Cremazione a Napoli

Cara Redazione,

Ho visitato il vostro sito e poichè in famiglia si è parlato della cremazione avevo delle domande da porvi,chè sul sito mi sembra di nn aver trovato.
Volevo sapere una volta che la persona viene cremata,le sue ceneri possono essere suddivise in due urne in modo da andare ad entrambe i figli?
E poi dopo quanto tempo dalla morte si procede alla cremazione?

Vi ringrazio Daniela da Napoli

Per la regione Campania la legge di riferimento è la LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006, la quale riprende i principi della Legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130.

Ci si potrebbe, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in una sola urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perché in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge deve essere unico nell’unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all’impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un “soggetto individuale” e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.

La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto(non essendo consentito il frazionamento delle stesse inpiù parti per l’affidamento a più soggetti).

Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse daquelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.

 

I titoli formali e sostanziali per procedere alla cremazione sono:

 

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione

autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria

stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri

fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino

una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione

alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto,

la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e

77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,

manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata

manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo

processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

5) certificazione medica escludente la morte sospetta o dovuta a reato;

6) il pieno decorso del periodo d’osservazione (ordinariamente 24 ore prolungabile a 48 ex Art. 9 DPR 285/1990);

7) in caso di morte improvvisa, violenta o dovuta a reato il rilascio del NUlla Osta ex Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271

Ovviamente si può procedere alla cremazione anche in un secondo momento rispetto al funerale, sempre considerando i punti 5 e 7, dopo il periodo legale di sepoltura il cadavere divenuto resto mortale così come definito dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 può esser cremato con procedura semplificata, senza, cioè, dover produrre la documentazione di cui ai punti 5 e 7.

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Carlo Ballotta

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23 thoughts on “Cremazione a Napoli

  1. In Regione Campania si segue il dettato dell’Art. 10 comma 2 Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 così come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013 n. 7
    Il comune deve approvare il piano regolatore cimiteriale, o quanto meno la sua variazione, per identificare precisamente, anche giusta l’Art. 343 comma 1 Regio Decreto n. 1265/1934, l’area dove insisterà fisicamente l’edificio adibito a crematorio.
    E qui la confusione normativa aumenta esponenzialmente, perché bisognerebbe pur sempre considerare l’Art. 6 comma 1 della Legge statale n. 130/2001 in tema di programmazione territoriale su base regionale degli impianti di cremazione, disposizione, quest’ultima richiamata dall’Art. 6 della Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006, il quale, a sua volta, opera un rinvio alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

    L’Autorizzazione, nel nuovo ordinamento di polizia mortuaria della Regione Campania, è pertanto accordata dalla Regione, superando, così la possibile competenza provinciale (su delega della stessa Regione) in base al DPR n.203/1988 (attuazione di direttive CEE) ai sensi della Legge n.183/1987

    L’art. 78 del DPR 285/90 è, assieme al paragrafo 14.1 della circolare Min. Sanità n. 24 del
    24.6.1993, il riferimento obbligato per chi progetta impianti di cremazione.
    È inoltre da rispettare la norma di finanza locale sugli oneri ricadenti sul bilancio del
    gestore pubblico.
    Tralascio il riferimento alla normativa sul controllo delle emissioni in atmosfera, in quanto
    non oggetto del tema affidatomi.
    In particolare occorrerà rispettare i seguenti vincoli:
    1) Il crematoio deve essere all’interno di un cimitero;
    2) Il progetto deve essere corredato da una relazione dove sono illustrate:
    · Caratteristiche ambientali del sito;
    · Caratteristiche tecnico sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria
    dall’inquinamento;
    3) Piano finanziario dell’opera, tenuto conto della copertura degli oneri sociali da parte del
    Comune o con sovvenzioni di altri Enti (ad es. Stato, Regione).
    2.

    Sulla distanza minima tra il crematorio ed il centro abitato, così come definito dall’Art. 3 D.LGS n.285/1992 non risultano norme dirette in tal senso, ma solo norme indirette (visto che il crematorio deve essere dentro un cimitero e il cimitero deve distare dall?abitato, anche il crematorio deve distare dall?’abitato).
    In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell?elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 ?Elenco delle industrie insalubri di cui all?art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie? (GG.UU. 20 settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.).
    I riferimenti normativi sono all’l?ultima versione dell’?art. 338 del T.U.LL.SS così come modificato dall’Art. 28 della Legge n. 166/2002.

  2. Buona sera,
    vorrei conosce le leggi di rifermento e l’iter amministrativo/burocratico per l’apertura di un nuovo forno crematorio (pubblico) in Regione Campania.
    GRAZIE

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