Nell’impianto del D.P.R. 10 settembre 19900 n. 285, almeno, autorizzazione al trasporto ed alla cremazione, competendo allo stesso ufficio (si veda, a tal proposito, il regolamento per l’organizzazione di uffici e servizi di cui agli artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000) possono esser contestuali, ossia insistere fisicamente sullo stesso supporto cartaceo (occorre sempre applicare doppiamente l’imposta di bollo ex DPR 642/1972?) Forse sì. Ma il documento, però dovrebbe esser redatto in duplice copia; l’una da consegnare, dopo l’arrivo in cimitero, al responsabile del servizio di custodia, l’altra, invece, dovrebbe rimanere agli atti nell’archivio dell’impianto di cremazione. Questa possibilità di notevole semplificazione è inibita per le autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione (laddove si applichi l’art. 3 della L. 30 marzo 2001 n. 130) in quanto l’una riguarda il dirigente, l’altra, invece, in molte Regioni d’Italia all’Ufficiale di Stato Civile (si veda l’Art. 11 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, poi ripreso dall’art. 40 dell’attuale D.P.R. n. 445/2000). È pure impossibile per le Regioni, che, come la Lombardia, si siano dotate di appositi schemi ufficiali per le singole autorizzazioni.
Teoricamente, allora, sì, vi potrebbe essere contestualità; tuttavia, la modulistica regionale non è modificabile se non con altra D.G.R. (e non dal singolo Comune, anche se per ragioni di mera operatività gestionale.).
Rammentiamo, in ultima istanza, come le autorizzazioni alla tumulazione/inumazione di cui all’art. 74 D.P.R. n. 396/2000 di pertinenza esclusiva dell’ufficiale di stato civile, riguardino i servizi di cui all’art. 14 D.Lgs n. 267/2000, mentre quelle relative al decreto di trasporto concernano le prestazioni di cui all’art. 13 D.Lgs n. 267/2000 divenendo, così non fisicamente riducibili ad un unico atto.
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