Cremazione di prodotti abortivi

Cara Redazione,

mi è capitato un evento funesto: una gravidanza non portata a termine.

I prodotti da concepimento sono stati tumulati nel cimitero della mia città. Posso chiederne ex post la cremazione con conseguente affido delle ceneri? Per me la visita al cimitero è un momento psicologicamente insostenibile, preferirei ravvivare il ricordo in modo più privato ed intimo tra le mura domestiche

Risposta:

L’istitruto dell’affido personale delle ceneri deve esser letto a rime parallele con il diritto secondario di sepolcro, ovvero con il potere di render ai defunti i dovuti onori con atti votivi e preci anche se in un luogo diverso dal cimitero.

l’espressa previsione dell’art. 3, comma 4 D.M. 1° luglio 2002, consente di sostenere che le modalità di cui all’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano essere ritenute vigenti per quanto riguarda la competenza soggettiva alle autorizzazioni, attribuita all’A.S.L. anche per la cremazione di materilae biologico umano (leggasi feti/prodotti abortivi o da concepimento).
Ciò in ragione del fatto che non vi è stato acquisto della capacità giuridica, ma che debbano essere valutate in termini evolutivi, per quanto riguarda le pratiche funerarie ammissibili, estendendole dal solo “seppellimento” (generalmente, inumazione, ma che ammette anche la tumulazione in relazione all’art. 50, comma 1, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, allorquando sussista la condizione dell’immediatamente precedente lett. c)), anche alla pratica della cremazione.
L’estensione alle tre pratiche funerarie praticabili, tra l’altro, è considerata anche per le parti anatomiche riconoscibili dall’art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, consentendo, anche nello spirito della L. 30 marzo 2001, n. 130, di ritenere che il soggetto competente possa fare ricorso, analogicamente, a tali pratiche funerarie, senza limitazioni di ordine giuridico.

La cremazione del feto/prodotto abordivo o da concepimento è sempre possibile, la conservazione presso un domicilio privato deve esser, invece, autorizzata dal comune, meglio se dopo l’approvazione di apposite norme nel regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti di potrebbe invocare il DPR 24 febbraio 2004, (ricorso strordinario al Capo dello Stato) anche se in Italia, una sentenza (o un ricorso straordinario, come in questo caso) ai sensi del Codice Civile fa stato solo tra le parti.

In sintesi ecco i passaggi amministrativi:

richiesta, in carta da bollo, al comune, su cui insiste il cimitero di prima sepoltura, delle seguenti autorizzazioni:

1)all’estumulazione
2)al trasporto
3) alla cremazione.
Istanza rivolta al comune dove si intendono custodire le ceneri, con relativo consenso del comune stesso. Detta autorizzazioe dovrà esser preventivamente esibilta al comune di prima sepoltura, quello cioè che autorizizza il trasporto e le restanti operazioni.

Nella sincera speranza di esserLe stati di qualche utilità

Formuliamo distinti saluti

Written by:

Carlo Ballotta

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