Nel nuovo Reg. Reg. Lombardia alla pratica funebre della cremazione, e alle destinazioni delle ceneri sono dedicati gli artt. 12, 13 e 14, con una disposizione loro comune, l’art. 15, che prevede l’utilizzo di modulistica regionale, per rendere più fluidi e veloci, nonchè omogenei i flussi informativi nel circuito della polizia mortuaria.
Pregevole è, poi, l’intento di informatizzare tutti questi necessari passaggi amministrativi e medico-legali.
Ora, in particolare il controverso istituto dell’affido ceneri (sempre più problematico!) è stato completamente ridisegnato dall’art. 14, costituito in tutto da quattro commi.
Noi, per ragioni di brevità esamineremo quelli centrali per enucleare bene il fulcro della questione giuridica, non indifferente per gli operatori di zona del diritto funerario.
In materia di affidamento ai familiari delle urne cinerarie, si prevede innanzitutto la legittimazione in capo ai familiari richiedenti, individuandoli con la locuzione “aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione”, che sembra volta a prevenire eventuali contenziosi tra pluralità di persone.
È da sottolineare come venga precisato con chiarezza che l’affidamento può essere solo familiare e a uno dei soggetti elencati alla lett. b) n. 3, del co. 1 dell’art. 3 della L. 130/2001, ma si veda anche la L. n. 76/2016 sulle unioni civili e le famiglie di fatto, per estendere la platea di persone potenzialmente portatrici di questa ulteriore sfaccettatura del diritto primario di sepolcro.
Il comma 1, secondo periodo, prescrive che l’affidamento dell’urna sia autorizzato dal Comune di decesso, mentre, nel caso di urna già sepolta, la competenza all’adozione del provvedimento spetterebbe anche logicamente al Comune di precedente sepoltura.
Si ritiene che potrebbe essere considerata illegittima questa pratica se contrasta con il volere del de cuius o di chi ha provveduto alla sepoltura precedente.
Dunque dovrebbe essere ammissibile solo nel caso di rinvenimento postumo di volontà del de cuius di affidamento dell’urna cineraria a familiare o cambiamento della volontà di chi ha scelto l’originaria tumulazione.
In tutti i casi di affidamento, la conservazione dell’urna cineraria avviene nel luogo indicato nell’atto di affidamento, ciò comporta che questo luogo sia indicato fin dalla richiesta dell’affidamento.
Al comma 2 è previsto l’obbligo per il familiare affidatario di comunicare al Comune che ha autorizzato l’affidamento di segnalare il mutamento del luogo di conservazione dell’urna cineraria.
Tale comunicazione si configura come necessariamente preventiva, dovendo essere richiesta l’autorizzazione al trasporto della stessa (art. 3, co. 1, lett. f) L. n. 130/2001).
Qui si richiamano le basilari competenze funzionali e geografiche nel procedimento autorizzativo di polizia mortuaria.
Specie nell’affido, dove si potrebbe seppur configurare un conflitto di attribuzione tra enti territoriali.
Allora: limitatamente all’affido sorgono alcuni dubbi interpretativi:
Chi autorizza alla fine?
Genericamente la polizia mortuaria comunale, ricadendo la fattispecie nel novero degli atti ex art. 107 comma 3 lett. f) D.lgs n. 267/2000 o lo Stato Civile ex art. 3 : n. 130/2001 = ecco il primo quesito sulla competenza funzionale.
La Legge Regionale e men che meno un regolamento regionale possono entrare in nessun modo in materia riservata alla legge statale, secondo dettato Costituzionale (come è lo stato civile).
Il difetto assoluto di potestà normativa dovrebbe farci propendere per un salomonico provvedimento dirigenziale di autorizzazione.
Soprattutto quale Comune autorizza, nell’evenienza di atto d’affido i cui effetti interessino due distinti Comuni?
In altri termini si sta evocando la competenza geografica: vero nodo irrisolto.
Il Comune di decesso potrebbe davvero diventare un unico polo in cui s’accentrerebbero tutti i procedimenti propri della polizia mortuaria (in seguito decesso di una persona), con un notevole snellimento burocratico.
Si ponderi, però, anche sulla soluzione, sin d’ora seguita che vorrebbe interessato per il rilascio della prefata autorizzazione il solo Comune di effettivo affido.
Ad es. quale titolo ha il Comune di X ad autorizzare la detenzione di urna cineraria presso un privato domicilio del Comune di Y?
Chi vigila, poi?
Chi introita le sanzioni eventuali?
Ma X quando autorizza chiede un feed-back ad Y, oppure autorizza e basta…e sulla base di quale presupposto?
Così concepita la norma sarebbe perfetta, ma su scala nazionale:
ad autorizzare sarebbe allora il solo uff. stato civile con atto valido su tutto il territorio italiano.
Si ricorda, infatti, come lo Stato Civile attenga ai servizi di cui all’art. 14 D.Lgs n. 267/2000 (cioè statali e demandati per la mera esecuzione ai Comuni) e non a quelli eminentemente comunali di cui al precedente art. 13 D.Lgs cit. come, appunto, la classica polizia mortuaria, almeno per come la conosciamo ad oggi, incardinata su quell’ente locale che ne rappresenta la cellula costitutiva ed operativa.
Le modalità di affido potrebbero anche variare da Comune a Comune, dopo tutto!
Si ravvisa un potenziale conflitto:
per il cittadino potrebbero esservi complicazioni tra incartamenti e marche da bollo…forse.
Preconizzavamo, evidentemente a sproposito scenari apocalittici, con impugnative e contro-ricorsi perchè, sarebbe infinitamente più logico che una qualsivoglia attività, soggetta ad autorizzazione, fosse permessa dalla competente autorità del luogo ove essa fisicamente verrà svolta, soggiacendo, com’è ovvio anche ad eventuali controlli.
A tale lettura del tessuto normativo ricostruibile, nel composito e destrutturato panorama legislativo italiano in esame, addivenne anche il T.A.R. Toscana, qualche anno addietro, scrutinando appunto un caso per certi versi analogo, sempre in ordine ad una destinazione “atipica” delle urne cinerarie ed introdotta dalla enigmatica L. n. 130/2001.
Nel fatto da cui origina la sentenza toscana si ragionava peggio ancora di dispersione, con annessi profili penalistici, ma questa pronuncia offre parecchi motivi di riflessione sui rispettivi intrecci di ruoli e responsabilità tra enti periferici, rispetto allo Stato Centrale nella difficile gestione della macchina amministrativa in campo funerario).
Questa la linea guida tracciata sin oggi come vademecum per la risposta a quesiti di varia natura, qui su funerali.org.
La Redazione reputa di sposare a ragion veduta questa visione ermeneutica dei rapporti complicati tra Comuni, nell’intricato sistema funerario italiano.
Secondo noi, almeno, c’è un deficit di legittimità nel rilascio di siffatta autorizzazione.
Queste sono le poche, ulteriori glosse di pratica funeraria, da sviluppare – magari – in un altro articolo tematico dedicato al nuovissimo regolamento regionale della Lombardia.