Ma la cremazione può prescindere dal volere degli aventi diritto a pronunciarsi?

Cremazione d’ufficio in casi estremi: in caso di pandemia conclamata la pubblica autorità potrebbe adottare anche questo estremo provvedimento? Ma di chi sarebbe materialmente la responsabilità di emanate l’atto, posto che esso si incida su diritti personalissimi e l’ordinamento civile, se non erro, attiene solo alla legislazione statale. UN’ordinanza semplice o un DPCM sarebbero gli strumenti giuridici adeguati? Io da fanatico formalista… alla formalina vedrei bene piuttosto un atto avente forza o valore di Legge, almeno sino a quando permarrà lo stato di diritto. La L. sulla protezione civile contempla già questa possibilità, senza dover a tutti i costi varare una norma di rango primario, benchè transitoria, ad hoc?


 

Al momento, mentre stendiamo questo pezzo, non è prevista alcuna cremazione d’ufficio nella normativa speciale di polizia mortuaria. Essa viene effettuata solo su richiesta degli aventi titolo, ma psicologicamente (la fiamma purificatrice …) la domanda di cremazione è molto aumentata in questi tempi nelle zone di alto contagio da COVID-19.

Tanto più che il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” non considera situazioni particolari ed irreversibili per il “trattamento” dei defunti. anche perché giuridicamente l’accesso alla cremazione (e, quindi, le diverse destinazioni delle ceneri) attengono, pur sempre, a diritti della personalità (addirittura personalissimi?) incomprimibili e, anche per questo, non si può prescindere da un manifestazione di volontà (di chi abbia titolo ad esprimerla).

 

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Carlo Ballotta

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