M5S: interrogato il Ministro della salute sulla mancata emanazione di una normativa sui crematori attesa dal 2001

L’opposizione alla realizzazione del secondo crematorio di Genova è alimentata da Comitati di cittadini contrari e “sul fuoco” soffia anche la politica di opposizione. In particolare rappresentanti del PD hanno incontrato rappresentanti dei cittadini che contestano la realizzazione dell’impianto e lo stesso ha fatto il M5S, che si è fatto anche promotore di una interrogazione a risposta scritta del deputato ROBERTO TRAVERSI Al Ministro della salute, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy.
Di seguito il testo completo della interrogazione, presentata il 20 gennaio 2023:


ROBERTO TRAVERSI (M5S) — Al Ministro della salute, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy.
Per sapere
– premesso che:
nel comune di Genova è stata avviata una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un nuovo forno crematorio nel cimitero monumentale di Staglieno che si aggiungerebbe a quello esistente a pochissima distanza sempre all’interno dello stesso cimitero; le emissioni di tali tipologie di impianti sono regolamentate dall’Autorizzazione unica ambientale (Aua) e sono soggette alle prescrizioni in materia di emissioni gassose in atmosfera (parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni);
– il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» stabilisce (all’articolo 78) che i crematori siano costruiti entro i recinti dei cimiteri e che il progetto di costruzione debba essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti;
– la legge n. 130 del 2001, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» prevedeva l’emanazione di uno specifico provvedimento interministeriale in materia (Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’ambiente), non ancora pubblicato.
Tale provvedimento avrebbe dovuto definire le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, a proposito dei limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;
– le regioni, ai sensi dell’articolo 6 della citata legge n. 130 del 2001, avrebbero dovuto elaborare «piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione»;
– ad oggi, la regione Liguria è sprovvista di tale piano;
– recentemente il Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 3 gennaio 2022 che ha affermato che i forni crematori sono parificati, in termini impiantistici, agli inceneritori e sono comunque industrie insalubri di prima classe, quindi i sindaci possono intervenire con propri provvedimenti, oppure anche le regioni/ province in sede di Aua, per colmare le lacune normative sopra evidenziate (e confermate dalla sentenza) a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
– il quadro sopra riportato rende la tutela della salute pubblica dalle localizzazioni ed emissioni dei forni crematori soggetta a scelte largamente discrezionali delle singole regioni e/o degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali previste per questi impianti. Tutto questo oltre a mettere a rischio la salute pubblica può produrre contenziosi nei territori che inevitabilmente devono essere risolti dalla magistratura amministrativa od ordinaria

– se intendano adottare iniziative, per quanto di competenza e in raccordo con le regioni, per assicurare la piena attuazione dell’articolo 6 della citata legge n. 130 del 2001;
– se intendano nell’immediato adottare iniziative normative urgenti al fine di definire una disciplina transitoria per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui in premessa;
– se, viste le gravi lacune normative sopra evidenziate, non sia necessaria una iniziativa del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al fine di interloquire con gli enti regionali e locali ai fini della sospensione delle procedure di autorizzazione in corso dei progetti di forni crematori nelle regioni che non hanno approvato norme regionali a integrazione di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

(4-00309)

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