Le materie prime critiche sono quelle definite di “importanza economica” e caratterizzate da un “alto rischio di fornitura”.
Per lo sviluppo di settori strategici quali le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, le tecnologie digitali, 16 delle 34 materie prime critiche sono ritenute “essenziali” e dunque fondamentali per attuare la transizione ecologica ed energetica.
Tra queste, il rame, il cobalto, il litio, la grafite naturale, il nickel e le terre rare.
L’elenco delle materie prime critiche è in continuo aggiornamento da parte della Commissione Europea. L’ultimo è del 2020.
Ma tra le materie prime critiche vi sono anche il vanadio, il tantalio, il titanio, platinoidi, ecc.
Parte di queste materie prime critiche è recuperabile anche dai crematori, quando si separano le ceneri umane dai metalli o dai composti derivanti dalla cremazione contenenti metalli.
Il fabbisogno di materie prime critiche, visto il costante sviluppo di taluni settori strategici, aumenterà notevolmente nei prossimi anni ed è per questo che c’è la necessità di ridurre sempre più la dipendenza da altri Paesi, la Cina in primis, diventata quasi monopolista sia nell’estrazione che nella lavorazione di molti di questi materiali.
La Commissione UE ha recentemente proposto il Critical Raw Materials Act, un insieme globale di azioni per garantire l’accesso dell’UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, economicamente accessibile e sostenibile di materie prime critiche.
Il Critical Raw Materials Act stabilisce chiari parametri di riferimento riguardanti le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e la diversificazione dell’approvvigionamento dell’UE entro il 2030, precisando che:
– almeno il 10% delle materie prime critiche consumate nell’UE dovrà essere estratto da miniere europee;
– almeno il 40% delle materie prime critiche consumate nell’UE dovrà essere lavorato (raffinato) in Europa;
– almeno il 15% delle materie prime critiche consumate nell’UE dovrà arrivare da attività di recupero e riciclo;
– un massimo del 65% del consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica, in qualsiasi fase pertinente della trasformazione, può provenire da un unico paese terzo.
La normativa ridurrà gli oneri amministrativi e semplificherà le procedure di autorizzazione per i progetti relativi a materie prime critiche nell’UE, che beneficeranno di un sostegno per l’accesso ai finanziamenti e di termini di autorizzazione più brevi, vale a dire 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio.