Lo spunto per queste note è sorto a causa del fatto che, per ragioni del tutto casuali, si è rivisto un quesito proposto (verso la fine di agosto 2020) in questo portale da una persona colpita da un lutto di un proprio familiare per cui era stato disposto l’accertamento strumentale della morte.
Il familiare proponente si chiedeva per quale motivo, così accertata l’effettività della morte, si dovesse attendere il termine delle 24 ore dal decesso prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione del cadavere, essendo questa la volontà della persona defunta e non fosse possibile provvedervi “subito” (cioè, senza attendere quel termine).
Non si interviene sulla risposta fornita non avendovi nulla da aggiungere, se non per segnalare come in essa fosse indicato che in materia concorrono, a volte sovrapponendosi, norme distinte, operanti in contesti normativi distinti e tra loro autonomi, cioè tanto le norme in materia di polizia mortuaria, quanto le norme che regolano il servizio dello stato civile.
Con riguardo a questo ultimo, l’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. [1] (che è “subentrato” al pre-vigente art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per altro sostanzialmente analogo, con qualche differenziazione, quanto meno rispetto alla pratica della cremazione, prevedendosi allora l’indistinto termine di “sepoltura” [2] prevede una esplicita presa d’atto delle tre pratiche funerarie considerando, distintamente, l’inumazione e la tumulazione ai commi 1 e 2, mentre alla cremazione è dedicato il comma 3.
Sia permesso un inciso: in conseguenza di questa formulazione, dal 30 marzo 2001 non potrebbe più aversi potuto usare la dicitura “permesso di seppellimento”, che era coerente con la corrispondente norma pre-vigente, quanto, e distintamente: autorizzazione all’inumazione, autorizzazione alla tumulazione, autorizzazione alla cremazione.
Ma è noto quanto spesso gli usi consuetudinari proseguano nel tempo, anche dopo che le norme che li hanno originati siano modificate. Dato che il sistema di regolazione delle autorizzazioni all’inumazione, oppure alla tumulazione sono del tutto analoghe, l’attenzione va posta sull’art. 74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. per cui queste due autorizzazioni sono rilasciate nell’osservanza di 2 parametri:
(i) trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e
(ii) dopo che l’Ufficiale dello stato civile si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.
Rispetto alla prima ((i)) la decorrenza delle 24 ore dalla morte, fa salvo o casi espressi nei regolamenti speciali.
Ne consegue il rinvio all’art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [3], in quanto, appunto, “regolamento speciale”. Altrettanto non può dirsi per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, per il fatto che l’art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. opera un mero rinvio agli artt. 79 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Memento = A questo punto occorre fare memoria di alcuni “fatti”, nella loro allocazione nel tempo.
(a) Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è stato emanato in vigenza dell’art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
(b) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. è successivo al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma precedente alla L. 30 marzo 2001, n. 130.
(c) Il “procedimento” di approvazione (così come gli “attori”) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. è stato diverso da quello dell’approvazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 (come emerge chiaramente dalla sua stessa rubrica), come è diversa la loro natura sotto il profilo della gerarchia delle fonti del diritto.
(d) Quanto meno a titolo di “memoria”, va tenuto conto che l’incipit dell’art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 avrebbe dovuto comportare (entro il 3 novembre 2001 …lasciamo perdere ogni considerazione ….) modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (ne è conseguito, tra l’altro, che 2 regioni abbiano legiferato nel senso di prevedere che per alcuni procedimenti si applichi il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e per altri procedimenti la L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si tratta di aspetti che non possono essere sottovalutati.
Tuttavia, il rinvio fatto dall’art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. nulla apporta alla questione di un eventuale termine moratorio per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, per il semplice fatto che le disposizioni a cui è fatto rinvio non è pertinente.
Infatti, se si fa riferimento all’art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si coglie un ulteriore rinvio, questa volta al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, disposizione oggi riferibile al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (per effetto dell’art. 109, comma 2 di questo ultimo).
I reciproci rinvii incrociati costituiscono un limite, che incide sulla interpretazione. Incide fortemente, dal momento che la formulazione dell’art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. non consente di attribuire all’immediatamente precedente comma 2 una portata generale, né consente l’applicazione analogica di questo anche al caso del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
Quei rinvii reciproci portano a considerare che si sia in presenza di una (magari non voluta) lacuna normativa. Se fosse ammesso ricorrere ad altre scienze, si potrebbe parlare di “distorsione spazio-temporale” anche con richiamo al Memento evidenziato in precedenza.
Qui giunti, potrebbe legittimamente porsi una domanda, molto pratica: nel caso di decesso accertato strumentalmente, quale oggettiva urgenza, quale “vantaggio” vi sarebbe per rilasciare prima delle 24 ore l’autorizzazione alla cremazione, se questa sia stata la volontà del defunto, considerando che si tratta di un lasso temporale di ben poche ore?
Non è che, a volte, si cerchino soluzioni il cui effetto è minimale, se non del tutto assente?
[1] – D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.” – Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all’articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
[2] – R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 – Art. 141
[I] Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
[II] L’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
[III] Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
[3] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 8
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.