Traggo alcuna sagge considerazioni dal testo intitolato: “Cavillosi quesiti La rubrica “Quesiti e lettere”: una palestra di idee” a firma del Dott. Andrea Poggiali e pubblicato sul numero 3/2008 del magazine di settore “I Servizi Funerari”, per analizzare nel dettaglio alcuni passaggi di una procedura per nulla chiara ed univoca, almeno qui da me, nella mia Regione, l’Emilia-Romagna.
Premessa: secondo il paragrafo 4 della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l’entrata in vigore del DPR n. 285/1990 e precedentemente inumate o tumulate è consentita nel pieno rispetto dell’Art. 79 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990 (quando fu emanata la circolare, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non erano ancora stati introdotte le norme di cui alla Legge n. 130/2001)
Ragioniamo su questo quesito: è, dunque, possibile cremare un cadavere estumulato quando non sia ancora trascorso completamente il periodo legale di sepoltura pari ad anni 20? Certamente sì, è infatti del tutto legittimo, però, se per i resti mortali estumulati (Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n.254/2003) dopo almeno 20 anni di tumulazione stagna si applica la procedura semplificata di cui all’ Art. 3 comma 6 DPR n. 254/2003, quale meccanismo autorizzatorio, invece, per i cadaveri?
Le certificazioni mediche relative a situazioni pregresse si chiamano, per consuetudine, “ora per allora”.
L’autorizzazione “postuma” alla cremazione e non contestuale al giorno del funerale può essere certamente rilasciata, dietro la preventiva formalizzazione e verifica della volontà cremazionista del de cuius o degli aventi diritto a pronunciarsi, previa, però, l’acquisizione della documentazione richiesta dall’art. 79 comma 4 D.P.R. n.285/1990 (disposizione replicata poi, in toto, dalla Legge n. 130/2001) attestante che la morte non è dovuta a causa violenta, sospetta di esserlo, o peggio ancora a reato.
L’unica figura deputata istituzionalmente al rilascio del certificato ex art. 79 co. 4 “ora per allora” potrebbe esser il medico necroscopo il quale al momento del decesso aveva rilasciato il certificato ex art. 4 D.P.R. n.285/90 e soprattutto di cui all’Art. 74 del DPR n. 396/2000, ma non sottovaluterei nemmeno, in linea teorica, la competenza del medico curante che firma la denuncia sulla causa di morte ex Artt. 103 comma 1 lett. a) Regio Decreto n. 1265/1934 e 1 DPR n. 285/1990. E qualora il medico necroscopo o il curante non fossero più reperibili, perché magari non più in servizio o, nel frattempo deceduti anch’essi.
Se neghiamo questo presupposto per ogni estumulazione straordinaria finalizzata ad avviare il feretro a cremazione sarebbe allora obbligatorio disporre l’autopsia/riscontro diagnostico, questa almeno è la posizione ufficiale della rivista “I Servizi Funerari” espressa, nella Rubrica “Quesiti e Lettere”, in risposta a tre distinte domande nei numeri 4/2000, 2/2006, 4/2006.
Solo N. 4/2000 viene toccato il problema della difficoltà che si incontra dovendo rilasciare la certificazione ex art.79 co.4 a distanza di anni, cioè “ora per allora”. Riporto il relativo stralcio: “Occorre tenere conto del fatto che tale certificazione, nel caso di specie, non avviene nell’immediatezza del decesso. Pertanto, a seconda dell’epoca del decesso e delle condizioni di conservazione della salma, per accordare tale atto autorizzativo l’Asl dovrà precedentemente effettuare un’autopsia o un riscontro diagnostico della stessa …”. Almeno quella de “I Servizi Funerari” è un’interpretazione della norma in oggetto precisa: personalmente non la condivido, ma ne riconosco la chiarezza e la legittimità.
L’autopsia di un cadavere estumulato è straziante per le famiglie: non va inoltre trascurato l’aspetto economico. La mia proposta, invece, è di affidare allo stato civile il compito di rintracciare il certificato necroscopico stilato in occasione del decesso (quelli degli anni passati, una volta decorso l’anno di riferimento, sono
archiviati presso l’Ufficio Territoriale di Governo in allegato all’atto di morte ex art. 1, comma 2, secondo periodo D. M. 27 febbraio 2001) e di controllarlo: se non figura una causa di morte violenta e non ci sono condizioni particolari poste dall’autorità giudiziaria (Art. 116 D.LGS n.271/1989) l’autorizzazione alla cremazione dovrebbe
essere concessa automaticamente, senza l’acquisizione, ex novo, del certificato di cui all’art. 79, co. 4 D.P.R. n.285/90.
Siccome so per primo che modifiche in questo senso dell’ordinamento dello stato civile e del D.P.R. n.285/90 sono molto improbabili, credo che ancora per molto tempo il problema ruoterà attorno alla firma del medico necroscopo.
Ho, però, l’impressione che nei servizi medico legali della mia regione, l’Emilia Romagna, dove la supervisione sull’attività necroscopica, compete appunto alle strutture di medicina legale ai sensi dell’Art. 4 comma 1 Legge Regionale n. 19/2004, non ci siano idee altrettanto chiare sull’iter da seguire. Ci sono stati dei familiari che hanno chiesto quale procedura seguire per estumulazione di cadavere e successiva cremazione: pare sia stato risposto che l’unico profilo professionale competente al rilascio del certificato ex art. 79 co. 4 “ora per allora” sarebbe il medico necroscopo che al momento del decesso aveva rilasciato il certificato ex art. 4 D.P.R. n.285/90, e che deve essere la famiglia a cercarlo. Parlo per sentito dire, lo riconosco, e sarei lieto di essere smentito. Se le associazioni cremazionistiche e le stesse federazioni di imprese funebri maggiormente rappresentative, interpellassero in merito la Regione Emilia Romagna ne risulterebbe probabilmente una maggiore trasparenza.
Per la preziosa collaborazione si ringraziano le gentilissime signore Eugenia Borsari ed Elena Silvestri.