Funerali.org presenta in home page uno spazio di discussione pubblico, aperto a tutti.
Tra i quesiti che pervengono ve ne sono alcuni che, per il loro generale valore didattico, si prestano ad una trattazione erga omnes, una volta eliminati riferimenti troppo espliciti a stati, fatti e situazioni personali ed irripetibili.
Ora, accade che, soprattutto Oltre Oceano, vi siano compagnie di trasporto altamente specializzate nel trasferimento e recapito urne cinerarie in tutto il mondo, con un solo problema di fondo: non conoscono, per forza di cose, la minuziosità della Legge Italiana riguardo ai trasporti mortuari transfrontalieri.
Quali incartamenti, completi in tutte le loro parti, dovranno sempre accompagnare le ceneri durante il loro tragitto?
La questione è già stata segnalata e dibattuta più volte in dottrina, laddove non si applichi l’Accordo Internazionale di Berlino, il D.P.R. n.285/1990 obbligherebbe (il condizionale è di rigore!) le Autorità Territoriali Estere ad autorizzare il singolo trasporto funebre verso l’Italia secondo le modalità…del regolamento nazionale di polizia mortuaria italiano, violando “leggermente” il principio di sovranità tra i diversi Stati.
Ecco forse la ratio più profonda del prescritto nulla osta consolare all’introduzione.
Non è sempre così, perché un bel giorno potrebbe pure presentarsi ai cancelli del cimitero di definitiva sepoltura un’urna cineraria priva del classico decreto internazionale di trasporto, accompagnata solo da pochi e sommari cartigli, nulla di più di un’attestazione di identità del de cuius ed un certificato di avvenuta cremazione, assimilabile – sostanzialmente – a quello del “nostro” art. 81 D.P.R. n. 285/1990.
In linea generale, al momento dell’accoglimento in cimitero, dovrebbero essere prodotti e preventivamente verificati i “documenti di viaggio”, cioè le autorizzazioni, su supporto cartaceo, che sono state utilizzate come titolo al fini dell’introduzione nello Stato dell’urna “in arrivo”.
Trattandosi, però, di titoli formati dalle Autorità del Paese di “partenza” (e non applicandosi alle urne l’art. 28 D.P.R. n. 285/1990, valido, invece, per il trasporto dei feretri,) non é immediatamente individuabile quale forma iuris avrebbe dovuto assumere questo atto giustificativo.
Siamo pur sempre in presenza, però, di una pezza d’appoggio formale tale da legittimare il trasporto, in effetti nei rapporti di diritto internazionale vige pur sempre il postulato di Sovranità tra i singoli Stati (detto brutalmente: ognuno è padrone in casa sua e decide autonomamente quali regole darsi e, poi, seguire).
La faccenda non andrebbe affrontata ex-post, quanto al momento stesso dell’arrivo, come condizione per l’accettazione, tanto che il responsabile del servizio di custodia non dovrebbe procedere all’accettazione e, contemporaneamente, invitare il “trasportatore” a presentare i documenti, compilati e compiuti.
Il trasporto internazionale delle ceneri deve effettuato sulla base di autorizzazioni rilasciate “alla partenza”.
Il decreto di trasporto internazionale (chiamiamolo così) era ed è regolato dalla Legge del luogo di partenza/provenienza e, probabilmente, nulla esclude che la documentazione possa anche essere stata considerata, in partenza, dalle Autorità Locali statunitensi idoneo titolo di viaggio, senza ulteriori aggravamenti del procedimento amministrativo.
L’urna va “recapitata” subito al Comune (e relativo cimitero) di destinazione.
Se l’urna è introdotta senza apposito decreto di trasporto, sarà cura del trasportatore avvertire, tramite le Autorità Aeroportuali, l’Autorità Amministrativa Italiana (Comune) affinché essa rilasci un apposito ed ordinario decreto di trasporto interno ai confini nazionali ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Fatti salvi i tempi tecnici del trasporto, dopo l’ingresso in Italia, la conservazione dell’urna fuori dal cimitero costituisce infrazione (salvo non vi sia stato provvedimento di affidamento dell’urna da parte del comune di attuale conservazione), la cui competenza, territoriale e funzionale, all’accertamento é del Comune in cui vi sia una tale indebita conservazione.
Il luogo di temporaneo “parcheggio” delle urne cinerarie ancora prive di una stabile sistemazione è la camera mortuaria del cimitero, presso il comune dove le ceneri materialmente si trovano (= principio della competenza territoriale in ambito funerario.).
Poiché non ragioniamo di eventuale introduzione di feretro, ma di una cineraria, tenderei ad escludere, per una possibile sanzione ex art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie ma considerare (e, forse – vedi di seguito – il solo art. 339 Testo Unico Leggi Sanitarie.
Applicandosi, forse (come visto), l’art. 339 TULLSS, dovrebbe provvedersi nei confronti del soggetto che, materialmente, consegnerà l’urna cineraria al servizio di custodia cimiteriale (Lascerei perdere, ormai, questi aspetti endo-procedimentali e valuterei solo se l’urna cineraria abbia titolo (a mente dell’art. 93, 1 D.P.R. 10/9/1990, n. 285) ad essere tumulata in quel dato sepolcro. E ciò potrebbe anche essere ‘sanabile’ a posteriori.
Ricordo che in caso di trasporto aereo vi sarebbero da seguire pure le norme IATA (cioè quelle che vigono sui voli).