Cara Redazione,
Ho visitato il vostro sito e poichè in famiglia si è parlato della cremazione avevo delle domande da porvi,chè sul sito mi sembra di nn aver trovato.
Volevo sapere una volta che la persona viene cremata,le sue ceneri possono essere suddivise in due urne in modo da andare ad entrambe i figli?
E poi dopo quanto tempo dalla morte si procede alla cremazione?
Vi ringrazio Daniela da Napoli
Per la regione Campania la legge di riferimento è la LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006, la quale riprende i principi della Legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130.
Ci si potrebbe, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in una sola urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perché in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge deve essere unico nell’unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all’impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un “soggetto individuale” e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.
La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto(non essendo consentito il frazionamento delle stesse inpiù parti per l’affidamento a più soggetti).
Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse daquelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.
I titoli formali e sostanziali per procedere alla cremazione sono:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione
autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria
stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri
fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino
una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione
alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto,
la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e
77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,
manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata
manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo
processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
5) certificazione medica escludente la morte sospetta o dovuta a reato;
6) il pieno decorso del periodo d’osservazione (ordinariamente 24 ore prolungabile a 48 ex Art. 9 DPR 285/1990);
7) in caso di morte improvvisa, violenta o dovuta a reato il rilascio del NUlla Osta ex Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271
Ovviamente si può procedere alla cremazione anche in un secondo momento rispetto al funerale, sempre considerando i punti 5 e 7, dopo il periodo legale di sepoltura il cadavere divenuto resto mortale così come definito dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 può esser cremato con procedura semplificata, senza, cioè, dover produrre la documentazione di cui ai punti 5 e 7.
X Enzo,
E’ tutto chiaramente spiegato dal paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria.
Conviene procedere alla cremazione in Germania, sulla base della Legge Tedesca, e poi successivamente provvedere al rimpatrio delle ceneri.
Italia e Germania, infatti, aderiscono entrambe all’Accordo di Berlino sui trasporti mortuari.
La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica, però, al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati Firmatari.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà l’Autorità Amministrativa Locale (cioè del distretto geografico da cui parte il trasporto funebre) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.
L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, vale a dire che il titolare del decreto di trasporto (= chi, materialmente, prende in consegna l’urna, sotto propria responsabilità) potrà viaggiare su qualunque mezzo di trasporto (aereo compreso), recando con sé le ceneri, anche come bagaglio a mano Le compagnie aeree, potranno dettare disposizioni più precise e dettagliate, interne al loro servizio, senza però, inficiare la validità complessiva di questa procedura.
Attenzione, però: prima di introdurre un qualsivoglia trasporto funebre entro i confini italiani bisogna preventivamente dimostrare lo jus sepulchri del defunto, ossia il suo titolo di accoglimento in un determinato sepolcro privato a sistema di tumulazione (potrebbe anche trattarsi di una destinazione atipica, come, appunto,la conservazione presso un domicilio o la stessa dispersione in natura oggi possibili anche in Regione Campania). Detta autorizzazione, quindi, da formarsi presso l’ufficio della polizia mortuaria del Comune di Napoli, dovrà già esser perfezionata ed accordata prima dell’arrivo dell’urna, così da predisporre subito il titolo di accettazione in cimitero o in altro luogo individuato ed autorizzato dalla Legge in linea astratta, e nel concreto caso specifico, dall’Autorità Comunale.
Salve , avrei la necessità di sapere come far rientrare dalla germania la salma di un mio zio.
Nelle sue volontà c’era quella di voler ritornare a napoli e di essere cremato.
Abbiamo pensato di cremarlo li in germania e di riportare qui l’urna.
Volevo sapere in che modo si può procedere , se l’urna è trasportabile in bagaglio anche con l’aereo .
Una volta giunti a Napoli poi , è possibile far sistemare tale urna nel loculo di famiglia o eventualmente conservarla a casa o procedere a dispersione delle ceneri in mare?
grazie.
In Italia non c’è nessuna norma sulle capacità contenitiva delle urne, tuttavia gli standards europei, in attesa di una norma chiarificatrice a livello comunitario, si attestano su queste misure: capienza tra i 4,5 ed i 5 LITRI.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti: 1) quella interna, di zinco o plastica, che trattiene le ceneri, generalmente sigillata dal gestore del crematorio e riportante gli estremi identificativi del de cuius;
2) l’involucro esterno, spesso di materiali pregiati (legno lavorato, cristallo, marmo, argento, ceramica, ecc.), in cui vi è una targhetta esterna identificativa. Il primo dei due contenitori ha funzioni conservative di una quantità di ceneri standard. Generalmente in Inghilterra è di plastica. In Germania di metallo. Questo contenitore interno è il cosiddetto “sistema di raccolta delle ceneri” previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale (D.M. interno 1 luglio 2002), esso, senza nessun riferimento all’estetica deve esser solamente resistente, sigillato ed infrangibile ai sensi del paragrafo 14.1 lett. d) della Circ. Min 24 giougno 1993 n. 24 ed è compreso nella tariffa della cremazione. In sostanza, visto che il gestore di un crematorio non può dare le ceneri a chi le richiede su un pezzo di carta, ma solo nelle forme stabilite dalla legge, se i richiedenti non provvedono a fornire urna di loro gradimento, è tenuto a confezionare dette ceneri entro il contenitore semplice di raccolta di cui si è detto. È il caso ad es. di chi decide per la dispersione delle ceneri e quindi non è intenzionato a spendere cifre più o meno elevate per un contenitore che serve solo al trasporto al luogo di dispersione nel cinerario comune. È ancora il caso di chi non intende acquistare un’urna pregiata nella quale riporre le ceneri, per propria scelta. Il contenitore interno è quindi un involucro che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente le caratteristiche di legge. La fornitura dell’urna di pregio è generalmente fatta da impresa funebre o da chi ha l’autorizzazione per il commercio di articoli funerari (una qualunque delle attività diverse dall’alimentare) ed è pagato dalla famiglia. Pertanto il Comune che richiede ad un gestore di crematorio la cremazione di un indigente ha titolo a chiedere che gli venga fornita di ritorno il contenitore nella forma più semplice, sigillato, rispondente alle norme di legge per identificazione e resistenza dei materiali. Detto contenitore (che è in questo caso l’urna) è ricompreso nel prezzo pagato per la cremazione. Non è invece compreso nel prezzo il costo per il trasferimento del feretro al crematorio e la spedizione dell’urna.
Io vorrei sapere se i resti dell’estinto dopo la cremazione possonio essere inseriti in un contenitore di mia proprieta.grazie
….mica son riuscita a capire quanto è il costo complessivo….gentilmente se qualcuno mi risponde…volevo sapere il costo complessivo di una cremazione in provinvia di napoli….grazie…è giusto x sapere …se moriamo all’improvviso…..se possiamo affrontare questa spesa….anche perchè in quei momenti …..chi rimane è gia’ cosi’ confuso…..ed è facile approfittare…..di nuovo grazie
Spett.Redazione ,non sarebbe il caso di prmuovere una raccolta di firme per sollecitare l’apertura dell’impianto di cremazione a Napoli ? la nuova amministrazione potrebbe essere piu sensibile al problema a discapito degli interessi di certe organizzazioni che vogliono continuare a speculare anche sui morti ,io sarei il primo firmatario Grazie
scrivo da napoli e vorrei sapere se il crematorio comunale andrà in funzione ,e quando?
E’ da anni che e’ in programma la sua realizzazione. Forse – con questa nuova Amministrazione- e’ la volta buona!
Allo stato della vigente legislazione (art.80 del DPR 10 settembre 1990, n.285, art.343, comma 2 del TU delle leggi sanitarie RD 27 luglio 1934, n.1265 e del paragrafo 14.3 della Circolare Min. Sanità n.24 del 24/06/93) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art.101 e ss. DPR 285/90 cit.). Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.
Ai sensi del paragrafo 13. 2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 è possibile tumulare entro loculo o nicchia muraria sia o meno presente uno ed un solo feretro, anche più cassette ossario o urne cinerarie, sino al completamento della capienza fisica del sepolcro (Art. 93 comma 1 DPR 285/1990), oltre il quale si esaurisce lo jus sepulchri.
E’ meglio, comunque, prevedere questa norma all’interno del regolamento comunale di polizia mortuaria, siccome le circolari sono sì atti istruttivi, ma non sono considerabili quali fonti del diritto, come invece accade per il regolamento comunale di polizia mortuaria (Art. 13 Decreto Legislavo n. 267/2000 e, soprattutto Art. 117 comma 6 III Periodo Cost così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).
Regione CAMPANIA
Spett.le Redazione,
avrei la stessa domanda posta da Enzo il 24/5/2009 di cui non ho conosciuta la risposta.
La riformulo: possono più urne cinerarie (3) essere risistemate nella nicchia in concessione nel cimitero di Poggioreale – Napoli una volta effettuata la cremazione?
Per manifestare la volontà di procedere alla cremazione (Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990) si richiama la circolare MInistero degli Interni 1 settembre 2004 n.37, la quale rinvia all’Art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 (istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
L’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 stabilisce tra i parenti delo defunto una relazione di poziorità (potere + priorità), ossia la volontà cremazionista deve esser resa da tutti i congiunti di pari grado, all’unanimità, quando essi siano più di uno (esempio: tutti i figli, o tutti i nipoti sino al sesto grado di parentela) Il coniuge superstite prevale su tutti gli altri. Sono esclusi gli affini.
La Regione Lazio con il punto 6 della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2007, n. 737 non richiede pià l’autentica del certificato medico (Art. 79 comma 4 DPR n.285/1990) recante l’esculsione anche del solo sospetto di morte dovuta a reato, altrimenti, se il decesso è avvento per causa violenta o per delitto è d’obbligo il nulla osta della Magistratura (Art. 116 Decreto LEgislativo n.271/1989).