L’art.79 comma 4 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede esplicitamente che l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto o dal medico curante o dal necroscopo CON FIRMA AUTENTICATA DAL COORDINATORE SANITARIO”.
Tale documento serve ad escludere il sospetto di morte violenta o dovuta a reato, ovviamente diventa del tutto superfluo quando la cremazione proprio perché il decesso è stato cagionato da fatto criminoso sia subordinata al rilascio del Nulla Osta (1) da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il DPR 285/90 chiede l’autentica della firma da parte del coordinatore sanitario proprio per garantire a chi autorizza la cremazione (dipendente del Comune a ciò incaricato ex Art. 107 Decreto Legislativo 267/2000) che la firma apposta dal medico sia proprio quella del soggetto preposto alla sottoscrizione del certificato.
Così il ruolo del coordinatore sanitario, citato dal DPR 285/90, è solo quello di autenticare la firma del medico che esclude il sospetto di morte dovuta a reato.
Si può affrontare il problema semplicemente attraverso la delega da parte del coordinatore sanitario (o della figura che nella A.USL in questione ricopre questo incarico) all’autentica della firma ad un qualunque altro soggetto da questi individuato nella struttura organizzativa della A.USL e data la natura della delega non è nemmeno necessaria una particolare qualificazione. Si pensi infatti che in ogni Circoscrizione comunale è un semplice impiegato che autentica le firme.
Una semplicissima soluzione sta nel delegare alla firma i medici necroscopi. In tal maniera, dovendo questi svolgere la loro funzione, nel contempo autenticano anche la firma del curante.
Se manca il curante è il necroscopo che svolge il lavoro di entrambi.
Il necroscopo è chiaramente individuato dalla ASL e ad essa risponde (art. 4 del DPR 285/90) e generalmente appone la sua firma unitamente ad un timbro della A.USL da cui è nominato. Adottando questa soluzione si semplifica la procedura sia per quanto riguarda i decessi all’interno di strutture sanitarie, sia per quelle in abitazioni private. Se il servizio di medicina necroscopica è già strutturato con turni adeguati, anche dal punto di vista dei costi gestionali non dovrebbero sussistere ulteriori oneri.
Problema: alcune direzioni sanitarie sostengono che dato siccome in base alla normativa nazionale non esiste più la figura del Coordinatore nessuno debba più provvedere all’autentica.
Secondo una diversa opinione l’autentica andrebbe eseguita dalla figura che sostituisce il coordinatore, in altre realtà locali, invece il medico curante ed il medico necrescopo sono convocati in comune per l’autenticazione della firma.
Ad avviso qualche commentatore, dalle posizioni del tutto minoritarie, essendo le le firme dei medici in deposito presso l’Ospedale non ci sarebbe bisogno di firma legalizzata (è però evidente un fatto da cui muove una prima obiezione: una firma depositata in apposito registro non è titolo sufficiente a dimostrare la sua autenticità).
Ovviamente l’autenticazione deve esser contestuale alla sottoscrizione, non è, quindi, corretta la prassi di firmare i certificato e farlo pervenire solo in un secondo tempo all’ASL per l’autentica.
Andiamo con ordine per rispondere a questi quesiti:
E’vero, lala figura del coordinatore sanitario e’ stata eliminata (3) nel 1992 (D.Lgs. 502/1992, art. 3), ma tale soppressione e’ dovuta al fatto che le relative attribuzioni sono di competenza della legislazione regionale: il riferimento va fatto al profilo professionale in quale, sulla base della legislazione regionale in materia di organizzazione delle funzioni delle ASL, svolge oggi lemansioni che, allora, erano attribuite al coordinatore sanitario.
In materia di organizzazione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide come strutturare il servizio. E ciò anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale (2) con cui i Giudici della Consulta ritennero eccedesse dalle competenze dello Stato l’indicazione puntuale nel regolamento di polizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare determinate incombenze
Il deposito della firme dei medici, poi, e’ stato abrogato nel 1968 (art. 28 L. 15/1968) tuttavia una regione, nella fattispecie l’Emilia Romagna pur essendo intervenuta in tema di cremazione e relative procedure con l’Art. 11 della propria legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 rifacendosi alla normativa nazionale di riferimento (Art. 79 DPR 285/90) invece di togliere il vincolo costituito dall’inutile appesantimento dell’autenticazione ha preferito aggirare l’ostacolo elaborando con la Circolare 20/2002 un sistema alquanto astruso (Andrea Poggiali, I Servizi Funerari 1/2007 pag. 54).
Il meccanismo si basa su questi passaggi: la certificazione di cui all’Art. 79 comma 4 DPR 285/90 viene rilasciata solo dai medici necroscopi previa acquisizione di un attestazione del medico curante in cui si accantoni anche il solo dubbio di morte dovuta a reato.
Si evita l’autenticazione perché le AASSLL debbono inviare a tutti i comuni l’elenco dei propri necroscopi con le rispettive firme.
Sarebbe molto più agevole applicare l’Art. 31 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 , secondo cui le firme dei pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione, anche perché la stessa legge 130/2001 (laddove applicabile) non menzione l’autenticazione della firma sul certificato a firma del medico necroscopo da acquisire agli atti prima di autorizzare l’incinerazione di un cadavere.
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(1) Il certificato del medico curante o del medico necroscopo (in assenza del curante) di cui al 4′ comma dell’art. 79 si riferisce all’usuale situazione di morte non violenta. In caso di morte violenta il medico curante non può escludere il sospetto di morte dovuto a reato. Cosicché si acquisisce agli atti il certificato che attesta tale sospetto. Il N.O. del’A.G. deve riportare in maniera esplicita che rende libero il cadavere per la effettuazione della cremazione e non in modo generico per la sepoltura.
(2) In proposito, appena uscito il DPR 285/90, vi fu un ricorso della Regione Lombardia presso la Consulta, da lei vinto con sentenza 174/1991. La sentenza riguarda sì la Lombardia, ma è estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato/adottino una legge di organizzazione in materia sanitaria. A maggior ragione oggi, in presenza della L.C. 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n.131.
(3) Questo aspetto è stato trattato anche dalla Circ.Min. n.24/1993 il cui punto 14.4 preferisce parlare in termini di “Firma autenticata dal funzionario delegato o da chi da lui delegato. A proposito del Funzionario incaricato esso non è soggetto a limiti di livello o qualifica come, invece, accadeva prima in regime di DPR 123/1994.