AGCM: parere su crematori liguri conferma che si tratta di servizio pubblico locale

Nel parere n. AS1934/2023 – “Comune di Genova – Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in bollettino n. 2/2024 dell’8 gennaio 2024), si ricorda come l’attività di gestione dei crematori sia riconducibile all’ambito normativo dei servizi pubblici locali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2012.
L’Antitrust evidenzia come le soluzioni gestionali del servizio di cremazione incidano sulla tutela della concorrenza, per cui è prevista la competenza legislativa esclusiva dello Stato, a differenza degli ambiti di tutela della salute e di gestione dei servizi pubblici locali in cui vi è la competenza legislativa concorrente delle regioni.
Nel merito, l’AGCM effettua il confronto tra la normativa statale e quella della Regione Liguria in materia di gestione dei crematori laddove sia necessaria la separazione societaria rafforzata come prevista dalla Regione.
L’AGCM rileva che dal punto di vista della tutela della concorrenza non vi è contrasto tra i due ambiti normativi, in quanto la norma statale richiede come unico requisito per lo svolgimento del servizio di cremazione la sola separazione societaria, mentre la normativa regionale ligure, per l’esercizio di un’attività aperta al mercato (come quella funebre) da parte di un soggetto pubblico che svolge l’attività di cremazione, esige una vera e propria separazione organizzativa e proprietaria.
Pertanto, secondo l’AGCM vi è compatibilità tra la normativa regionale ligure (che quindi permane) e quella statale sulla concorrenza, pur trattandosi – i gestori dei crematori – affidatari di servizio pubblico locale.
Il testo del parere AGCM è rinvenibile anche all’interno della banca dati di www.funerali.org, oppure scaricabile dal seguente link: Parere AGCM n. AS1934/2023 – “Comune di Genova – Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”

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