NDR: Il fenomeno cremazionista si sta espandendo anche in Italia, la sua incidenza, sul numero complessivo dei decessi, cresce esponenzialmente di anno in anno, con picchi di richiesta anche superiori al 50%, specie nella grandi realtà urbane.
Vi proponiamo, qui di seguito, alcuni quesiti tematici, in una sorta di breve antologia, esposti, in queste ultime settimane, alla Redazione di www.funerali.org.
D. Poichè la legge n. 15/1968 è stata abrogata, chiedo se, nella fattispecie, sia applicabile l’art. 38 del DPR 445/2000.
In particolare, constatata la delicatezza della materia (la cremazione è un processo irreversibile!), domando se la manifestazione di volontà dei parenti del defunto possa essere considerata alla stregua di un’istanza o dichiarazione da presentare a pubblica amministrazione, possa essere inviata anche tramite fax, o presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 38, senza firma autenticata.
Personalmente ritengo che per esercitare tale facoltà, trattandosi di manifestazione di volontà e non di istanza o dichiarazione sostitutiva, sia necessaria la dichiarazione con firma autenticata, ma sono a conoscenza di alcuni comuni che applicano anche in questa materia le norme sulla semplificazione amministrativa.
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R. Piccola postilla iniziale (giusto per tediarvi l’animo… da subito!!!)
A volte si sente a volte parlare di domanda di autorizzazione alla cremazione, quando vi dovrebbe essere – forse – solo la dichiarazione di volontà alla cremazione. Qualora debba esservi quest’ultima (separata dalla manifestazione di volonta’, nelle diverse modalità con cui possa essere resa) si dovrebbe dedurre che vi debba essere anche una domanda/istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o a quella, distinta, alla tumulazione, istanze che seguono il regime proprio di tutte le istanze dirette ad una P.A. e volte ad ottenere un provvedimento amministrativo, nellaspecie l’autorizzazione a ….
In altre parole, ho la sensazione che siatuazioni simili sostanzialmente, vengano trattate in modo differenziato … per prassi.
Nel merito, credo che tutto si incentri sulla natura della dichiarazione che puo’ essere:
a) esercizio di un diritto, personalissimo, di disposizione del cadavere in termini di ‘pietas’,
b) rappresentazione di una volonta’ del defunto.
Da ciò discende, rispettivamente, che:
a) i famigliari formulano una volonta’ propria,
b) i famigliari “riportano”, quali semplici nuncius, la volontà del defunto.
Nella prima evenienza, l’autenticazione si fonda sull’art. 79 comma 2 dPR 285/1990. Nel secondo caso, si puo’/potrebbe fare riferimento alle norme in materia di documentazione amministrativa. La volonta’ del defunto in termini di ‘qualsiasi altra espressione della volonta’ e’ prersente nella’rt. 3, lett. b. n. 3L. 30/3/2001, n. 130, se e quando questa potra’ essere applicabile. Vorrei sottrarmi alla prima questione posta, sia per alcuni precedenti (es.: circolare telegrafica n. 37 del 1/9/2004 del Ministero dell’interno che, sentita, la Fun. Pubbl., sosterrebbe che la dichiarazione dei familiari sia una rappresentazione di una volonta’ del defunto (aspetto che, se applicabile la L. 130/2001, potrebbe forse ed in certe situazioni anche potersi ammettere) e non l’estinsecazione di un autonomo potere personale come diritto di disposizione della salma (diritto della personalità).
Per la dottrina più autorevole (Dr. Sereno Scolaro) La risposta sarebbe decisamente negativa, in quanto l’art. 79 comma 2° dPR n.285/1990 non richiama la L. 15/1968 per le procedure, ma unicamente per l’individuazione dei pubblici ufficialiincaricati all’autenticazione.
Non vertendo la questione sulle procedure, il rimando non puo’ essere ai procedimenti del dPR n.445/2000, ma ai funzionari che dal dPR 445/2000 sono legittimati all’autenticazione della sottoscrizione, cioe’ quelli individuatio dall’art. 21, comma 2.
La manifestazione di volonta’ propria dei familiari, nell’ordine di poziorita’ stabilito dalla norma di riferimento, costituisce l’esercizio di un diritto personale, forse persino personalissimo, nell’ambito della pìetas dei defunti, collocandosi, quindi, du si un piano di assoluta autonomia, indipedenza ed estraneita’ rispetto alle disposizioni generiche, o generali del dPR 445/2000. Ne consegue che le indicazioni, sempre ecettuato il mutamento del riferimento normativo sull’individuazione dei pubblici ufficiali legittimati, della norma non sono derogabili (salvo modifica della norma stessa) con l’ulteriore conseguenza, a valle, che l’autenticazione e’ necessaria (incluso quanto previsto dal D.M. 20/8/1992 …) e non suscettibile di procedimentui ‘alternativi’. E cio’ anche dopo l’art. 15 L. 16/1/2003, n. 3, naturalmente per quelle Regioni in cui, in tema di autorizzazione alla cremazione valga ancora l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
D. E’ possibile effettuare la cremazione di una persona priva di parenti di qualsiasi grado e che ha espresso solo verbalmente il desiderio di essere cremata ad un amico? Se si come? e se no perchè?
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R. Al momento ciò non e’ possibile, dato che la prima (= proncipale modalità) di manifestazione della volonta’ e’ quella del testamento, quale ne sia la forma (ovviamente, quando sia eseguibile).
In mancanza di volonta’ testamentaria (o, si aggiunge, dell’iscrizione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei propri soci), solo i familiari, jure coniugii in primis o jure sanguinis in subordine, nel famoso (o famigerato?) ordine di poziorita’ noto, possono esprimere la (propria o anche quella del de cuius) volonta’ alla cremazione del cadavere del defunto.
Non si dimentichi che si tratta di diritti personalissimi, i quali non ammettono, in quanto tali, sostituzioni o rappresentanza.
Certo: l’art. 3, lett. b), n. 3 L. 30/3/2001, n. 130 (quado potra’ essere applicabile) prende in considerazione il volere del defunto anche nei termini vaghi ed indefiniti di ‘qualisiasi altra espressione di volonta’ da parte del defunto ‘ esso, tuttavia opera comunque rinvio per la la manifestazione sempre ai familiari secondo il principio di poziorità, aggiungendo il parametro della maggioranza assoluta tra gli aventi diritto.
Tutt’al piu’, potrebbe ipotizzarsi un solo rimedio: la sentenza del tribunale ordinario che acclari, anche con ogni mezzo, la volonta’ del defunto alla cremazione e disponga in questo senso, con effettività, naturalmente solo quando il pronunciamento sia passato definitivamente in giudicato.. L’elemento problematico sembra essere quello dell’individuazione della persona che sia qualificabile come titolare di un interesse (nel senso di cui all’art. 100 C.P.C.) a produrre ricorso per tale accertamento e, in subordine, le prove della volonta’ del defunto.
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D.In regime di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 posso autorizzare la cremazione di un “cadavere” estumulato di persona defunta dieci anni fa, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 art. 79 del DPR 285/90 occorre, oppure si applica la prescrizione decennale e non serve più?
R. Sull’ultimo punto: anche se (penalmente) vi potrebbe essere la prescrizione, ho proprio l’impressione che essa non intervenga in relazione all’art. 79 commi 4 o 5 dPR n.285/1990 ….Sono due diversi istituti, con diverse finalità, differentemente regolati!
Ciao volevo sapere come si fa per spedire le cenere da un paese a un’altro