Cremazione a Napoli

Cara Redazione,

Ho visitato il vostro sito e poichè in famiglia si è parlato della cremazione avevo delle domande da porvi,chè sul sito mi sembra di nn aver trovato.
Volevo sapere una volta che la persona viene cremata,le sue ceneri possono essere suddivise in due urne in modo da andare ad entrambe i figli?
E poi dopo quanto tempo dalla morte si procede alla cremazione?

Vi ringrazio Daniela da Napoli

Per la regione Campania la legge di riferimento è la LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006, la quale riprende i principi della Legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130.

Ci si potrebbe, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in una sola urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perché in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge deve essere unico nell’unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all’impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un “soggetto individuale” e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.

La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto(non essendo consentito il frazionamento delle stesse inpiù parti per l’affidamento a più soggetti).

Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse daquelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.

 

I titoli formali e sostanziali per procedere alla cremazione sono:

 

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione

autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria

stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri

fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino

una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione

alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto,

la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e

77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,

manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata

manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo

processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

5) certificazione medica escludente la morte sospetta o dovuta a reato;

6) il pieno decorso del periodo d’osservazione (ordinariamente 24 ore prolungabile a 48 ex Art. 9 DPR 285/1990);

7) in caso di morte improvvisa, violenta o dovuta a reato il rilascio del NUlla Osta ex Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271

Ovviamente si può procedere alla cremazione anche in un secondo momento rispetto al funerale, sempre considerando i punti 5 e 7, dopo il periodo legale di sepoltura il cadavere divenuto resto mortale così come definito dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 può esser cremato con procedura semplificata, senza, cioè, dover produrre la documentazione di cui ai punti 5 e 7.

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Carlo Ballotta

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23 thoughts on “Cremazione a Napoli

  1. l’Autorità nella persona del dirigente (Art. 107 comma 3 Lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000) del comune di decesso autorizza anche con un unico decreto il trasporto del feretro al crematorio e delle risultanti ceneri al uogo di loro ultima destinazione ai sensi dell’Art. 26 DPR n.285/1990.

    Per autorizzare la cremazione si applica l’Art. 79 DPR n.285/1990 (si veda anche l’Art. 74 comma 3 assieme all’Art. 75 DPR n.396/2000) , tale autorizzazione compete sempre al comune di decesso, anche se la cremazione avverrà materialmente in un altro comune.

    La cremazione con l’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 così come modificato dall’Art. 5 Legge 30 marzo 2001 n. 130 è servizio pubblico locale a domanda individuale ed, ordinariamente a titolo onero per l’utenza. Sulla natura pubblica degli impianti di cremazione si rinvia all’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001.

    Il tetto massimo per le tariffe da corrispondersi al gestore dell’impianto in caso di cremazione è fissato dall’Art. 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1 luglio 2002

    Dal 1 gennaio 2010 la cremazione di cadavere può costare sino ad Euro 554.23. Il gestore può, tuttavia, con un accorta politica tariffaria, praticare sconti.

  2. Salve un mio congiunto era residente fuori regione nel Lazio dove è stato eseguito il rito funebre presso la sua città di residenza ed ora dovremmo eseguire la cremazione a Montecorvino Pugliano. Vorrei sapere quali sono i documenti necessari per procedere alla cremazione e quali sono i costi in quanto la ditta di onoranze funebri mi sembra un pò sprovveduta su questo campo.

  3. MONTECORVINO PUGLIANO
    c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano (SA) Tel.: 089 801879 oppure 089 801879.

    Qui si trova il più vicino impiano di cremazione, tuttavia conviene preliminarmente contattare l’impresa funebre di propria fiducia oppure la locale So.Crem. (si può assumere a riferimento la società di Cremazione con sede, nel capoluogo di Regione, cioè, a Napoli) per conoscere i vari distaccamenti territoriali e periferici dell’associazionismo cremazionista in Campania e ragionare, con esperti del settore, anche di un’eventuale assicurazione di previdenza funeraria.

  4. Buon giorno volevo essere informato circa la cremazione in provincia di caserta ed eventualmente farmi un assicurazione che prevede tutte le spese occorrenti per tale pratica a chi rivolgermi? grazie

  5. Il costo finale della cremazione, ora divenuta servizio pubblico locale a titolo oneroso, almeno dopo l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, come, poi modificato dall’Art. 5 comma 1 Legge 30 marzo 2001 n. 130, si articola su diverse voci di spesa, tra le quali:

    1) Imposta di bollo (ex DPR 642/1972) diritti fissi (se statuiti dal consiglio comunale ai sensi dell’Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo n. 267/2000) e diritti di segreteria (ai sensi dell’Art. 6 tabella D all. alla L. 8/6/1962, n. 604) per il rilascio delle relative autorizzazioni al trasporto prima del feretro, poi delle risultanti ceneri anche con un unico decreto (Art. 26 DPR 285/1990) ed incinerazione dello stesso (Art. 79 DPR 285/1990).

    2) Acquisto del cofano funebre (obbligatorio ex Art. 80 comma 1 DPR 285/1990, poichè un cadavere può esser cremato solo quando sia racchiuso in una bara).

    3) Trasporto funebre verso l’impianto di cremazione (sulla formazione della tariffa: l’art. 16, 1, lett. a) DPR 285/1990, laddove ancora applicabile, e D.M. 31/12/1983, anche se, decaduta, ormai, la privativa comunale del trasporto funebre, il servizio è erogato in regime di libero mercato).

    4) Eventuali diritti fissi vantatti dal comune ex Art. 19 DPR 25/1990 se il trasporto funebre comporta soste intermedie e l’uso di particolari attrezzature, tra il luogo di partenza del corteo funebre e l’arrivo all’ara crematoria.

    4) Cremazione vera e propria del feretro: la tariffa, è stabilita con i criteri dell’Art. 5 D.M. 1 luglio 2002 ed, almeno, per il 2010, IVA compresa, sempre qualora l’IVA debba esser calcolata, è di:

    Euro 554.23 per cremazione di cadavere.

    Euro 443,39 per cremazione di resti mortali.

    Euro 415,68 per cremazione di parti anatomiche riconoscibili ex DPR 254/2003.

    Euro 184,74 per cremazione prodotti abortivi e da concepimento.

    5) canone di concessione, ex Art. 80 comma 3 DPR 285/1990, per tumulazione delle ceneri in celletta ossario del cimitero. Detto canone sarà elaborato anche in base all’Art. 117 Decreto Legislativo n. 267/2000. In alternativa può esser richiesta la corresponsione di una diversa tariffa (Euro 223,94 IVA compresa) se le ceneri saranno disperse in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990)

    Ai sensi dell’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002, provvedimento adottato ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 130, la tariffa per la cremazione è comprensiva anche della fornitura di urna cineraria, almeno per una prima collocazione ed individuazione delle ceneri, il famigliari del defunto, con oneri a proprio carico, potranno acquistare anche un’urna più pregiata (di marmo, legno, vetro cristallo, metallo prezioso…) ed impreziosita da lavorazioni artistiche, purchè essa corrisponda pur sempre alle prescizioni tecniche dettate dalla Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, secondo cui l’urna eve esser: 1) infrangibile. 2) Sigillata. 3) Corredata con targhetta identificativa recante gli estremi anagrafi del de cuius.

    Questi sono i passaggi minimi previsti dalla legislazione statale.

  6. salve volevo chiedere qual’e’ il costo totale per la cremazione e a chi mi posso rivolgere, nella mia citta cioe’ napoli grazie , in attesa di una vostra risposta vi invio distinti saluti

  7. Ai sensi del aragrafo 13. 2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 è possibile tumulare entro loculo o nicchia muraria sia o meno presente uno ed un solo feretro, anche più cassette ossario o urne cinerarie, sino al completamento della capienza fisica del sepolcro (Art. 93 comma 1 DPR 285/1990).
    E’ meglio, comunque, prevedere questa norma all’interno del regolamento comunale di polizia mortuaria, siccome le circolari sono sì atti istruttivi, ma non sono considerabili quali fonti del diritto, come invece accade per il regolamento comunale di polizia mortuaria (Art. 13 Decreto Legislavo n. 267/2000 e, soprattutto Art. 117 Cost).

  8. La tariffa per la cremazione (servizio pubblico locale a titolo oneroso dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) da corrispondere al gestore dell’impianto è calcolata sulla base dei parametri dettati dal Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.

    Il costo complessivo è comprensivo anche di:

    Fornitura cofano mortuario
    marca da bollo sulle autorizzazioni
    Trasporto funebre.

    Conviene, comunque, rivolgersi all’ufficio comunale di polizia mortuaria.

  9. Cara redazione, vorrei sapere se un’urna con le ceneri può essere sistemata in un loculo dove è stata tumulata una salma due anni fa. Graze Enzo da Napoli

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