Autorizzazione alla cremazione: ma quale volontà si dichiara davvero, ed in quale forma?

Vi scrivo, dopo lungo periodo di latitanza epistolare, almeno per suggerire alcuni spunti di riflessione sulle forme da vera e propria patologia amministrativa che certa modulistica alle volte può assumere.
In brevis: in attesa di poter formare direttamente le autorizzazioni di polizia mortuaria in via digitale si pone sempre il problema del costo/opportunità nel ricorso intenso e massivo all’atto sostitutivo di atto di notorietà, come forma juris, specie per manifestare la volontà di cremazione.
Atteso che vi sono ancora Enti Locali (almeno di sicuro diversi Comuni, non so se addirittura intere Regioni) i quali continuano a ritenere il processo verbale redatto avanti l’Ufficiale di Stato Civile la forma unica per dichiarare volontà di cremazione, perché l’art. 3 comma 1 L. n.130/2001 è self executing pure per circolare ministeriale interpretativa, ed il Legislatore prescrive appunto il processo verbale.

La possibilità di accedere all’atto sostitutivo sarebbe residuale, quindi e varrebbe pur sempre laddove si applicasse solo l’art. 79 D.P.R. n. 285/1990, così come recentemente novellato, dalla L. 51/2022.
L’atto sostitutivo poi introdurrebbe altri dubbi forse speciosi sulla sua reale natura di dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale.
Ho visto modulistica raffinatissima infrangersi contro l’eterno mistero celato in questa formula inquietante: “nel silenzio del de cuius”.
Dichiarare la propria volontà in merito alla cremazione del de cuius in un atto sostitutivo di notorietà, mi pare un non senso, una contraddizione profonda.
Ha/avrebbe significato logico dichiarare nell’atto sostitutivo una volontà non già propria ma di un terzo, ovvero quella del de cuius stesso.

Chi provvede ed a quale titolo? Alla fine una volontà dovrà pur esser per forza manifestata, non si capisce di chi, però. Il risultato è garantito (se c’è veramente volontà di cremazione si procederà così) il percorso attraverso cui addivenire al rilascio della relativa autorizzazione, può esser foriero di parecchie noie ermeneutiche, non ultimo l’irrigidimento di alcuni uffici di polizia mortuaria su posizioni…proterve ed irragionevoli.
L’atto sostitutivo dovrebbe essere un’auto-attestazione su qualità, fatti e stati riguardanti una particolare e medesima persona fisica, una sorta di dichiarazione di scienza…su sé stessi o anche su terzi impossibilitati per sempre a rendere pubblico il proprio pensiero a riguardo, in modo inequivocabile?
Mah, non so, sarà forse il mio vano astrologare, tuttavia qualche vizio di forma potrebbe pure presentarsi, per inidoneità dello strumento prescelto addirittura dal Legislatore Statale, con una Legge di integrazione all’art. 79 D.P.R. n. 285/1990 e non già alla L. 130/2001.

Tanto formalismo bizantino è comunque da sacrificarsi alla funzionalità complessiva della macchina autorizzativa comunale, senza timore, ciò è e deve esser chiaro: i flussi informativi debbono scorrere veloci mi stupisce, però, questa difformità di procedure (poi se si vuole davvero la cremazione il supporto cartaceo su cui firmare declina ad argomento secondario) su un’istituto in cui dovrebbe vigere la massima trasparenza operativa innanzi tutto, anche per non disorientare troppo il dolente, ma anche lo stesso impiegato funebre nel disbrigo quotidiano delle sue agognate pratiche di burocrazia mortuaria.
Iniziamo con una considerazione: non è la modulistica in sé a causare difformità operative, ma sono proprio queste ultime a produrre incartamenti errati, a cascata.
Le apparenti antinomie, semmai, sorgono da letture a volte sommarie delle norme ed istruzioni. In determinati momenti si ravvisa addirittura anche l’ incapacità di “vederle” correttamente a causa di pre-condizionamenti da impostazioni che non si riescono ad adattare al nuovo panorama Legislativo. Potenzialmente queste inerzie al cambiamento possono rallentare notevolmente il processo di informatizzazione della polizia mortuaria.

Sugli aspetti affrontati prima vi sono più elementi da valutare. Il primo è a chi spetti davvero (quando non sia la persona defunta ad avervi provveduto in vita) la “formalizzazione” della volontà alla cremazione e, prima di questo discrimen, se il prefato atto di volontà sia riferibile alla persona defunta oppure ai “familiari” più stretti (usiamo questo termine, per non fare grandi distinzioni tra coniuge e parenti nel grado più prossimo, secondo il notorio principio di poziorità); infine, quali siano i mezzi “tecnici”, in diritto, per questo rendere una volontà privata in veste solenne e scritta.
Il punto più importante ci pare quello relativo a chi spetti concretamente “decidere”. Ora: sia alla luce dell’art. 79 D.P.R. n. 285/1990 (anche prima della L. 130/2001, quindi), sia in forza della stessa L. 130 dell’anno 2001 ci sembra chiaro che, almeno testualmente, si ragioni sempre della “volontà dei familiari”.
Nell’art. 79 D.P.R. n. 285 (prima delle modifiche più recenti) il dettato del regolamento nazionale di polizia mortuaria si è sempre limitato alla sola “manifestazione” di volontà, senza indicazioni utili sulle modalità in cui essa si dovrebbe esternare.

Con la L. 130/2001 è stato affrontato questo nodo proprio semantico, e non solo di grammatica amministrativa, individuando lo strumento del “processo verbale” (trascuriamo pure il fatto che vi è un evidente errore nel senso della circolazione, quando si invertono le competenze territoriali questa figura giuridica, tra Comune di decesso e quello di ultima residenza).
Esso ben dovrebbe essere noto agli U.S.C., se non altro perché tutti gli atti dello Stato Civile – alla fine – sono “processi verbali” (anche se questo specifico non sia un atto proprio di stato civile, contemplato dal D.P.R. n. 396/2000).
Sul dilemma di chi decida effettivamente (in connessione con la “forma”), va ricordata la circolare telegrafica Ministero Interno n. 37/2004 che, per altro, non fornisce istruzioni dettagliate, ma riporta un parere (?) del Dipartimento Funzione Pubblica. La questione fu sollevata per ragioni di basso profilo, il quesito, infatti, implicitamente era orientato a conoscere se vi fosse o meno assoggettamento all’Imposta di bollo, mirando, di conseguenza a sottrarsene…surrettiziamente.

Peccato solo che questa abile ricostruzione, non senza qualche ragione di fondo, obliterasse come i “processi verbali” fossero già ex sé, fuori campo di applicazione dell’imposta, non richiedendo essi alcuna autenticazione di sottoscrizione della persona dichiarante.
I processi verbali sono formati da un pubblico ufficiale che accoglie e “traduce” in un testo materiale una qualche dichiarazione, le operazioni si concludono con la sottoscrizione del dichiarante e la sottoscrizione del pubblico ufficiale.
Citiamo anche alcune formule, che rinvengono origine nella previsione “… in difetto di ogni altra manifestazione di volontà …”, la quale presenta purtroppo il vizio di rimanere indefinita.
Come noto, l’uso, in larga scala, della dichiarazione sostitutiva Atto Notorietà è stato introdotto con ordinanze di protezione civile (18/4/2020, la prima, poi reiterata, con un intermezzo) quando si affermò prepotente l’esigenza di ordine e salute pubblica di limitare al massimo la circolazione delle persone.

L’ordinanza di prot. civ. avrebbe potuto derogare da norma di legge (quella sul “processo verbale”, come modalità unica), pochi, però colsero il possibile bug di sistema. Si sarebbe, infatti, pur sempre trattato di strumenti “a tempo” e quando fosse venuta meno la loro efficacia, la situazione sarebbe stata nuovamente regolata dalle norme antecedenti.
Da ciò anche le consistenti pressioni sulle istituzioni per la reiterazione di quella parte dell’ordinanza iniziale.
Ciò ha comprensibilmente favorito la proliferazione di comportamenti non uniformi, arrivando, con Legge, alle modifiche all’art. 79 D.P.R. 285/1990, in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata ripresa e generalizzata.
Tra l’altro, la questione tributaria è, per altri versi, aggirata, in quanto a queste dichiarazioni si applica l’art. 38 D.P.R. 445/2000, che supera l’autenticazione di firma, sostituendola con l’allegazione di un documento di identità
Infine, i comportamenti eterodossi sono il poco confortante risultato di approcci parziali, che non riescono a collocarsi in un contesto dove si tenga conto delle modifiche via via intervenute.

Written by:

Carlo Ballotta

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