Allo stato attuale la situazione generale è piuttosto controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius. Determinati Comuni contestano un’interpretazioni troppo apeturista del D.P.R. 24/1/2004.
Lo stesso D.P.R. 24/1/2004 nasce da un ricorso in sede giurisdizionale e nel sistema giuridico italiano dove non vige la regola dello stare decisis tanto cara alla giurisprudenza anglosassone, una sentenza fa stato solamente tra le parti (art. 2909 C.C.), quindi il D.P.R. 24/1/2004 è sì un precedente importante ed autorevolissimo, ma dagli effetti limitati rispetto alla potestà del Comune, il quale in mancanza di una precisa norma positiva ha solo la facoltà e non l’obbligo di riconoscere legittimità alla pratica funebre dell’affido delle urne.
Tutta questa nuova casistica (dove alto potrebbe essere anche il tasso di conflittualità tra i congiunti del de cuius) dovranno essere finalmente governate a livello nazionale, in quella sede si potrebbe pensare anche l’affido o alla dispersione senza la necessità di uno scritto del de cuius, con regole ben chiare e prestabilite, al momento occorrerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.
La dispersione delle ceneri è atto di rilevanza penale (art. 411, comma 2 C.P.), si pone allora il problema della retroattività. Emilia Romagna (art. 11, comma 6 L.R. 19/2004) e Lombardia (art. 13, comma 1 Reg. Reg.le 6/2004 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g) Reg. Reg.le 1/2007) considerano il caso delle ceneri che risultassero già tumulate (1 ) alla data di entrata in vigore della normativa regionale distinguendo, quindi, tra la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione in occasione del decesso rispetto alla medesima autorizzazione quando si tratti di ceneri già tumulate. per rispettare l’allora volere del defunto (manifestato per iscritto) a cui prima la legge non consentiva di dar seguito.
Ovviamente la legge penale potrebbe anche essere retroattiva, ma solo nel senso del c.d. ‘favor rei’. Cioe’ non puo’ essere retroattiva per i reati (= se una legge di oggi stabilisce un certo comportamento come reato non la si puo’ applicare ai comportamenti posti in essere prima della norma penale; se, al contrario, un comportamento precedentemente penale cessa di esserlo, il reo non puo’ piu’ essere perseguito per quanto oggi non costituisce piu’ reato).
Vi e’ un punto da considerare, quello per il quale il ‘nuovo’ art. 411 CP (quale modificato dalla’rt. 2 L: 130/2001) produce i suoi effetti se ed in quanto l’art. 3 L. 130/2001 sia applicabile, magari anche per effetto di LR (e qui la norma di ‘sblocco’ e’ data dall’art. 11, 1 LR citata).
Per ceneri tumulate dopo l’avvento dei rispettivi provvedimenti il problema si amplia e nemmeno la nuova formulazione dell’art. 13, comma 1 del regolamento regionale lombardo introdotta con il Reg. Reg.le n. 1/2007 pare affrontare compiutamente tutto questo spettro di situazioni in qualche modo “pendenti”.
Con la limitazione alle ceneri tumulate alla data di entrata in vigore delle nuove norme il legislatore, infatti, non affronta la situazione delle ceneri che, successivamente all’avvento delle leggi regionali, siano state tumulate e per le quali i familiari, successivamente, richiedano la dispersione in base ad una volontà postuma del de cuius.
E’bene chiarire come la dispersione sia di sola eleggibilità del de cuius (concetto, per altro ribadito anche da Lazio e Liguria con le loro rispettive Leggi Regionali.
La regione Lazio con l’Art. 162 comma 8 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 ragiona in termini di urne già custodite. Si ritiene che con il termine custodite si possano intendere le collocazioni temporanee in cimitero di urne cinerarie in attesa appunto di dispersione o affidamento, non il disseppellimento di urne già sepolte in forma stabile. Altri commentatori intendono la condizione di “custodite” quale sinonimo di “depositate in camera mortuaria” oppure anche di “stabilmente murate entro cella, loculo o nicchia”.
Cavillando sul filo del diritto potrebbero esser custodite anche le ceneri inumate, purchè entro un contenitore non biodegradabile atto ad evitarne la dispersione negli strati più profondi del terreno (A tal proposito ci sono aspetti interessanti nella Legge regionale piemontese (L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, Art. 2 comma 4)
Andrebbe considerato, oltretutto, come il rilascio dell’autorizzazione, a rigore, spetterebbe all’autorità sotto la cui giurisdizione si trovi il luogo dove essa debba essere eseguita, o come estrema ratio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è ubicato il cimitero di prima sepoltura (Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10/1/2005, n. 10 lettera b)
Anche la regione Liguria con l’Art. 1 della L.R. 11 MARZO 2008, N. 4 seppur limitatamente alla cremazione delle ossa contenute in ossario comune (paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10) sembra appoggiare questa filosofia legislativa sulla pertinenza territoriale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.
Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato. Altri glossatori ritengono discrimen decisivo assieme alla volontà il criterio cronologico, ossia l’entrata in vigore della L. 130/2001 e del suo maggior dispositivo attuativo, ossia il D.P.R. 24/1/2004, senza mai dimenticare come rapporti con i Paesi Esteri in merito alla cremazione il nostro ordinamento richiami la Legge sul Diritto Internazionale Privato 31 maggio 1995, n. 218.
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(1) Se furono tumulate provvisoriamente in attesa che si sbloccasse, mentre era già ben chiara la volontà di dispersione, per ceneri tumulate dopo l’avvento del regolamento lombardo o della legge emiliano romagnola occorrerebbe produrre agli atti del Comune una volontà postuma del de cuius attraverso un suo scritto datato e firmato, magari sotto forma di testamento olografo ex art 602 C.C..
Consigliamo a Lei, come ad altri lettori, la consultazione del sito http://www.crematori.org dove sono presenti le informazioni dettagliate su come procedere in caso di affidamento di urna cineraria, ma anche mille informazioni utili sulla cremazione.
articolo interessantissimo. solo avrei preferito una delucidazione più ampia sulla possibilità di tenere le ceneri presso un abitazione. EX: dopo la cremazione, la moglie può tenere le ceneri del proprio caro a casa? è tenuta a fare una comunicazione al comune o all’ufficio sanitario?
grazie e complimenti per il sito