La LR Toscana 11 marzo 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” al Capo III – strumenti di programmazione – Punto 3 lettera e) ha disposto che il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui agli all’articolo 271, comma 4 del D. Lgs. n.152/2006.
Inoltre l’art. 271 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dispone che: I piani e programmi di qualità dell’aria possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati al D.Lgs. n. 152/2006, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché necessari al perseguimento e rispetto dei valori e obiettivi di qualità dell’aria.
E l’art. 11 lettera b) del D. Lgs. n. 155/2010 dispone che: I piani possono prevedere – tra l’altro – valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, (…….omissis…….) per gli impianti di cui alla Parte Quinta, Titolo I del D. Lgs. n. 152/2006, per gli impianti di trattamento rifiuti nonché per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera.
Cosicché il 18 Luglio 2018, con delibera consiliare 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). In esso è stabilito che:
1) le emissioni limite in atmosfera dei crematori per le nuove AUA che siano da rilasciare (sia per nuovi crematori che per rinnovi di autorizzazioni di crematori esistenti), sono stabilite come in tabella dell’Allegato 2, paragrafo 5 FORNI CREMATORI – sottoparagrafo 5.1 forni crematori cimiteriali, a pag 70 e 71 di 98 dell’Allegato 2, rinvenibili anche nell’Area norme regionali del sito funerali.org
2) per la regione Toscana siano da inserire in dette AUA le seguenti Prescrizioni specifiche:
– i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;
– dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;
– la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata (nel limite del possibile limitare guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili). e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione l’incenerimento successivo all’estumulazione;
– dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, ad una temperatura di almeno 850° per almeno due secondi; (tale da permettere l’ossidazione dei fumi di combustione e la dissociazione termochimica dei microinquinanti).