Affido ceneri: morte o rinuncia dell’affidatario, le possibili conseguenze

In quale modo regolare i rapporti giuridici (e di qual natura, poi, se non… personalissima?) che sorgono dall’atto di affido, in caso di morte dell’affidatario?

Se l’autorizzazione all’affido è, come si ha ragione di credere, intuitu personae e non trasferibile a terzi per atto tra vivi in un sorta di improprio sub-affido, nella titolarità formale e nella materiale detenzione delle ceneri a scopo di custodia, dovrebbe verificarsi una estinzione completa dei suoi effetti.

Specialmente sotto il profilo del buon governo del fenomeno funerario, soprattutto attraverso il reg. com. di polizia mortuaria, quali passaggi minimi contemplare affinché le ceneri (tutelate penalmente) non diventino res nullius? O meglio res derelicta, insomma non siano ingiustamente abbandonate.

E’ un’ulteriore criticità di questo controverso istituto, ancora abbastanza ambiguo, nelle sue ripercussioni sul medio-lungo periodo.

Di tutto ciò abbiamo diffusamente e amabilmente (!) discusso in un convulso brain storming in redazione.
Ecco una sintesi guidata sulle nostre conclusioni.


“[…] Si può anche condividere che l’affidamento operi intuitu personae, -chiosa il Dr. Sereno Scolaro-, ma ne attenuerei gli effetti cui si perviene con determinate letture un po’ forzate, nel senso che sia esclusa la trasferibilità a terzi, salvo i casi in cui la persona defunta prima affidataria non abbia, a sua volta e quando ancora in vita, indicato la persona ora nuova affidataria, fatta sempre salva la possibilità di rinunciare alla designazione a questo particolare status (obbligazione?) di affidatario/a ceneri.

Autorevole dottrina, infatti, ritiene ammissibile che, a seguito di decesso della persona affidataria, altro familiare possa richiedere ed ottenere l’affidamento dell’urna cineraria, divenendo una sorta di affidatario di secondo grado.

Qui si pone la questione, centrale e del tutto dirimente, dell’importanza di previsioni ad hoc in sede di Reg. Com. di Polizia Mortuaria, ragion per cui si applica la norma (se c’è!) del Comune in cui sia conservata l’urna, ovviamente, sempreché non si tratti di luogo la cui corrispettiva L.R. affronti questo tema non certo banale con disposizioni di rango superiore, (poche Regioni, invero: ma ve ne sono: alcune regolano anche la rinuncia, altre considerano anche il caso del decesso dell’affidatario e/o il rinvenimento dell’urna presso l’abitazione di persona defunta).

Come, allora, qualificare correttamente l’entità medico-legale conosciuta come “ceneri derivanti da cremazione di feretro”? Sicuramente esse sono protette dalla Legge Penale, ed in un certo senso formano pure oggetto di diritti di disposizione, quindi potremmo inquadrarle in termini quasi di un bene meta-giuridico, seppur sui generis ed atipico?. Le ceneri non sono nè cosa nè persona, in senso stretto.

Citerei, solo, gli art. 407, 408, 410, 411 (comma 1) e 41 C.P., per il fatto che in queste disposizioni è esplicita l’equiparazione tra cadavere e ceneri, ma anche per le loro parti.

Ancora: se il de cuius ha optato in vita per l’affido, magari indicando anche il possibile affidatario (ipotesi esiziale!) chiara ed inequivocabile sarebbe la sua volontà di non ricever sepoltura in cimitero, ed il prefato desiderio, in pura teoria, potrebbe protrarsi a tempo…illimitato e dunque eccedente la vita fisica dell’affidatario.

Non mi sentirei di sostenere che l’individuazione dell’affidatario, in vita, da parte del de cuius, costituisca, di per sé solo, un rigetto dell’accoglimento in cimitero.
Si tratta di una scelta personale, ma non radicalizzerei questo orientamento a tal punto.
Si potrebbe pure ipotizzare questa fattispecie ulteriore:
la persona prescelta quale affidatario, potrebbe pure non accettare di assolvere questa funzione…”sepolcrale”.
Tralasciando questo ultimo aspetto, quando la persona affidataria venga a propria volta a decedere, dovremmo risalire alla regolazione generale dell’istituto.

Di conseguenza: ritenete in qualche misura successibile l’atto di affido? Per analogia e parallelismo sarebbe meglio applicare il criterio del subentro, come definito ad hoc dalla fonte regolamentare comunale, ma una pluralità di aventi titolo paralizzerebbe subito tutto l’iter, perchè le ceneri non sono certo frazionabili pro quota (esse rappresentano un unicum inscindibile) e l’affido a rotazione (messo a punto in Toscana?), soprattutto per chi debba controllare tutti gli spostamenti delle ceneri e le rispettive titolarità a mantenerle presso un domicilio privato, sarebbe il caos operativo.

Sulla L.R. Toscana che parla di affidamento plurimo, osservo come questa non approfondisca neppure le modalità di questo tipo di affidamento delle urne cinerarie.

Come agire allora? L’ideale sarebbe avere un’anagrafe mortuaria solo per le ceneri affidate (c’è stata una norma di questo tenore in Emilia-Romagna, poi abrogata in una tra le prime modifiche alla L.R. n. 19/2004), ricostruendone minuziosamente i movimenti, sino al loro naturale conferimento di default in cimitero.
Ciò comporterebbe però tutto un sistema informativo parallelo elefantiaco e farraginoso, appositamente pensato per il circuito extra cimiteriale delle urne.
I costi per implementare tutti questi percorsi sarebbero sostenibili, con le scarne risorse assegnate dai Comuni a polizia mortuaria e cimiteri?

L’informatica potrebbe esser un valido ausilio, se, un giorno, tutta l’attività istituzionale della polizia mortuaria fosse concentrata in un unico polo autorizzatorio (Stato Civile, in prospettiva???).

Si rammenta per rigore espositivo come sia improprio riferirsi sempre al servizio di stato civile, parlando genericamente di polizia mortuaria.
Un conto è quando si tratti di autorizzazioni nell’immediato post mortem, altro quando si operi in un tempo spesso molto successivo.
Adesso le autorizzazioni tipiche del settore sono parte propriamente comunali (trasporto, affido, operazioni cimiteriali) e parte dello Stato Civile (es. dispersione, cremazione stessa – almeno se di cadavere – ).
Questa bipartizione non semplifica certo l’intento di tali – può anche essere – scontate osservazioni.

Chiude i lavori l’Ing. Daniele Fogli con un’ultima postilla riassuntiva.


Precisiamo: l’ interpretazione di sintesi offerta da funerali.org al suo pubblico segue il criterio di coerenza con qualsivoglia politica cimiteriale adottabile, purchè assennata: ovvero, nel caso de quo, contenere le uscite di defunti dall’alveo cimiteriale.

C’è, invece, chi ha altre visioni più liberaleggianti. Ragion per cui l’interpretazione diventa meno rigida e stringente.

Al momento l’istituto dell’affidamento ceneri è regolato dalla l. Statale 130/2001, la quale pone come unico vincolo che l’affidamento sia ai familiari.

“e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;”

A seguire c’è la norma sul come garantire che l’urna non sia profanata (TU LLSS), dandole stabile e sicura collocazione in tumulo.

Inoltre sussistono indicazioni del Consiglio di Stato col parere n.2957/3 del 29 ottobre 2003.

Il resto della normazione deriva di conseguenza, o per legge regionale o per regolamento comunale o ancora per atto di affidamento stesso.

A mio parere non è prevalente il volere del de cuius sui confini di ordine pubblico disegnati e dati dal Legislatore, quando disciplina a più riprese l’affido delle ceneri, ma vi è appunto un limite invalicabile…la Legge stessa.

Altra compressione all’esercizio del diritto di affido del tutto legittima è il rifiuto dell’affidatario individuato dal de cuius a svolgere tale ruolo.

Se la regolamentazione ammessa (per scelta del comune con regolamento di P.M. o nell’atto di affidamento, pur sempre entro la cornice legislativa regionale) è la formula dell’affidatario unico ed univoco, (cioé unico familiare indicato in vita da de cuius) il termine dell’affidamento dell’urna corrisponde al recesso volontario dell’affidatario, o con la sua stessa morte. L’urna deve tornare obbligatoriamente in uno dei luoghi consentiti in via generale dalla legge e cioé, oggi, il cimitero.

In altri termini l’affidatario è tale e non è proprietario dell’urna contenente le ceneri, e quindi non può cederla a terzi o lasciarla in eredità.

Se il de cuius e la regolamentazione esistente ammettono l’affido a rotazione tra diversi familiari (appunto plurimo), valgono gli stessi principi di cui sopra. Finite le turnazioni possibili l’urna torna in cimitero.

Quindi, pare di trarre dalle precisazioni del Dr.Scolaro un’ulteriore spunto di riflessione, poichè nel caso in cui il de cuius non abbia indicato espressamente un familiare come affidatario, si legittimerebbe la possibilità che vi sia uno dei familiari consenziente all’affidamento e che questi a sua volta, possa – d’accordo altro familiare – trasferire tale ruolo di affidatario ad altro familiare. Secondo la nota gerarchia del classico principio di poziorità.

A nostro comune avviso ciò varrebbe solo se non contrasta con limiti posti dal regolamento di P.M. o dall’atto di affidamento (come sempre coerenti con la legislazione regionale, se esistente) quindi solo in mancanza di apposite restrizioni o particolari divieti a proposito.

Infine: sull’urna tornata in cimitero: se qualcuno provvede a garantirne la permanenza in una sepoltura privata e dedicata bene, altrimenti le ceneri saranno conferite in cinerario comune e l’urna vuota diventa rifiuto.

Ovviamente ogni trasferimento da luogo di affido a cimitero dovrà essere preventivamente autorizzato.

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Carlo Ballotta

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