Como: sbloccata la procedura per l’assegnazione della gara per la gestione dell’impianto

Respinto il ricorso sul bando di gestione per il forno crematorio di Como. Lo ha sentenziato il Tar di Milano, che ha giudicato la richiesta inammissibile.

Il ricorso era stato presentato da una società che non ha potuto prendere parte alla gara per la gestione dell’impianto crematorio, a causa delle caratteristiche stesse del bando. Un procedimento che aveva inevitabilmente paralizzato l’attesa riapertura del servizio al Cimitero monumentale.

I tempi, a causa del ricorso, si sono inevitabilmente allungati. Ora occorrerà attendere il parere della commissione e capire quali saranno i tempi per la riapertura del forno di Como, chiuso dal 4 giugno del 2016.

In una nota, il Comune di Como ha confermato la comunicazione ricevuta da Tar di Milano riguardo il respingimento del ricorso. «Gli uffici del Comune convocheranno la commissione di gara per l’apertura dell’offerta. Dopo questa attesa speriamo nella validità dell’offerta in modo che si possa procedere all’assegnazione in tempi brevi», ha scritto nella nota l’assessore Francesco Pettignano.

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3 thoughts on “Como: sbloccata la procedura per l’assegnazione della gara per la gestione dell’impianto

  1. Salve,avrei di bisogno di una delucidazione.Abbiamo ereditato una sepoltura con 12 posti,facendo dei sopraluoghi ci siamo accorti che vi sono sepolte delle persone estrane alla famiglia.premetto che mia Mamma in vita non aveva mai autorizzato la sepoltura di persone estrane alla famiglia,avendo avuto un colloquio con la responsabile cimiteriale ci diceva che mia mamma aveva autorizzato il tutto!Cosi ci fa vedere una delle tante autorizzazioni firmata a suo dire da mia Mamma.Ma con documento in mano gli faccio notare che non e la firma di mia Mamma quella impressa in quella autorizzazione che la responsabile mi fa vedere.
    Visto che era evidente che la firma era falsa….La responsabile va al contraattacco!!Dicendo che x sistemare il tutto ci dovevamo pensare noi eredi a rintracciare i parenti degli(sconosciuti)e dirgli che dovevano autorizzarci all’uscita dei loro parenti.
    Poi ci dice la responsabile che era tutto a nostre spese!!
    Come prima come facciamo a conoscere parenti e eredi?
    Secondo perché dobbiamo pagare noi questa situazione?Se la colpa e di qualche altro dell’amministrazione cimiteriale!
    Sono circa 6 persone da fare uscire perche sconosciuti a noi!
    Preciso che queste autorizzazioni fasulle risalgono agli anni 78/80
    Sarei grato se mi fate sapere come muovermi per avere i miei diritti sacrosanti!!!

    1. X Angelo,

      rispondo alla Sua missiva con alcune illuminanti massime della più autorevole giurisprudenza di settore:

      il diritto primario di sepolcro non può essere considerato di natura reale, poiché è accordato a tutela di un interesse che viene soddisfatto, e, quindi, si estingue, nel momento stesso nel quale la salma viene deposta nel sepolcro.

      Il diritto in esame dovrebbe essere qualificato, perciò, come un diritto di uso di natura personale, suscettibile, comunque, nei limiti in cui può ritenersi importare una detenzione della res, di tutela anche in via possessoria, secondo il disposto dell’art. 1168, comma secondo, del Codice Civile.

      […omissis] qualora sia stato costituito un sepolcro familiare, riservato, nella volontà dei fondatori, a ricevere esclusivamente i corpi dei membri delle famiglie dei fondatori stessi, commette spoglio il compossessore di tale sepolcro che immetta la salma di persona estranea alle famiglie stesse, in quanto in tal modo viene a violare la destinazione specifica del sepolcro (Cass. 4 maggio 1982, n. 2736).
      Tale diritto reale è tutelabile, poi, anche con l’azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1984, n. 3311).

      L’esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto dello ius sepulchri, concreta un possesso ai sensi dell’art. 1140 c.c. ed è, quindi, tutelabile anche con l’azione di manutenzione (Cass. 29 settembre 1991, n. 9837).

      Quindi per far valere i rimedi civilistici previsti per estinguere l’anomalia prospettata di una tumulazione plurima illegittima Lei deve assolutamente adire il Giudice Ordinario, in sede civile.

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