Per il trasporto del feretro al forno crematorio e, da questo, al Comune di tumulazione delle ceneri o loro dispersione in cinerario comune, ex Art. 80 comma 6 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, il D.P.R. n.285/1990 prevede ancora, con l’Art. 26 comma 1, che l’autorizzazione al trasporto sia data con un unico decreto, con un evidente intento di semplificazione.
Altri giuristi, invece, riterrebbero praticabile anche la soluzione delle due distinte autorizzazioni…(cui prodest?)
Piglio a paradigma di riferimento, per dipanare la questione spinosa dei rapporti, non spesso idilliaci, tra normativa statale e quella regionale (sovente prevalente) la disciplina di settore adottata a suo tempo, come prototipo di riforma funeraria, dalla Regione Lombardia. Ebbene: affaccio un problema anche – se si vuole – piuttosto macchinoso e burocratico: ma nelle realtà territoriali dotatesi di apposita modulistica, emanata ad implementazione dei disposti di Legge, la verbalizzazione di cui all’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si rende superflua o è ancora obbligatoria?
Né il T.U. Leggi Sanitarie della Lombardia n. 33/2009 (almeno nella sua vecchia versione, quella a mia conoscenza, per oggi almeno!), né il regolamento attuativo 9 novembre 2004 n. 6 dispongono nulla a riguardo, ma, con il paragrafo 7 della circolare esplicativa 30 maggio 2005 n. 21, il legislatore lombardo ha precisato che, anche per i trasporti funebri all’interno dei confini della Lombardia, (se ci fosse extra-territorialità varrebbe il solo DPR 285/90? Nevvero?) si segue lo stesso regime autorizzatorio delineato dagli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/90, mentre competente al rilascio delle autorizzazioni è sempre l’autorità comunale.
La domanda allora sorge spontanea: l’autorizzazione di trasporto dal Comune di decesso verso l’impianto di cremazione e in un secondo momento al luogo di destinazione ultima delle ceneri sarà ancora come prima, cioè formalizzata in un unico decreto?
Sarà, parimenti, necessario un richiamo allo stesso DPR 285/90 in qualità di unica norma quadro nazionale di riferimento? In dottrina (Sereno Scolaro) si esprime l’avviso che le parti del DPR 285/1990 non espressamente modificate o novellate rimangano vigenti.
La tecnica legislativa adottata dalla Lombardia, come rilevato da acuti osservatori, si presta a diverse ambiguità interpretative, proprio a causa del suo rapporto a geometria variabile con il DPR 285/1990.
Il paragrafo 6 della circolare 30 maggio 2005 n. 21 enuncia come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri debba essere contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione. (…e per le dispersioni postume?).
È, allora, possibile accordare un’unica autorizzazione nella quale si consentano simultaneamente:
1) la cremazione
2) la dispersione ceneri?
Teoricamente sì, nel senso che le due autorizzazioni si perfezionano nella stessa unità di tempo (e di luogo), però poiché la dispersione (con i suoi riflessi di natura penale, non dimentichiamo mai!) va permessa, utilizzando il modello n. 5 DGR n. 20678 del 21/1/2005, nei fatti non è possibile far confluire i due provvedimenti in un’unica autorizzazione.
La procedura burocratica, dettata dall’Art. 7 comma 5 della legge regionale n. 22/2003 all’origine, poi confluita nel T.U. Leggi sanitarie lombarde, per la consegna delle ceneri avrebbe comportato un appesantimento, poiché in caso di cremazione sarebbe stata indispensabile anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la sistemazione finale dell’urna o delle ceneri (oltre all’autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell’urna e alla dispersione o affidamento). Tale dichiarazione sarebbe stata redatta almeno in triplice copia: una consegnata al gestore dell’impianto, una da consegnarsi al comune di decesso e una che segue l’urna.
Questo passaggio della Legge piuttosto controverso è poi implementato dagli Artt. 13 comma 2 e 14 comma 6 del regolamento n.6/2004 e dagli allegati n. 5 e n. 6 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005.
Il documento di cui all’Art.7 comma 5, come ulteriormente precisato dalla Circ. 9 febbraio 2004 n. 7, deve essere compilato dagli interessati in triplice copia e consegnato al comune di decesso che autorizza la cremazione, assieme agli altri incartamenti necessari per l’istruttoria e deve essere consegnato, tramite l’addetto al trasporto, al responsabile dell’impianto di cremazione, che provvederà a restituirne un esemplare al comune ove è avvenuto il decesso.
La regione Lombardia, tuttavia, non ha chiarito se il ritiro delle ceneri da parte dei famigliari, dell’esecutore testamentario o dell’impresa titolare del servizio funebre debba esser (ancora?) ritualizzata con l’apposito verbale di cui all’Art. 81 DPR 285/1990.
Il quesito non è per nulla peregrino, poiché tra il verbale di cui all’Art. 81 DPR 285/90 e l’atto di cui all’Art.7 comma 5 della legge regionale lombarda ci sarebbero state notevoli analogie sul piano funzionale, vediamo quali: essi infatti, tendono, per certi aspetti a sovrapporsi. Entrambi sono sottoscritti in triplice copia; il processo del loro perfezionamento, però, è speculare e contrario: l’uno, infatti, viene predisposto a monte di tutto l’iter autorizzatorio, ossia nel comune di decesso l’altro, invece (il verbale di cui all’81 DPR 285/1990), a valle, ovvero al momento della consegna delle ceneri da parte del responsabile del cimitero su cui insiste il crematorio (paragrafo 14.1 lettera f) della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, senza poi considerare il successivo e …STATALE art. 2 comma 1 lett. f). D.M. 1 luglio 2002 pubblicato in G.U. ad implementazione dell’art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130).
Il documento di cui all’Art.7 comma 5 potrebbe configurarsi come un titolo di viaggio “minimo”, in sé necessario e sufficiente per attuare l’ultima parte del trasporto (quella verso la località di domiciliazione o dispersione), perché indica il luogo dove le ceneri saranno custodite o sparse ed è riconducibile al comune di decesso, cui spetta pur sempre approntare preventivamente tutte le autorizzazioni; a questo punto il decreto di trasporto ex Art. 26 comma 1 DPR 285/90 diverrebbe ridondante, se non superfluo, mentre occorrerebbe pur sempre un decreto di trasporto dal comune di decesso sino al crematorio.
La modulistica ufficiale della Regione Lombardia, però, prende in considerazione solo le fattispecie di affido personale e dispersione; qualora le ceneri siano più tradizionalmente tumulate o disperse in cimitero, non esiste una forma in cui produrre dichiarazione degli aventi titolo circa la sistemazione finale dell’urna, secondo il disposto dell’Art. 7 comma 5 legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22.
Certo, il diritto realmente vissuto dagli operatori della polizia mortuaria deve ancora elaborare una prassi capace di superare queste piccole lacune – ci vuole tempo – possiamo, comunque, trarre qualche conclusione: la riforma lombarda si concentra soprattutto sui due istituti più innovativi e naturali corollari della scelta cremazionista, cioè conservazione delle urne presso domicili privati e dispersione in natura delle ceneri; tutti e due si basano su di un comune concetto fondativo, ovvero l’uscita delle ceneri dal circuito cimiteriale.
Il verbale di cui all’Art. 81 DPR 285/90, al contrario, è strutturato attorno al principio opposto: l’obbligo di tumulare o disperdere le ceneri in cimitero, infatti la copia “vettoriale” al seguito dell’urna coerentemente dovrebbe esser archiviata agli atti del cimitero di arrivo e, così, potrebbe mantenere la sua validità residuale qualora la collocazione delle ceneri, in forma distinta o promiscua, avvenga unicamente entro il recinto cimiteriale.