Con lo zinco…o senza?

Durante l’ennesimo esame comparativo tra le diverse norme di polizia mortuaria che regolano la cremazione e le richieste avanzate dalle SoCrem, per snellire le procedure amministrative o d’ordine igienico-sanitario, abbiamo notato un dettaglio sconvolgente: da parte delle imprese funebrisi chiederebbe, con sempre maggior insistenza, ai gestori degli impianti crematori, soprattutto in occasione delle operazioni cimiteriali massive di estumulazione, l’incinerazione dei feretri anche in presenza di vasca zincata, quando ciò non è più possibile, se non in rarissimi casi di impianti ancora predisposti per abbruciare lo zinco, in forza delle sempre più restrittive norme sulle emissioni gassose ed inquinanti in atmosfera.

 

Ricordiamo, infatti, che la legge (Art. 80 comma 1 DPR n.285/1990) prevede l’inserimento nel forno del defunto (sia esso cadavere o resto mortale) e della cassa che lo contiene, nella sua interezza, per ovvi motivi di pietas e rispetto.

 

Ad una prima impressione, questa istanza ci è parsa, da subito, un assurdo in terminis: il metallo non si può bruciare, ma solo fondere, a meno che non si ragioni di temperature da fantascienza.

 

Gli ottocento/mille gradi sviluppati da un forno crematorio, con ogni probabilità, non sarebbero certo sufficienti.

 

Non riuscivamo a capire il bisogno di introdurre anche il cofano di metallo nel forno, quando, ad oggi esistono i dispositivi ad effetto impermeabilizzante sostitutivi della lastra di zinco

inner content 01Tra l’altro, anche In caso di inconsunti rinvenuti con l’estumulazione ordinaria si rimuove sempre il coperchio metallico per collocare l’eventuale resto non mineralizzato in un contenitore cartaceo facilmente biodegradabile o combustibile (Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004) da inviare ad ulteriore interro oppure alla cremazione, mentre per la ri-tumulazione, quando ammessa in sede locale, sarebbe, comunque, necessaria la doppia cassa qualora risultassero presenti parti molli (tessuti, cartilagini) con conseguente rischio di percolazioni post mortali all’esterno del tumulo.

 

Se, poi, il feretro da incinerare è preparato con la controcassa di zinco deve anche esserci, per forza, anche un cofano di legno massello ex Art. 30 DPR n.285/1990, che, data tale consistenza, brucerebbe a fatica, richiedendo molto più tempo. e dispendio di calore.

Continuavano, poi, a non esserci chiari alcuni aspetti tecnici: quando, infatti, si procede all’estumulazione di una bara la parte in metallo risulta, quasi sempre semidistrutta dalle operazioni stesse d’apertura del feretro oppure dall’azione prolungata di gas e liquami putrefattivi fortemente acidi. e, quindi, corrosivi, senza poi considerare come lo zinco, con il tempo, tenda naturalmente a passivarsi, perdendo consistenza e spessore.

Solo in un secondo momento gli eventuali resti non scheletrizzati vengono cremati o nuovamente interrati in attesa di una loro rapida mineralizzazione, anche grazie all’aiuto di correttivi chimici, come potenti enzimi dall’effetto solvente o biodegradante.

 

Raramente, quindi, vengono inviati alla cremazione anche i rottami metallici, pare infatti, che siano operative sul mercato aziende specializzate nei recuperi di manufatti zincati per sepolture.

 

Nel corso di una riunione tecnica abbiamo deciso di esporre questi atroci dubbi sepolcrali ad alcuni esponenti di spicco dell’associazionismo cremazionista, molto attivo nell’Italia settentrionale:

Il primo ha così risposto ai nostri interrogativi:

D’accordo che il metallo si fonda e non bruci. Non occorrono, però, temperature stratosferiche! Non sono un tecnico, ragion per cui per cui le spiegazioni possono esser fornite dagli impianti crematori (inveso sempre pià rarefatti) dove si bruciano feretri tranquillamente anche in presenza di casse di zinco. Il feretro, con il guscio interno di metallo inossidabile, viene introdotto non aperto nel forno. Quindi l’unica operazione aggiuntiva consiste nel rimuovere la copertura.

 

Esistono i sistemi ad effetto barriera ed altre soluzioni igieniche come i materassini assorbenti, ma, al momento non sussiste, a livello nazionale, rimanendo in vigore il paragrafo 9.1 della Circ. MIn. SAnità n. 24/1993 alcuna norma formale che obblighi a non usare più lo zinco con cui rivestire l’ interno o l’esterno del cofano ligneo. Il discorso non è tanto riferito al presente, dove si tende a superare il confezionamento del feretro on la doppia cassa, ma al passato dove lo zinco era usato nella quasi totalità dei trasporti.

 

Non è esatto sostenere che in caso di resti inconsunti si rimuova sempre il coperchio zincato. Questa procedura ex Art. 75 comma 2 DPR n.285/1990, vale per la successiva inumazione, essa, però, non è sempre rispettata per la cremazione che si effettua anche con le casse zincate. Naturalmente parliamo di casse zincate interne. Se si tratta d’involucri esterni di zinco (possibilità quasi mai attuata, ma contemplata dal DPR n.285/1990) è chiaro che si debba rimuovere la vasca metallica con relativa copertura, per facilitare la combustione del feretro.

 

Ricordo, inoltre, che l’apertura delle casse, all’atto dell’estumulazione, comporta sempre la presenza dei funzionari delle ASL per la constatazione della consunzione. Se non si apre il coperchio e si avvia direttamente la bara alla cremazione (Art. 3 comma 1 lett. g) Legge n.130/2001????), non c’è bisogno di operatori sanitari. Le ASL chiedono, poi, che la loro presenza venga evitata in futuro ed in loro supplenza sia presente il personale necroforo, il quale, risulta pur sempre incaricato di pubblico servizio, come risulta già da svariate norme regionali volte a “demedicalizzare” la polizia mortuaria, eliminando i controlli dell’Autorità Sanitaria.

 

Il secondo, invece, ci ha spiegato come ancora in alcuni impianti si proceda all’introduzione nella cella crematoria anche di cofani muniti di vasca e coperchio zincati. “Adesso, grazie alla tecnologia esistono materiali nuovi e meno inquinanti capaci di garantire l’ermeticità della cassa per il tempo necessario al trasporto. Purtroppo, però, la legge, almeno formalmente, non proibisce ancora il confezionamento del feretro con anima realizzata in nastro metallico.

 

Lo zinco, lavorato in lamine molto sottili, si scioglie facilmente ed in parte si volatilizza, assieme ai vapori della combustione; un’altra componente, invece, fonde e si deposita sul fondo del forno sotto forma d’ incrostazioni residue.

 

Lo stesso fenomeno accade per le viti con cui il coperchio di legno è assicurato alla superficie del cofano.

 

Queste parti metalliche, per rispetto verso le ceneri umane che potrebbero aver inglobato, durante il processo di raffreddamento vengono destinate al cinerario comune.

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Carlo Ballotta

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6 thoughts on “Con lo zinco…o senza?

  1. i miei genitori morti nel 1997 e 2000, sono stati messi con cassa di zinco nei loculi, ora essendo in un paese distante , vorrei farli cremare e portarli dentro unìurna nella mia residenza,,,vorrri sapere se è possivile fare la cremazione con cassa di zinco senza espiantare i resti…..se le spese per la cremazione si possono detrarre ???? grazie

    1. X Piera,

      Se sono passati minimo 20 anni dalla tumulazione dei due feretri prima (fatte salve eventuali norme locali o usi e costumi) si procede SEMPRE alla ricognizione sullo stato di scheletrizzazione dei resti mortali, aprendo la cassa di zinco. La cremazione dei resti mortali, magari composti entro una semplice cassa (legno grezzo, cellulosa, cartone) è anche più vantaggiosa dal punto di vista economico (= tariffa agevolata). Le spese detraibili sono solo quelle in occasione del funerale, altre operazioni di polizia mortuaria, (sottoposte a tariffa, per declaratoria comunale) non sono deducibili fiscalmente.

  2. X Mario,

    la “diabolica” legge in questione è, appunto, la Legge 30 marzo 2001 n. 130.

    Costituisce un dato abbastanza noto che la Legge n. 130/2001 sulla cremazione sulla dispersione delle ceneri sia, ormai, una legge “strana” e, quasi “fantasma”, se consideriamo come questa formalmente ci sia, ma, nei fatti, per il comune cittadino è come se non ci fosse, dato l’ampio ricorso al rinvio a specifici strumenti di attuazione, almeno per gli addetti ai lavori.

    Tuttavia, il trovarci, da quasi 13 anni, in presenza di una legge al momento inapplicabile determina attese ed aspettative, soprattutto considerando anche come la mancanza di strumenti di attuazione non sia imputabile ad inerzie o ritard omissivi, quanto, piuttosto,a mutamenti negli scenari normativi di ben più ampia portata (ci si riferisce alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) che non consentono più la loro emanazione o, almeno, non la permettono nei termini che la stessa L. 130/2001 prendeva in considerazione come possibili (ed, allora, concretamente fattibili).

  3. volevo sapere qual’e’ la legge nazionale che autorizza la dispersioni delle ceneri perche’ in molti comuni dicono che e’ vietato. grazie mario

  4. Uno degli aspetti critici della normativa nazionale sulla cremazione (e la questione qui posta non sarà risolta neppure quando potra’ essere applicabile la L. 30/3/2001, n. 130, almeno in questi termini) e’ il fatto di condizionare il ricorso a tale pratica ad un ‘filtro’, sia esso il testamento, la volontà rappresentata dai familiari, l’adesione a una SOCREM: se si considera come ciò manchi del tutto per l’inumazione o per la tumulazione, un’effettivo parallelismo tra la cremazione e le altre forme di sepoltura (in particolare, l’inumazione cui, da tempo, essa e’ equiparata, quale servizio pubblico locale ancorchè oggi a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 440/1987) richiederebbe il superamento di questa barriera d’ingresso di tipo procedurale.

    Perché non uscire dall’ipocrisia semantica e dare alla scelta cremazionista la stessa dignità che hanno l’inumazione e la tumulazione? Questo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico di polizia mortuaria, conferito alla cremazione significherebbe liberare questa opzione per il post mortem, da tutti gli orpelli burocratici che attualmente la avviluppano e la affliggono.

    Forse però una risoluzione ministeriale con cui si riconsideri l’interpretazione data con la circolare 37/2004 potrebbe essere possibile hic et nunc e, e sarebbe più che opportuna; di certo contribuirebbe a diradare la nebbia che attualmente avvolge il contesto della manifestazione della volontà cremazionista.

  5. Il discorso che comprende il settore cremazioni è ancorato a burocrazie da parte di aziende che non vogliono perdere la loro parte di fetta nel servizio funerario ed al comune che vorrebbe investimenti privati a favore dell’ ente pubblico, è inoltre poco sensibile il fatto che nel nostro paese si
    parcheggino cofani in attesa di effettuare tale rito.

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