delle ceneri, se autorizzato dallo Stato Civile e dietro il formarsi di uno strutturato procedimento, dove devono necessariamente verificarsi, contemporaneamente, molte condizioni e presupposti.

  • Art. 80 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: una delle rare riserve di regolamento comunale, presenti nel regolamento nazionale di polizia mortuaria, qui, invece, il legislatore di quest’evo repubblicano, per la storia della Nazione, con un’involontaria e spericolata metonimia ( urne cinerarie forse intese come nicchie cinerarie) malamente, appunto, rinvia ad una normazione locale un parametro che dovrebbe esser unico per tutt’Italia (sarebbe, infatti, folle che ogni Comune potesse imporre misure diverse…addirittura per le urne!!! Sul mondo produttivo del comparto funebre si abbatterebbe un uragano, e gli impresari funebri cadrebbero in un impasse lavorativo ancor più intorcinato di quello attuale E poi non sembra nemmeno tanto logico pensare ad una tale frammentazione nell’edilizia cimiteriale, quando la stessa circ. min. Salute 24 giugno 1993 n. 24 con il paragrafo 13.2 suggerisce una certa standardizzazione nei criteri costruttivi dei manufatti ad uso sepolcrale, a sistema di tumulazione.
  • Il paragrafo 14.2 della Circ. Min Salute n.24/1993 e soprattutto l’art. 2 del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001, ci forniscono qualche maggior informazione: in effetti dispongono sulle caratteristiche tecniche dell’urna (infrangibilità, sigillatura di garanzia…), ma nulla ancora dicono su quanto debba esser davvero capiente il sistema di raccolta ceneri (tradotto dal “necroforese”, ovvero la parlata gergale di noi operatori del post mortem: l’urna cineraria).

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Carlo Ballotta

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