In Lombardia il compito della “verifica feretro”, delineato dall’Art. 36 Reg. Reg. n. 6/04 e relativa circolare esplicativa n. 21/05 (identita’ defunto, osservanza norme per il trasporto e sigillo)e’ incombenza dell’addetto al trasporto .
Per assolvere tale mansione la LR n. 22/03 chiarisce che il cofano deve essere lasciato aperto (per procedere agli accertamenti, tenuto conto della visione delle autorizzazioni che accompagnano il feretro e della destinazione dello stesso) cosi’, dopo la sua chiusura, (saldatura della cassa, o semplice apposizione del coperchio ligneo) cui attende il personale dell’impresa funebre, non sempre coincidente con chi garantisce il trasporto, quest’ultimo viene sigillato dall’addetto al trasporto.
Lo stesso legislatore lombardo (Art. 32 Reg. Reg. n. 6/2004) consente che il trasporto di cadavere possa essere disgiunto dalla fornitura del feretro e anche in tal caso l’addetto al trasporto e’ distinto dal fornitore del cofano.
E’importante osservare come l’attivita’ di controllo sul feretro sia analoga a quella svolta in passato da vigili sanitari , essi, quindi, si trovavano nelle stesse condizioni dell’addetto al trasporto che non aveva confezionato il feretro.
In Lombardia la Regione con apposita circolare gia’ da anni aveva stabilito che l’attivita’ di cui al punto 9.7 della circolare 24/93 del Ministero della Sanita’ fosse da svolgersi da parte di diverse (rispetto alle USSL) Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’attivita’ di polizia mortuaria e cioe’ i Comuni. Nel caso in cui non sia il regolamento di polizia mortuaria comunale ad intervenire, e’ il Sindaco di ogni Comune (in quanto Autorita’ Sanitaria Locale) che, con apposita ordinanza o caso per caso, detta i criteri specifici
Ad un’attenta analisi, pero’, il meccanismo e tutto il processo autorizzatorio presentano una notevole criticita’ operativa.
Il confezionamento del feretro in rapporto alla sua destinazione ultima ed alla durata del trasporto non si risolve nella sola chiusura dello stesso con l’apposizione dei sigilli (Art. 36 comma 2 del regolamento regionale lombardo n.6/2004).
La sua preparazione e l’assemblaggio con tutti i dispositivi meccanici (vasca e coperchio di zinco, valvola o reggette, materassino assorbente) o chimici di cui all’Allegato 3 (sostanze a base enzimatica per neutralizzare il percolato cadaverico) cosi’ da sostenere il peso inerte del cadavere e trattenere i miasmi inizia in magazzino, quando i dolenti hanno scelto forma di sepoltura e tipo di cassa.
All’atto dell’incassamento la bara deve gia’ esser predisposta con tutti gli elementi prescritti dalla legge (l’allegato 3 del reg. reg. lombardo n. 6/04 impone anche l’obbligo di maniglie ‘portanti’) e l’incaricato del trasporto non puo’ personalmente accertarsi per esempio dello strato assorbente (polvere idrofila, segatura torba,) collocato nell’intercapedine tra vasca metallica ed il fondo della cassa lignea a meno di non estrarre il cadavere dal cofano con grave disappunto da parte dei dolenti.
L’autista addetto al trasporto solo perche’ materialmente guida l’autofunebre e come tale e’ titolare del decreto di trasporto non puo’ esser a conoscenza di tutti questi dettagli, rispondendo anche penalmente in caso di irregolarita’.
Sarebbe molto piu’ logico e coerente che fosse chi materialmente apparecchia la cassa e la chiude, dopo aver atteso alla composizione del defunto entro quest’ultima a redigere con cognizione di causa la certificazione sul corretto confezionamento del feretro.
La procedura se in occasione di un funerale l’impresa che ha acquisito il servizio esequiale vuole servirsi di un soggetto terzo per il solo trasporto da seguire sarebbe la stessa adottata per i trasporti internazionali, dove la sigillatura del feretro e’ pre-condizione necessaria ed indispensabile perche’ l’autorita’ amministrativa rilasci il titolo di viaggio (si tratta del cosiddetto ‘passaporto mortuario’ anche se questa formula linguistica sarebbe da applicare ai soli trasporti funebri tra paesi aderenti alla Convenzione di Berlino. ).
E’di rigore una doverosa precisazione: il comparto funebre della Lombardia vive una sorta di interregno, si tratta di un biennio transitorio che si concludera’ il 10 febbraio 2007 ossia dopo due anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale n. 6/2004 emanato a completamento della riforma sui servizi funebri, necroscopici e cimiteriali intrapresa con la Legge n. 22/2003
Dopo questo lasso temporale (cioe’ dal 10/2/2007), solo l’esercente l’attivita’ funebre potra’ eseguire i trasporti di salma e di cadavere.
Le ditte se hanno caratteristiche per poter essere impresa funebre secondo la normativa nazionale (vi e’ giurisprudenza costante sul questo postulato: poter “fare”impresa funebre servano la licenza d’agenzia d’affari ex Art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e quella di commercio generico non alimentare), potranno fare espletare i trasporti funebri fino al 9 febbraio 2007, tranne che non chiedano la autorizzazione all’esercizio di attivita’ funebre prima, che e’ assorbente di tutte le fattispecie, utilizzando anche parzialmente mezzi e personale di terzi, pur sempre in regola, tra le forme consentite dal regolamento regionale.
Le imprese del settore stabilmente attive in Lombardia se possiederanno i requisiti per poter essere solo agenzia d’affari o solo punto vendita in posto fisso di bare e articoli funebri in occasione del funerale se vorranno, potranno continuare a lavorare in questo modo specializzandosi su di una particolare fase dell’evento funerale, ma non potranno svolgere trasporti funebri interni alla Regione Lombardia; quando, invece, vi sia extraterritorialita’ con funerali da e per altre regioni sara’ sufficiente essere impresa funebre come stabilito dall’attuale DPR 285/90, circolare esplicativa 24/1993 – paragrafo 5.
[…n.d.r. il nostro Lettore ci scrive dalla Regione Marche, quindi il testo sacro di riferimento è rappresentato dalla Legge Regionale n. 3/2005 con relativo regolamento d’attuazione n. 3/2009 adottato ex Art. 11 Legge Regionale cit. Nella fattispecie le due fonti normative “abrogano” la competenza sanitaria della verifica feretro in capo all’AUSL, per traslarla alle imprese funebri che qui agiscono in veste di incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale)
Se il trasporto è transfrontaliero il diritto internazionale (Es. Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937) prevale su quello interno. Secondo una lettura molto fiscale della normativa (tenuto sempre contro del doppio binario, spesso sovrapposto, tra la legislazione statale e quella regionale) laddove sussistano rapporti di extraterritorialità (ossia quando il trasporto funebre ecceda i confini regionali) dovrebbe applicarsi per difetto di competenza della regione a legiferare fuori della propria “giurisdizione geografica”, la sola regola nazionale oggi realmente valida cioè il paragrafo 9.7 della Circ. Min. Sanità n. 24/1993 esplicativa dell’art. 30 DPR n. 285/1990, anche considerando come queste certificazioni di portata igienico-sanitaria non dovrebbero esser surrogabili da soggetti terzi, ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 445/2000, rispetto a quelli istituzionali, men che meno di diritto privato perché s’innescherebbe un pericoloso conflitto d’interesse o di attribuzione tra il controllore ed il controllato, venendo, così meno il momento dialettico della terzietà tra i diversi attori (pubblici poteri ed imprese funebri) della polizia mortuaria. Alcuni commentatori, però, già in solo regime di DPR n. 285/1990 intravedevano la cosiddetta verifica feretro come attività non tanto a rilevanza sanitaria e dunque propria dell’AUSL, quanto attratta nelle incombenze della polizia mortuaria comunale, certo secondo lo stesso DPR n.285/1990 (Art. 16)è l’autorità sanitaria a dover vigilare sul trasporto funebre, così anche quest’interpretazione così minimale e comunque ante leggi regionali, sembrerebbe perdere consistenza e fondamento giuridico.
Il problema si complica perché alcune regioni, specie se limitrofe, sembrano aver instaurato tra di loro una sorta di implicita proprietà transitiva per demedicalizzare reciprocamente la polizia mortuaria ed il trasporto funebre in particolare: vale a dire si crea una sorta di cortocircuito per escludere l’imperatività DPR n. 285/1990 in favore delle rispettive leggi regionali, più permissive e “moderne”.
Fermate questo giuoco impazzito perché nessuno ci capisce più niente: come può, infatti, in Emilia-Romagna, tra l’altro senza nessun atto formale di “convalida” ad esempio considerarsi legittima una procedura ad hoc implementata su suolo della regione Marche, quando nelle due regioni il fenomeno funerario è regolato in maniera diversa e del tutto autonoma? L’unico comun denominatore tra le due esperienze è il vecchio e caro DPR n. 285/1990, il quale delinea chiaramente ruoli e responsabilità operative.
Personalmente questa tesi è piuttosto ardita e sconsigliabile, in quanto foriera di disguidi e conflitti striscianti (Usurpazione di Pubbliche Funzioni ex Art. 347 Cod. Penale?) tra Enti o strutture di varia natura e profilo che per forza non sono tenuti né a riconoscersi né ad interagire con spirito di collaborazione, se non in virtù di un gentleman-Agreement dettato non tanto dal diritto quanto da uno stato di pura necessità per garantire l’ordinato svolgimento di questo delicato servizio, in attesa di una norma finalmente omogenea ed unificante.
Nella mia regione la polizia mortuaria è stata “demedicalizzata” attraverso apposita norma, con le incombenze proprie della vigilanza sanitaria ormai trasferite in capo ad altri soggetto non istituzionali.
Ho, però, molte osservazioni e perplessità e sulle operazioni di verifica feretro, tra queste una in particolare: quale reale necessità c’è di far attestare ancora al personale AUSL la sigillatura della bara se in tutte (o quasi) le regioni hanno norme che consentono tale certificazione all’addetto al trasporto, con una notevole semplificazione amministrativa ed un innegabile risparmio di risorse, umane ed anche finanziarie. Qual è la Vostra opinione in merito?
Come recentemente chiarito dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in risposta ad un preciso quesito: “La normativa vigente ed i relativi modelli per la chiusura del feretro ed il trasporto della salma non prevedono una distinzione delle responsabilità tra l’addetto al trasporto ed il vettore, attribuendole esclusivamente al primo [omissis]”.
Questa precisazione è molto importante nelle situazioni in cui materialmente, vi sia la co-presenza, per il trasporto, di persone incardinate in soggetti giuridici diversi e tra cui sussistano rapporti contrattuali di avvalimento.