Cremazione e nulla osta della Magistratura

E’notorio come, in caso di “morte violenta”, innaturale o anche solo sospetta, emerga la titolarità dell’Ufficio della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, a rilasciare il nulla-osta al seppellimento. Il provvedimento liberatorio dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, pre-condizione indispensabile perché l’ufficiale di stato civile formi e perfezioni il “permesso di seppellimento” che con l’avvento dell’art. 74 D.P.R. n. 396/2000 ha cambiato denominazione, divenendo alternativamente autorizzazione a tumulazione o inumazione.

Inoltre, nel caso di istanza di cremazione è necessario un nulla osta specifico, la cui domanda va sempre, preliminarmente presentata innanzi allo stesso magistrato del pubblico ministero.

In ogni caso, è bene specificare che, per poter ottenere “l’autorizzazione alla cremazione”, è necessario che si verifichi, in linea di massima, almeno uno dei seguenti casi:

1) la volontà debba essere manifestata, secondo poziorità, dal parente più prossimo con lo jus coniugii prevalente sullo jus sanguinis (coniuge superstite; in mancanza di questo, tutti i congiunti di pari grado all’unanimità, o a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo l’art. 3 della Legge n. 130/2001
2) il richiedente sia tenuto a sottoscrivere un documento , presso il preposto ufficio di polizia mortuaria (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000), o un processo verbale avanti l’Ufficiale di Stato civile che attesti le condizioni prescritte;
3) il defunto sia iscritto ad una società di cremazione nazionale;
4) il de cuius abbia depositato un atto presso studio notarile con firma autenticata, per testamento pubblico o segreto
5) esista un testamento olografo del defunto (datato e sottoscritto di mano dal testatario) che esprima tale desiderio (o atto di disposizione?) in seguito al proprio post mortem.

Di solito, il magistrato competente comunica il proprio nulla osta al seppellimento del cadavere con indicazioni sulla:

sottoposizione del detto cadavere a ad autopsia giudiziaria ai sensi del Capo VIII (Artt. 45 e segg. D.P.R; 10/09/1990 n. 285
esecuzione della cremazione del cadavere ex art. 79 D.P.R. 10.09.90 n. 285 o art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130;
destinazione del cadavere ad indagini scientifiche ex art. 40 D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Generalmente (art. 116 disp. att. c.p.p. di cui al D.Lgs n.271/1989), il nulla-osta generico dell’autorità giudiziaria esclude di default la cremazione. Questa precauzione in relazione a possibili esigenze ‘future’ di giustizia.

Ne consegue che, quando sia richiesta la cremazione, dovrà esserne fatta esplicita menzione, al fine di ottenere un autonomo provvedimento di esplicita autorizzazione a tale pratica funebre, così estrema ed irreversibile, che l’Autorità giudiziaria valuterà in relazione alla specifica situazione concreta.

Pertanto, laddove non sia espressamente presente tale autorizzazione, il semplice nulla-osta alla sepoltura, ex art. 116 Disp. att. c.p.p., non consente, isolatamente, il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

Si aggiunga anche questo aspetto di timing procedurale, importantissimo: di solito, è poco dopo il decesso, prima del funerale, che gli aventi titolo esprimono la volontà (propria o del de cuius) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione.

E’, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l’altra. Il caso in questione può presentarsi, ad esempio, per rinvenimento postumo di volontà del de cuius di essere cremato o altra analoga situazione. In questi casi si è tenuti a provvedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione. L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata, in questi casi, solo previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 79 comma 4 del D.P.R. n° 285/1990, al fine di escludere, definitivamente, anche il solo sospetto di morte cagionata da fatto criminoso.

(N.d.R.: per maggiori approfondimenti si veda Dr. Pietro Cucumile, sulle pagine web de: “La posta del Sindaco”, dedicate alla risoluzione dei quesiti, al servizio delle pubbliche amministrazioni).

Written by:

Carlo Ballotta

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