Lazio: sospende per 12 mesi la realizzazione di nuovi crematori ed emana norma di legge sui criteri del piano di coordinamento

Si segnala che con l’Art. 8 della L.R. Lazio n. 4 del 25 marzo 2024 pubblicata sul BUR n. 25 del 26/03/2024, anche questa regione ha deliberato in materia di piani di coordinamento dei crematori, di fatto sostituendosi in parte ai poteri statali per mancanza di attuazione dell’art. 8 della L. 130/2001.
Il testo dell’articolo 8 L.R. 4/2024 è riportato di seguito:


Art. 8 – (Disposizioni in materia di impianti crematori. Piano regionale di coordinamento. Modifica all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche)

1. La realizzazione e la gestione di impianti crematori avviene in conformità a quanto indicato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e successive modifiche, nel rispetto dei principi della normativa europea, nonché dei criteri di cui al Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale adotta il Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6 della l. 130/2001 recante linee di indirizzo e criteri per la realizzazione, anche in forma associata, dei crematori da parte dei comuni e per il rilascio delle relative autorizzazioni, tenendo conto, in particolare, nel rispetto di criteri di proporzionalità, della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
3. Il Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni, durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, trasmette al Consiglio regionale il Piano regionale di coordinamento adottato ai sensi del medesimo comma 2, per la relativa approvazione.
4. Nelle more della definizione delle norme tecniche per la realizzazione degli impianti crematori di cui all’articolo 8 della l. 130/2001, il Piano regionale di coordinamento, oltre a quanto disposto dal comma 2, indica:
a) i criteri territoriali, paesaggistici e architettonici per la localizzazione degli impianti;
b) le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;
c) i sistemi tecnologici di tutela dell’aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti;
d) i limiti alle emissioni in atmosfera;
e) l’adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui;
f) l’adozione del monitoraggio in continuo;
g) i sistemi di controllo della combustione;
h) l’adozione del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle emissioni diffuse.
5. Gli impianti crematori sono realizzati entro i recinti dei cimiteri, ivi compresi i casi in cui le aree cimiteriali siano soggette a successivo ampliamento. Non è consentito l’utilizzo di impianti crematori mobili.
6. Nelle more dell’approvazione del primo Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2, e comunque non oltre il periodo massimo di dodici mesi, sono sospese le realizzazioni di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale.
7. I comuni che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno già approvato il progetto di costruzione di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), adeguano i relativi progetti alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 entro sei mesi dall’approvazione.
8. Il periodo al comma 5 dell’articolo 162 della l.r. 4/2006: “Il comune può custodire le urne cinerarie in edifici e aree collocati al di fuori del perimetro cimiteriale che possono essere date in concessione ad enti o privati, anche con la procedura di finanza di progetto, realizzati secondo le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia del comune competente, acquisendo la destinazione di cimitero per le urne cinerarie, con possibilità di realizzare impianti crematori al servizio” è soppresso.

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