ADM: conferma che aliquota dell’accisa sul gas usato nei crematori va conteggiata non per usi industriali, ma civili

La questione dell’aliquota di accisa per l’uso del gas in un impianto di cremazione è da anni all’attenzione dei gestori dei crematori che, a più riprese, hanno cercato di ottenere dalle sezioni periferiche dell’agenzia delle dogane r monopoli (ADM) una qualche risposta a loro favorevole, non ritenendo corretto che si utilizzasse per la cremazione la stessa aliquota usata per gli “usi civili”, ma bensì attività di servizi con carattere industriale.
Le singole sezioni territoriali hanno sempre risposto “picche”.
Ora è recente il pronunciamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e del monopoli (ADM), la quale con la circolare n. 24 del 24/11/2023 “ACCISA SUL GAS NATURALE. – APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA D’ACCISA PER COMBUSTIONE “PER USI INDUSTRIALI” AI CONSUMI DI GAS NATURALE IMPIEGATO NELL’ATTIVITA’ DI CREMAZIONE“, ha precisato, confermando la precedente impostazione, che l’aliquota d’accisa per combustione ”per usi industriali” non può trovare applicazione riguardo ai consumi di gas naturale impiegato nel servizio di cremazione dei defunti, non configurandosi i presupposti per il riconoscimento di ”industrialità” dell’attività in questione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 504/1995.
Di seguito si rimanda al link con l’elencazione delle aliquote in vigore nel di accise predisposta dall’agenzia delle dogane (non solo per il gas).
Le argomentazioni addotte nella circolare (presente anche in banca dati delle circolari del nostro sito www.funerali.org) per sostenere che il servizio di cremazione non ha carattere industriale, ma civile, non sembrano pienamente condivisibili, ma finché non si intervenga con una specifica modifica normativa o impugnando la circolare – con esito positivo dell’Autorità adita – , i suoi contenuti vanno osservati.

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