Il Dicastero sulla Dottrina della Fede fornisce risposta a due quesiti sulla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione

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Navigazione nella Serie di articoli<< La chiesa cattolica ed il “problema” cinerario comune”: nuove interpretazioni della normativa canonicaNon sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo >>

Il Dicastero per la dottrina della Fede ha dato recentemente dato risposta ad un paio di domande sul destino delle ceneri di un defunto, poste dall’Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
Il documento, con domande e risposte che interessano la dottrina della fede, è integralmente riportato di seguito.


DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI

Foglio di Udienza con il Santo Padre
(9 dicembre 2023)

Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi,
Arcivescovo di Bologna,
circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti,
sottoposti a cremazione.

Con lettera del 30 ottobre 2023 (Prot. n. 2537), il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ha rivolto al Dicastero per la Dottrina della Fede due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.

In particolare, riferiva di aver costituito in Diocesi di Bologna una Commissione, allo scopo di dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura. Lo scopo è anche quello di non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione.

Per essere certi di corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto all’annuncio cristiano della risurrezione dei corpi e al rispetto loro dovuto, lo scrivente ha rivolto i seguenti quesiti:

1. Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?

2. Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?

Dopo aver debitamente esaminato i contenuti di tali quesiti, si è deciso di rispondere nel modo seguente:

1) Il n. 5 dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 15 agosto 2016, per quanto riguarda la conservazione delle ceneri in apposite urne afferma che le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica.

Vengono anche date le motivazioni pastorali di questa normativa: «La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose» (n. 5). Questa normativa presente nella summenzionata Istruzione conserva tutta la sua validità.

2) La nostra fede ci dice che risusciteremo con la stessa identità corporea che è materiale, come ogni creatura su questa terra, anche se quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo. In questo senso, la risurrezione sarà «in questa carne nella quale ora viviamo» (Formula Fides Damasi nuncupata). Così viene evitato un dannoso dualismo tra materiale e immateriale.

Ma questa trasformazione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell’essere umano. Perciò il corpo del risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la risurrezione può avvenire anche se il corpo è stato totalmente distrutto o disperso. Ciò ci aiuta a capire perché in molti cinerari le ceneri dei defunti si conservano tutte insieme, senza mantenerle in posti separati.

3) Le ceneri dei defunti, inoltre, procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei Santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche a un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri dei defunti, che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera e alle volte vicino alle chiese dove si recano le loro famiglie e vicini.

4) Perciò:
A) Per le motivazioni sopra riportate, è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale.

B) Inoltre, posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto.

Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto

Ex Audientia Die 9.12.2023

Franciscus


DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI

NOTE FOR THE AUDIENCE WITH THE HOLY FATHER
(9 December 2023)

Reply to His Eminence, Cardinal Matteo Maria Zuppi,
Archbishop of Bologna,
Regarding Two Questions About the Preservation
of the Ashes of the Deceased Following Cremation

In a letter dated 30 October 2023 (Prot. No. 2537), Cardinal Matteo Maria Zuppi, Archbishop of Bologna, addressed two questions to the Dicastery for the Doctrine of the Faith regarding the preservation of the ashes of the deceased following cremation.

In particular, His Eminence reported that he had formed a commission in the Archdiocese of Bologna to give a Christian response to problems arising from the increasing number of people desiring to cremate the bodies of the deceased and scatter their ashes in nature. The commission also seeks to ensure that economic motivations (due to the lower cost of scattering ashes) do not prevail, and it seeks, moreover, to give indications regarding what to do with the ashes once the term for their preservation has expired.

To ensure correspondence not only with the requests of family members but, more importantly, with the Christian proclamation of the resurrection of the body and the respect due to it, the Archbishop of Bologna asked the following questions:

1. Taking into account the canonical prohibition against scattering the ashes of the deceased, is it possible to prepare a defined and permanent sacred place for the commingled accumulation and preservation of the ashes of the baptized, indicating the basic details of each person so as not to lose the memory of their names, similar to what occurs in ossuaries, where the mineralized remains of the deceased are cumulatively deposited and preserved?

2. Can a family be allowed to keep a portion of their family member’s ashes in a place that is significant for the history of the deceased?

After giving due consideration to these questions, it was decided to answer them in the following way:

1) In paragraph 5 of the Instruction “Ad resurgendum cum Christo: Regarding the Burial of the Deceased and the Conservation of the Ashes in the Case of Cremation”, published by the Congregation for the Doctrine of the Faith on 15 August 2016, the Congregation addresses the question of preserving ashes in special urns. It states that ashes must be kept in a sacred place, such as a cemetery, or in an area dedicated to this purpose, provided that it has been so designated by the ecclesiastical authority.

Pastoral reasons for this regulation are also given: “The reservation of the ashes of the departed in a sacred place ensures that they are not excluded from the prayers and remembrance of their family or the Christian community. It prevents the faithful departed from being forgotten, or their remains from being shown a lack of respect, which eventuality is possible, most especially once the immediately subsequent generation has too passed away. Also it prevents any unfitting or superstitious practices” (par. 5). This regulation still retains all its validity.

2) Our faith tells us that we will be raised with the same bodily identity, which is material (like every creature on earth), even though that matter will be transfigured, freed from the limitations of this world. The resurrection will be “in this flesh in which we now live” (Formula “Fides Damasi”); in this way, any harmful dualism between the material and immaterial is avoided.

This transformation, however, does not imply the recuperation of the identical particles of matter that once formed the human being’s body. Therefore, the body of the resurrected person will not necessarily consist of the same elements that it had before it died. Since it is not a simple revivification of the corpse, the resurrection can occur even if the body has been totally destroyed or dispersed. This helps us understand why, in many cinerary urns, the ashes of the deceased are conserved together and are not stored separately.

3) The ashes of the deceased person, moreover, come from the material remains that were part of the person’s historical journey—so much so that the Church shows particular care and devotion concerning the relics of the saints. This attention and remembrance also leads us to have an attitude of sacred respect toward the ashes of the deceased, which we conserve in a sacred place suitable for prayer, sometimes located near the churches visited by the family and neighbors of the deceased.

4) Therefore:

A) For the reasons listed above, a defined and permanent sacred place can be set aside for the commingled accumulation and preservation of the ashes of deceased baptized persons, indicating the identity of each person so as not to lose the memory of their names.

B) In addition, the ecclesiastical authority, in compliance with current civil norms, may consider and evaluate a request by a family to preserve in an appropriate way a minimal part of the ashes of their relative in a place of significance for the history of the deceased person, provided that every type of pantheistic, naturalistic, or nihilistic misunderstanding is ruled out and also provided that the ashes of the deceased are kept in a sacred place.

Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto

Ex Audientia Die 9.12.2023

Franciscus

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