Sovente, in occasione di un decesso, avvenuto per causa violenta (sinistro mortale, suicidio, delitto..), il cadavere, dopo il periodo d’osservazione, è trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico, eventualmente disposto dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di “salma sotto procura”.
Qualora il de cuius, o gli aventi titolo a disporre della sua spoglia mortale, abbiano optato per la cremazione, occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 5 Art. 79 DPR 285/90.
In questo frangente, nemmeno, poi, tanto raro, potrebbe verificarsi una sorta di ridondanza nella documentazione da produrre per ottenere l’autorizzazione all’ignizione rilasciata dal Comune, secondo il dettato del DPR 285/90, o già dall’Ufficiale di Stato Civile, in alcune regioni interessate da riforma regionale sui servizi funebri, necroscopici e cimiteriali, in cui il regime autorizzatorio sia stato modellato attorno allo schema di funzioni e competenze delineate dalle Legge 130/2001.
In effetti, la necessità di presentare il certificato, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, per decesso senza assistenza medica, sottoposto alla procedura aggravata (abolita da Emilia-Romagna e Lombardia) della firma autenticata da parte del responsabile del Servizio Sanitario AUSL – obbligo, tra l’altro, confermato dal punto 2) del paragrafo 14.2 della circolare 24/93 – sembrerebbe sovrapporsi inutilmente al nulla osta dell’autorità giudiziaria che, di per sé, comporta già almeno la fattispecie di una morte sospetta o, comunque improvvisa, evenienza che, invece, proprio quel certificato, nello spirito della Legge, tenderebbe a fugare.
La prassi ha, però, risolto questo impasse meramente formale, attraverso uno sviluppo logico e dei singoli passaggi nell’economia generale della polizia mortuaria.
Il certificato del medico curante o del medico necroscopo (in assenza del curante), di cui al comma 4 dell’art. 79, si riferisce all’usuale situazione di morte non violenta.
In caso di morte violenta, infatti, il medico curante non può accantonare con certezza il sospetto di exitus dovuto a reato, cosicché si acquisisce agli atti un certificato, di segno completamente opposto, che attesti il ragionevole dubbio di possibile morte dovuta a fatto criminoso oppure ad evento traumatico, ed attiva tutto l’iter che condurrà alla presa in carico da parte degli organi inquirenti.
La concomitanza tra il certificato di cui al punto 4 e del nulla osta, che si annullerebbero a vicenda, impedirebbe a chi esegue la autopsia, incaricato dalla Procura della repubblica di entrare nel merito di una morte che è sicuramente violenta ed improvvisa e potrebbe essere dovuta a reato.
La presenza del nulla-osta è necessaria, indipendentemente dal luogo di decesso, nei casi di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e dell’art. 116 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Per altro, quando sia necessario il nulla-osta dell’autorità giudiziaria, è la stessa autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione) dell’ufficiale dello stato civile ad esserne subordinata, quindi se la pratica funebre prescelta è l’incinerazione il nulla osta deve riportare, in maniera esplicita, che rende libero il cadavere per la effettuazione della cremazione e non in modo generico per la sepoltura.
Per la cremazione, allora, occorre uno specifico ulteriore nullaosta dell’Autorità Giudiziaria competente. In caso contrario non si autorizza la cremazione.
Laddove, pur rimanendo il cadavere a disposizione della magistratura, si autorizzi il provvisorio trasporto in altro Comune, deve essere fatta menzione della circostanza nel decreto di trasporto di cui all’art. 24 del DPR 285/90.
Anche dopo un periodo di prima sepoltura, se si chiede la traslazione del feretro in altra località, è importante far seguire al decreto di trasporto tutta la la relativa documentazione sullo status di quel cadavere (potrebbe, invece, per certi versi, riuscire superfluo l’allegare una copia dell’originaria licenza di seppellimento).
Lo stesso trasporto funebre, da svolgersi a cassa chiusa, dopo il periodo d’osservazione, è sempre soggetto al preventivo rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione, in quanto quest’ultima prodromica ad ogni trattamento elencato all’art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990 (Sereno Scolaro), ma la stessa licenza di seppellimento risulta successiva, sempre sotto il profilo del procedimento, al nulla-osta dell’autorità giudiziaria.
Possiamo, quindi, dedurre, come un pronunciamento della magistratura, nel frangente di morte violenta, sia sempre il primo momento che innesca il complesso meccanismo autorizzatorio della polizia mortuaria.
Morte per suicidio, non viene disposta autopsia ne viene messa sotto autorità giudiziaria, la salma quindi viene affidata alla famiglia, si può cremare?
X riccardo, Potrebbe non essere determinante, ma è sempre utile conoscere la regione di decesso per vedere se ci fosse una norma regionale particolare.
Inoltre essendo lei un operatore professionale, se desidera una risposta questa è a pagamento.
I prezzi e le modalità di acquisto del servizio sono reperibili al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf