Sempre a proposito di dispersione delle ceneri: la volontà del defunto deve essere espressa mediante testamento o iscrizione ad apposita associazione o, nel caso sia stata espressa solo verbalmente, può essere dichiarata dai familiari?
Risposta
L’art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (sembrerebbe) a considerare come la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare.
Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, regolamentando la manifestazione di volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula linguistica, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ .
Ciò consente di estendere anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferisti alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).
Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può rappresentare in sè una espressione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere esplicitamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri.
Molte Leggi Regionali semplicemente rinviano ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.
Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, trovando origine sul fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta viene meno. Evidentemente, è stato dimenticato come: a) la norma parli di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo (ecc. ecc.), nonché del fatto che una tale volontà vada esternata nelle forme previste e, quindi, è oggetto di mera verbalizzazione.
Altri giuristi e filosofie legislative regionali, ritengono la electio sepulchri della dispersione delle proprie ceneri (data la rilevanza ancora penale della fattispecie in esame) atto personalissimo, non trasmissibile e non surrogabile, anche se in modo velato, da soggetti terzi, rispetto al diretto interessato.