Atti di disposizione su spoglia mortale e diritto successorio

Avrei il solito problema arduo, di difficile soluzione, sempre in merito ad una volontà cremazionista, o dispersionista “obliqua”, cioè riportata da un semplice nuncius (= il famigliare aventi titolo a dichiarare), questa volta, però, proiettata nel futuro:

Esempio: X, unico superstite della famiglia (= non ci sono più altre persone aventi diritto), vorrebbe inserire nella propria scheda testamentaria una sorta di mandatum post mortem exequendum, destinando all’uopo anche una certa somma del proprio patrimonio, in cui disporre la cremazione del resti mortali (ex Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 254/2003) del padre, ancora oggi tumulati, al momento della naturale scadenza della concessione, prevista tra una decina d’anni.
La questione è sempre la stessa: come “scolpire” oggi, agli atti del Comune, una volontà che materialmente dovrà esser resa domani? Il soggetto, infatti, vuole tutelarsi per il tempo successivo alla propria morte, la quale (egli gode di cattiva salute) potrebbe sopraggiungere anche piuttosto rapidamente.

Vorrei, allora, approfondire l’istituto del mandatum post mortem exequendum in tema di cremazione: lo ritenete applicabile alla fattispecie in esame?

Sugli aspetti economici (disposizioni in favore dell’anima ex art. 629 Cod. Civile o comunque non patrimoniali ai termini dell’art. 587 Cod. Civile?) essi non rappresenterebbero in sé un insormontabile ostacolo;  l’oggetto del contendere invece, gravita attorno a questo punto di diritto: bisogna capire se il testamento sia lo strumento idoneo ad integrare, una manifestazione di volontà (persino surrogandola) che, forse, materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, e legittimata jure sanguinis o jure coniugii, agli uffici comunali.

La strategia più sicura sarebbe, in ogni caso, quella di provvedere a cremazione e successiva dispersione, quando l’unica persona titolata sia ancora in vita ed in possesso di tutte le proprie facoltà fisiche e soprattutto mentali.
Si ribadisce, se necessario, come il supremo giudice della nomofilachia abbia precisato (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23/05/2006 n. 12143) che il mandato post mortem exequendum, in ordine alla electio sepulchri, sia strumento idoneo a disporre per le esequie della persona interessata.
Non è, invece, chiaro se questa volontà possa riguardare anche le spoglie mortali di terzi, su cui il testatore – quando ancora vivo – avrebbe comunque avuto una certa potestà dispositiva.

Qual è la vostra idea a tal proposito?

Ho rovistato e scartabellato dappertutto, nella biblioteca di giurisprudenza, presso la facoltà di scienze giuridiche qui nella mia città (Modena!), sulla bibliografia presente sul sito www.funerali.org, e sui forum dedicati alla polizia mortuaria variamente presenti sul web, ma niente di niente, il mistero s’infittisce! Siamo dinanzi ad istituti altamente innovativi e casi simili non sono ancora stati sollevati in giudizio, magari con rito contenzioso, e poi in quale sede???

Solo un ultimo appunto: una volontà testamentaria di questo tipo, quando e se legittima, non potrebbe, comunque essere self executive, richiedendo, così, l’individuazione di un esecutore testamentario, funzionale, quanto meno, all’adempimento degli adempimenti gestionali sul sepolcro de quo, quando sarà giunta la fisiologica scadenza del rapporto concessorio.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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