Un decreto, firmato dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, nel fornire indicazioni sulla sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, chiarisce innanzi tutto che per la Chiesa, l’inumazione del cadavere del defunto in cimitero rimane la forma più idonea a significare la fede nella resurrezione della carne e, solo in assenza di motivazioni contrarie alla fede e dopo la celebrazione delle esequie, permette la scelta della cremazione e la accompagna pastoralmente con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di sincretismo religioso.
Si consiglia, altresì, alle famiglie che intendessero ricorrere alla cremazione, di celebrare le esequie e ricorrere, dopo il rito esequiale, alla cremazione, conservando nei cimiteri le ceneri dei loro cari.
Inoltre, per i fedeli, il cui corpo è stato cremato dopo la celebrazione del Rito delle esequie nella diocesi in cui è avvenuto il decesso, si può celebrare l’Eucaristia in suffragio del defunto solo dopo che l’urna sia stata deposta al cimitero e non alla presenza dell’urna stessa.
Infine, in nessun caso è consentito ai fedeli conservare le urne con le ceneri dei loro cari nelle private abitazioni o in altri luoghi che non siano il cimitero ed è assolutamente vietato portare in chiesa l’urna con le ceneri in occasione delle sante messe in suffragio del defunto, anche laddove si tratti del Trigesimo o del Primo anniversario.