La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 è stata promulgata in funzione di una particolare tutela dei potenziali beneficiari, “… con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire …” (art. 1), tanto che, nell’eventualità in cui il beneficiario, sia interdetto od inabilitato, il decreto di nomina di amministratore di sostegno “è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.” (art. 405, comma 3 C.c., quale introdotto dall’art. 3 stessa L. 9 gennaio 2004, n. 6).
Da questa filosofia legislativa di fondo discende una logica conseguenza : l’istituto dell’amministrazione di sostegno è sostanzialmente alternativo all’interdizione (si trascura, l’inabilitazione, la quale non incide pienamente sulla capacità di agire, se non limitatamente agli aspetti patrimoniali, oltretutto quando di straordinaria amministrazione).
Si deve, poi, rimarcare come, di norma, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia, immediatamente esecutivo (art. 405, comma 1 Cod. Civile, salvo che nell’ipotesi del comma 3, citato, dove l’esecutività è, invece, subordinata alla revoca dell’interdizione, da cui consegue il pieno riacquisto della capacità di agire del beneficiario).
L’amministratore di sostegno, oltretutto, non assolve compiti predeterminati, in via generale, dalla Legge, come, al contrario. si ha per gli altri due istituti di protezione delle persone maggiori di età, bensì quelli che sono nominativamente indicati nel decreto di nomina (numerus clausus, non ampliabile!), ed essi sono tendenzialmente di ordine patrimoniale (art. 405, comma 4 Cod. Civile.), ragion per cui non si possono dilatare all’esercizio di diritti personali, men che meno personalissimi, come accade proprio per gli jura sepulchri, ossia per gli atti di disposizione del proprio post mortem.
Tra l’altro, l’art. 404 Cod. Civile segue la stessa direzione concettuale, nel senso di considerare gli “interessi”, rispetto a cui il beneficiario può essere “assistito” dall’amministratore di sostegno o, se espressamente previsto tra le attribuzioni conferite con il decreto di nomina, anche essere “sostituito” da quest’ultimo, in termini di rappresentanza (artt. da 1387 a 1399 Cod. Civile), anche se l’orientamento della Legge tende a privilegiare al massimo l’autonoma capacità di agire del singolo soggetto.
La scelta della pratica funeraria della cremazione afferisce ai diritti personalissimi (assoluti ed intrasmissibili concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo, nel solco dell’art. 5 Cod. Civile, si è, così, in presenza di una fattispecie che non ammette rappresentanza (la quale ha valore riguardo ai negozi giuridici di tipo patrimoniale), tuttavia mancando una diretta manifestazione di volontà della persona interessata, l’ordinamento giuridico individua anche in capo ad altri, jure coniugii ed in subordine, jure sanguinis, e sempre secondo poziorità, la legittimazione a disporre, come accade con l’art. 3, comma 1 lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale, oltretutto, considera anche l’evenienza che la persona deceduta (non le persone della lett. b), n. 3) si trovi in condizioni d’incapacità, affrontando tale caso, invero nemmeno così raro, all’immediatamente successiva lett. b). n. 4.
Per quanto riguarda specificatamente la questione posta, si dovrebbe considerare come l’art. 405, comma 4 Cod. Civile annoverri anche ipotesi di provvedimenti d’urgenza, limitati alla “cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.”
Per altro, quando vi sia (eventualmente, siccome, ormai, nella polizia mortuaria succede tristemente di tutto!) un provvedimento del giudice tutelare, solo una volta divenuto esecutivo, e tale da affidare all’amministratore di sostegno il potere di rendere la dichiarazione di volontà alla cremazione, la figura amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione (Il dirigente? L’ufficiale di Stato Civile?), non potrebbe certo discostarsi da quanto deciso con decreto del giudice tutelare.
Se scrutiniamo correttamente, ed in diritto, una tale fattispecie, questa situazione così anomala non dovrebbe neppure sussistere sia perché ha riguardo all’esercizio di diritti personalissimi, sia soprattutto perché, decedendo il beneficiario, l’amministrazione di sostegno non potrebbe più averne più la rappresentanza, mentre permarrebbe solo l’obbligo del rendiconto finale.
Come extrema ratio, ed in via del tutto occasionale (come potrebbe essere, ad esempio, nel caso in cui il de cuius non abbia coniuge o congiunti nel grado più prossimo (fermo restando il limite dell’art. 77 Cod. Civile sui livelli di parentela), si dovrebbe, forzando pesantemente lo spirito della Legge (dato che deceduto il beneficiario, la funzione dell’amministratore di sostegno, comunque verrebbe ad estinguersi), ottenere un pronunciamento del giudice tutelare tale da autorizzare l’amministratore di sostegno a proporre ricorso avanti al tribunale civile, ex art. 100 Cod. Proc. Civile (in termini di volontaria giurisdizione e non certo di rito contenzioso!), affinché esso adotti, accertato altrimenti e con ogni mezzo il volere del defunto, un provvedimento che, acclarata questa volontà, autorizzi la cremazione del cadavere.
Questo atto di natura giurisdizionale divenuto definitivo o dichiarato immediatamente tale, concretizzerebbe una delle varie tipologie di manifestazione della volontà, ancorché residuali, enumerate dall’art. 3, comma 1, lett. b (nelle sue differenti articolazioni in cui è ripartita) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.